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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26503/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Revisione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) del 1/12/2014, irrevocabile il 30/01/2015, per presunta inconciliabilità fra i fatti accertati nella sentenza di patteggiamento e la successiva sentenza di assoluzione, emessa nel giudizio ordinario nei confronti dei coimputati, con richiamo agli artt. 129 e 630 c.p.p. (inconciliabilità dei fatti storici) e alla novella dell'art. 629 c.p.p. introdotta dalla legge 134/2003 che ha inserito le sentenze di patteggiamento fra quelle soggette a revisione. Il ricorrente sosteneva che i fatti storici erano gli stessi e che la valutazione giuridica avrebbe dovuto riconoscere l'esistenza delle autorizzazioni amministrative che escludevano la qualificazione come "rifiuti pericolosi" e quindi la responsabilità per gestione illecita e falsificazione documentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la revisione ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p. è ammessa solo quando sussista una inconciliabilità reale tra fatti storici accertati in sentenze diverse e non quando la divergenza consista in una diversa valutazione giuridica o probatoria della stessa vicenda. Ha richiamato l'orientamento che rileva i limiti delle sentenze di patteggiamento (motivazione e ristretti spazi cognitivi) e ha ritenuto che nel caso concreto la differenza tra le due decisioni riguardasse valutazioni tecniche e giuridiche (qualificazione dei materiali, valutazione delle autorizzazioni amministrative) e non fatti storici incompatibili; pertanto l'istanza di revisione era inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiama le cause di proscioglimento e il controllo che il giudice fa in sede di validazione del patteggiamento: il giudice verifica in modo sommario l'assenza delle cause di proscioglimento, perciò la motivazione della sentenza di patteggiamento non contiene la stessa ricostruzione probatoria di un dibattimento.

  • art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Consente la revisione per inconciliabilità tra fatti accertati in diversi giudizi; la Corte interpreta questo vizio come riferibile solo all'inconciliabilità di fatti storici, e non alla mera diversa valutazione giuridica o probatoria della medesima vicenda.

  • art. 629 cod. proc. pen.

    Stabilisce quali sentenze sono soggette a revisione; la legge 134/2003 ha esteso il rimedio anche alle sentenze di patteggiamento, ma ciò non implica che ogni vizio previsto da art. 630, lett. a) sia automaticamente applicabile senza considerare i limiti specifici del patteggiamento.

  • legge 134/2003

    Ha inserito le sentenze di patteggiamento tra le sentenze suscettibili di revisione; la Corte rileva tuttavia che tale estensione non annulla i correttivi interpretativi che limitano l'accesso alla revisione per inconciliabilità nei casi di patteggiamento.

  • art. 260 d.lgs. n. 152/2006

    Norma ambientale richiamata tra i reati contestati (gestione illecita di rifiuti); indica la tipologia di illeciti oggetto del processo originario.

  • art. 258 d.lgs. n. 152/2006

    Ulteriore riferimento normativo sui reati ambientali contestati, in relazione alla gestione e smaltimento dei rifiuti.

  • art. 483 cod. pen.

    Richiamato quale norma penale connessa (falsificazione documentale) tra le imputazioni contestate.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata per il pagamento delle spese.

  • sentenza Corte costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione ai criteri per l'irrogazione dell'ammenda alla Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa grave e ha comunque fissato equitativamente l'importo da versare.

Massime di principio

  • La revisione ex art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p. è ammessa solo quando sussista una inconciliabilità reale e oggettiva tra i fatti storici accertati in due sentenze irrevocabili; non è sufficiente il solo contrasto tra esiti giuridici o tra valutazioni della prova.
  • Le sentenze di patteggiamento hanno limiti motivazionali e valutativi: il giudice verifica essenzialmente l'assenza delle cause di proscioglimento (art.129 c.p.p.) e la legalità della pena, perciò la loro revisione è più circoscritta rispetto alle sentenze di condanna dibattimentali.
  • La modifica dell'art. 629 c.p.p. (legge 134/2003) che include il patteggiamento tra le sentenze revisibili non elimina la necessità di dimostrare una vera inconciliabilità di fatti storici per invocare la revisione ai sensi della lett. a).
  • Nei reati plurisoggettivi la revisione può essere ammessa se la sentenza di assoluzione comporta un accertamento di fatto che renda impossibile la configurazione stessa del reato (es.: numero degli associati), ma non quando l'assoluzione derivi da una diversa valutazione della medesima prova.
  • Quando le divergenze tra due sentenze riguardano valutazioni tecnico-scientifiche, interpretazioni normative o congruità di autorizzazioni amministrative, tali differenze sono di norma valutative e non costituiscono di per sé inconciliabilità di fatti storici ai fini della revisione.
  • Se la revisione è respinta, il ricorrente può essere condannato alle spese e a versamenti equitativi (Cassa delle Ammende) salvo prova di indizione colposa nella determinazione dell'istanza.

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