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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26488/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato su due motivi principali: 1) vizio di violazione di legge (art. 192, co. 3 c.p.p.) e motivazione manifestamente illogica relativamente alla valutazione dell'attendibilità, intrinseca ed estrinseca, della chiamata di correo resa dal teste/collaboratore Varacalli Rocco; dedotta mancanza di valutazione autonoma delle incongruenze, della reiterazione di reati da parte del collaboratore e dell'assenza di correlazione fra la cessione di stupefacente e gli assegni citati; 2) vizio di violazione di legge (art. 73, co. 5 d.P.R. n. 309/90) e mancanza/illogicità della motivazione in ordine alla mancata derubricazione nella fattispecie di lieve entità, in relazione a quantità, mancanza di riscontri e alla qualifica di assuntore abituale dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo infondato: la Corte d'appello ha correttamente applicato i criteri di valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni del chiamante in correità (specificità, coerenza, costanza, spontaneità) e ha fornito riscontri esterni indipendenti e individualizzanti (dichiarazioni di Messina, Brizzi e riscontri dallo stesso Locci) tali da sostenere la narrativa del collaboratore. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte d'appello ha motivato correttamente che l'ingente quantitativo (225 grammi) e gli altri elementi probatori sono incompatibili con l'uso personale e indicativi della finalità di spaccio, quindi non sussiste la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5 d.P.R. 309/90. Conseguentemente resta confermata, nella sostanza, la sentenza di merito (che aveva ridotto la pena a 4 anni, 1 mese e multa di euro 19.000) e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 192, co. 3 c.p.p.

    Imposta i criteri di valutazione della prova dichiarativa: il giudice deve procedere a un esame rigoroso dell'attendibilità intrinseca (specificità, coerenza, costanza, spontaneità) e richiedere, per la chiamata di correo, riscontri esterni indipendenti e individualizzanti; la Corte ha ritenuto che tali criteri siano stati rispettati.

  • art. 73, co. 5 d.P.R. n. 309/1990

    Prevede la fattispecie di lieve entità per talune condotte di detenzione di stupefacenti; la Corte ha confermato che la derubricazione richiede una valutazione globale di quantità, modalità, valore economico e altri indici, e ha ritenuto che nel caso l'ingente quantitativo e gli altri elementi escludessero la lieve entità.

  • art. 197-bis c.p.p.

    Disciplina l'audizione/resoconto del collaboratore di giustizia; la Corte ha considerato il ruolo e lo status processuale del Varacalli nell'analisi dell'attendibilità senza ritenere automaticamente pregiudicata la credibilità per successivi fatti di reato.

  • art. 444 c.p.p.

    Riferimento alla procedura del patteggiamento (connessa alla collaborazione citata nella sentenza); la circostanza che il collaboratore sia stato condannato con sentenza ex art. 444 non ha escluso la valutazione positiva della sua testimonianza in relazione ai fatti descritti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola la condanna alle spese processuali in cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • Giurisprudenza di legittimità (esempi citati: Cass., Sez. Un., n. 20804/2012; Cass., Sez. 3, n. 44882/2014)

    Principi consolidati sulla valutazione della chiamata di correo: criteri di valutazione intrinseca e necessità di riscontro esterno individualizzante, non necessariamente autosufficiente; la Corte ha seguito e richiamato questi precedenti per giudicare la correttezza della valutazione di merito.

Massime di principio

  • La valutazione della credibilità di un chiamante in correità richiede un esame intrinseco rigoroso (specificità, coerenza, costanza, spontaneità) e la ricerca di riscontri esterni indipendenti e individualizzanti; riscontri esterni non devono essere necessariamente 'autosufficienti' ma devono poter corroborare la ricostruzione dichiarata.
  • In presenza di discrepanze o lacune nella memoria del collaboratore, il giudice di merito può ritenere giustificate tali incongruenze se spiegabili con il tempo trascorso o la molteplicità di rapporti/episodi; ciò non comporta automaticamente l'inattendibilità se permangono elementi di coerenza e riscontri.
  • Per la derubricazione ex art. 73, co. 5 d.P.R. 309/90 non è decisiva solo la quantità: va valutato il quadro complessivo (quantità, modalità di detenzione, valore economico, modalità di scambio, altri indizi oggettivi). Un ingente quantitativo, correlato ad altri indici, può escludere la lieve entità.
  • La Corte di Cassazione non sostituisce il giudizio di merito: il ricorso per cassazione può avere successo solo per violazioni di legge o per motivazioni manifestamente illogiche; contestazioni che si limitano a chiedere una nuova valutazione delle stesse risultanze processuali sono inammissibili o infondate.
  • La qualità di collaboratore di giustizia o eventuali successivi illeciti a suo carico non determinano automaticamente la nullità della testimonianza: rileva la congruenza storica delle dichiarazioni e la presenza di riscontri esterni che le corroborino.

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