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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26499/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva la distribuzione a proprio favore della somma di euro 6.000.000,00 quale dividendo maturato al 31 ottobre 2017 e già accantonato in bilancio della Sicula Trasporti Spa. Impugnava i provvedimenti (GIP 20 aprile 2022 e ordinanza del Tribunale 11 ottobre 2022) che avevano rigettato la richiesta di restituzione/parziale revoca del sequestro preventivo sui beni della società, lamentando omessa o apparente motivazione (violazione artt. 125, comma 3 cod. proc. pen., 111 Cost., 104-bis disp. att. cod. proc. pen.) e sostenendo che la posizione di socio e la deliberazione di distribuzione dei dividendi rendessero inopponibile il sequestro nei suoi confronti. Inoltre censurava il fatto che il Tribunale avrebbe richiesto la verifica della provenienza delle somme (da reato) anche se tali somme, secondo la ricorrente, erano maturate anteriormente alle indagini.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la posizione della socia, derivante dalla deliberazione di distribuzione degli utili, costituisca una mera posizione creditoria nei confronti della società e non un diritto reale o soggettivo assoluto opponibile al sequestro/preventivo e alla confisca. Per essere ammessa una istanza di restituzione come "terzo avente diritto" è necessario dimostrare una relazione immediata fra la persona e il bene (es. diritto reale o titolarità di fatto del bene). Poiché il dividendo non era ancora effettivamente corrisposto, non emergeva una tale relazione opponibile alla misura cautelare. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Disciplina del rito dell'appello cautelare: il Tribunale è stato adito in tale sede per il riesame dell'ordinanza del GIP

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla ricorrente per censurare l'omessa o apparente motivazione; la Corte ha ritenuto la censura infondata rispetto alla qualificazione della posizione della ricorrente

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nella prospettiva di garanzie nel processo penale sul diritto di difesa e motivazione; non ha modificato l'esito per mancanza di diritto reale della ricorrente

  • art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.

    La ricorrente sosteneva la non applicabilità della disciplina ai soci; la Corte ha ritenuto che la normativa menzionata non trasformi la posizione del socio in un diritto reale opponibile alla confisca/sequestro

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma usata per la condanna alle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende per il ricorso manifestamente infondato

  • artt. 81, 110, 112, 356 e 452-quaterdecies cod. pen.

    Articoli penali che riguardavano l'indagine sulla Sicula Trasporti Spa; contestavano reati che hanno giustificato il sequestro preventivo sui beni societari

  • Corte di cassazione, Sez. V, 19 ottobre 2001, n. 12793 (giurisprudenza civile)

    Principio richiamato: la deliberazione di distribuzione degli utili fa sorgere in capo al socio un mero credito verso la società, non un diritto reale sul patrimonio sociale

  • Corte di cassazione, Sez. III penale, 3 agosto 2021, n. 30294 (giurisprudenza penale)

    Richiamata in tema di rapporti tra misure cautelari reali e altri diritti (ad es. prevalenza di preesistenti pignoramenti): utile a delineare i limiti dell'opponibilità delle pretese

Massime di principio

  • La qualifica di socio e la deliberazione di distribuzione dei dividendi, fino al pagamento effettivo, generano generalmente un mero diritto di credito del socio verso la società e non un diritto reale sul patrimonio societario; tale posizione non è di norma opponibile alle misure di sequestro preventivo o confisca
  • Per essere riconosciuto come "terzo avente diritto" opponibile al sequestro è necessario dimostrare un diritto soggettivo assoluto o un rapporto immediato e diretto col bene (es. titolarità proprietaria o diritto reale); mere posizioni creditorie non sono sufficienti
  • Il momento temporale è cruciale: se il denaro è stato effettivamente trasferito al socio prima del sequestro e ciò può essere documentalmente provato, la tutela della terzietà è più solida; invece una delibera non ancora eseguita difficilmente basta
  • In situazioni simili conviene raccogliere e documentare ogni elemento che provi il pagamento effettivo o la titolarità diretta dei beni (es. estratti conto che mostrino accrediti, atti di trasferimento, priorità esecutive anteriori) prima che venga disposto il sequestro
  • Se si è socio e si teme un sequestro su beni societari, valutare tempestivamente azioni esecutive/civili (pignoramento, escussione della società) per trasformare la posizione in un credito esecutivo già soddisfatto prima dell'eventuale sequestro
  • La disciplina speciale (es. art. 104-bis disp. att.) non trasforma automaticamente posizioni obbligatorie in diritti reali opponibili: è necessario esaminare caso per caso la natura giuridica del diritto vantato dal terzo
  • Nel ricorso per cassazione l'insuccesso per manifesta infondatezza può comportare condanna alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.); valutare pertanto la fondatezza del motivo e la strategia impugnatoria prima di procedere

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