Cassazione Penale, Sentenza n. 26503/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Revisione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) del 1/12/2014, irrevocabile il 30/01/2015, per presunta inconciliabilità fra i fatti accertati nella sentenza di patteggiamento e la successiva sentenza di assoluzione, emessa nel giudizio ordinario nei confronti dei coimputati, con richiamo agli artt. 129 e 630 c.p.p. (inconciliabilità dei fatti storici) e alla novella dell'art. 629 c.p.p. introdotta dalla legge 134/2003 che ha inserito le sentenze di patteggiamento fra quelle soggette a revisione. Il ricorrente sosteneva che i fatti storici erano gli stessi e che la valutazione giuridica avrebbe dovuto riconoscere l'esistenza delle autorizzazioni amministrative che escludevano la qualificazione come "rifiuti pericolosi" e quindi la responsabilità per gestione illecita e falsificazione documentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la revisione ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p. è ammessa solo quando sussista una inconciliabilità reale tra fatti storici accertati in sentenze diverse e non quando la divergenza consista in una diversa valutazione giuridica o probatoria della stessa vicenda. Ha richiamato l'orientamento che rileva i limiti delle sentenze di patteggiamento (motivazione e ristretti spazi cognitivi) e ha ritenuto che nel caso concreto la differenza tra le due decisioni riguardasse valutazioni tecniche e giuridiche (qualificazione dei materiali, valutazione delle autorizzazioni amministrative) e non fatti storici incompatibili; pertanto l'istanza di revisione era inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Richiama le cause di proscioglimento e il controllo che il giudice fa in sede di validazione del patteggiamento: il giudice verifica in modo sommario l'assenza delle cause di proscioglimento, perciò la motivazione della sentenza di patteggiamento non contiene la stessa ricostruzione probatoria di un dibattimento.
art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Consente la revisione per inconciliabilità tra fatti accertati in diversi giudizi; la Corte interpreta questo vizio come riferibile solo all'inconciliabilità di fatti storici, e non alla mera diversa valutazione giuridica o probatoria della medesima vicenda.
Stabilisce quali sentenze sono soggette a revisione; la legge 134/2003 ha esteso il rimedio anche alle sentenze di patteggiamento, ma ciò non implica che ogni vizio previsto da art. 630, lett. a) sia automaticamente applicabile senza considerare i limiti specifici del patteggiamento.
Ha inserito le sentenze di patteggiamento tra le sentenze suscettibili di revisione; la Corte rileva tuttavia che tale estensione non annulla i correttivi interpretativi che limitano l'accesso alla revisione per inconciliabilità nei casi di patteggiamento.
Norma ambientale richiamata tra i reati contestati (gestione illecita di rifiuti); indica la tipologia di illeciti oggetto del processo originario.
Ulteriore riferimento normativo sui reati ambientali contestati, in relazione alla gestione e smaltimento dei rifiuti.
Richiamato quale norma penale connessa (falsificazione documentale) tra le imputazioni contestate.
Norma che dispone l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata per il pagamento delle spese.
sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione ai criteri per l'irrogazione dell'ammenda alla Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa grave e ha comunque fissato equitativamente l'importo da versare.
Massime di principio
- La revisione ex art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p. è ammessa solo quando sussista una inconciliabilità reale e oggettiva tra i fatti storici accertati in due sentenze irrevocabili; non è sufficiente il solo contrasto tra esiti giuridici o tra valutazioni della prova.
- Le sentenze di patteggiamento hanno limiti motivazionali e valutativi: il giudice verifica essenzialmente l'assenza delle cause di proscioglimento (art.129 c.p.p.) e la legalità della pena, perciò la loro revisione è più circoscritta rispetto alle sentenze di condanna dibattimentali.
- La modifica dell'art. 629 c.p.p. (legge 134/2003) che include il patteggiamento tra le sentenze revisibili non elimina la necessità di dimostrare una vera inconciliabilità di fatti storici per invocare la revisione ai sensi della lett. a).
- Nei reati plurisoggettivi la revisione può essere ammessa se la sentenza di assoluzione comporta un accertamento di fatto che renda impossibile la configurazione stessa del reato (es.: numero degli associati), ma non quando l'assoluzione derivi da una diversa valutazione della medesima prova.
- Quando le divergenze tra due sentenze riguardano valutazioni tecnico-scientifiche, interpretazioni normative o congruità di autorizzazioni amministrative, tali differenze sono di norma valutative e non costituiscono di per sé inconciliabilità di fatti storici ai fini della revisione.
- Se la revisione è respinta, il ricorrente può essere condannato alle spese e a versamenti equitativi (Cassa delle Ammende) salvo prova di indizione colposa nella determinazione dell'istanza.
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