Cassazione Penale, Sentenza n. 26496/2023 del 20/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma delle condanne inflitte in abbreviato per importazione e detenzione di rilevanti quantità di stupefacenti sull'isola d'Elba. Eduardo Marigliano deduceva: (i) vizio di motivazione perché l'episodio dell'8 dicembre 2010 sarebbe stato di hashish e non di cocaina; (ii) errata applicazione della recidiva (precedente omicidio oltre vent'anni prima). Ayodele Folorunso deduceva: (i) insufficienza probatoria poiché la condanna si fonderebbe solo su intercettazioni telefoniche senza riscontri sulla sua presenza e attività sull'isola; (ii) criticava il diniego delle attenuanti generiche basato solo sui precedenti penali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Eduardo: il primo motivo è stato ritenuto generico e di merito (improcedibile in Cassazione) e la Corte ha ritenuto logicamente motivata la valutazione che il materiale dell'8 dicembre fosse cocaina, fondandosi su sviluppo investigativo, intercettazioni e arresto successivo con cocaina; il secondo motivo sulla recidiva è stato respinto come infondato: la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la sussistenza della recidiva valutando la gravità dei fatti, il lungo periodo di carcerazione e la riutilizzazione dei contatti criminali. Per Ayodele: il primo motivo è stato dichiarato generico e non ha indicato travisamenti o vizi manifesti della motivazione; la Corte ha valorizzato elementi oggettivi (flagranza del 20/02/2011, tabulati telefonici che collocano l'utenza sull'isola l'8/12/2010 e contatti con Marigliano). Il secondo motivo sulle attenuanti è stato ritenuto generico e infondato: la Corte ha legittimamente escluso le attenuanti sulla base dei precedenti penali e dell'assenza di elementi positivi indicati dal ricorrente. Conseguentemente le condanne di merito sono rimaste impregiudicate e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso in Cassazione: errori di fatto o ricostruzioni processuali non adeguatamente contestati sono inammissibili; la Corte verifica la presenza di vizi di diritto o di motivazione manifestamente illogica, non riesamina i fatti.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Riguarda gli elementi che consentono di fondare le conclusioni probatorie; la Corte ha ritenuto che le intercettazioni e gli indici obiettivi potessero essere valutati dal giudice di merito e non surrogati in Cassazione.
Norma sul giudizio abbreviato (sentenza del G.i.p.); la Corte ha confermato che la decisione adottata in abbreviato e confermata in appello è sindacabile in Cassazione solo nei limiti previsti dall'art. 606.
Regola la recidiva: la sua applicazione deve essere valutata dal giudice con motivazione individualizzata (natura dei reati, distanza temporale, omogeneità, occasionalità); se contestata dal PM va valutata, salvo i casi di recidiva reiterata obbligatoria.
Disciplina le attenuanti generiche: la loro concessione richiede valutazione di elementi positivi; l'assenza di tali elementi e la presenza di precedenti può giustificare il diniego, motivazione che è sindacabile in Cassazione solo se contraddittoria o mancante.
Riferimento normativo collegato alla valutazione della personalità del reo e alle circostanze attenuanti/agggravanti; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente valutato i profili personali e i precedenti per escludere le attenuanti.
Regola le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria se non sussiste assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità; applicata ai ricorrenti.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere la riconsiderazione dei fatti: i motivi che si limitano a proporre una diversa valutazione delle prove sono generalmente inammissibili se non indicano un vizio di diritto o una manifesta illogicità della motivazione.
- La denuncia generica di insufficienza probatoria basata su diversa valutazione delle intercettazioni è inefficace in Cassazione se non individua specifici travisamenti della prova o vizi intrinseci della motivazione.
- La recidiva, se contestata, richiede una motivazione specifica e individualizzata del giudice che valuti natura dei reati, distanza temporale e omogeneità: se il giudice fornisce tali ragioni, la sua valutazione difficilmente sarà annullabile in Cassazione.
- Le attenuanti generiche non si concedono automaticamente per mera assenza di fattori negativi: è necessario indicare elementi di segno positivo; il diniego motivato con precedenti può reggere al sindacato di legittimità se non contraddittorio.
- Elementi oggettivi di supporto (es. arresto in flagranza, dati di localizzazione o tabulati telefonici che collocano l'utenza in un luogo e collegamenti telefonici con gli altri indagati) possono integrare un quadro probatorio valido anche se le intercettazioni costituiscono una parte centrale degli accertamenti.
- I ricorsi inammissibili possono comportare condanne per spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto, il difensore deve formulare motivi conformi ai limiti di ammissibilità previsti per la Cassazione.
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