Cassazione Penale, Sentenza n. 26488/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato su due motivi principali: 1) vizio di violazione di legge (art. 192, co. 3 c.p.p.) e motivazione manifestamente illogica relativamente alla valutazione dell'attendibilità, intrinseca ed estrinseca, della chiamata di correo resa dal teste/collaboratore Varacalli Rocco; dedotta mancanza di valutazione autonoma delle incongruenze, della reiterazione di reati da parte del collaboratore e dell'assenza di correlazione fra la cessione di stupefacente e gli assegni citati; 2) vizio di violazione di legge (art. 73, co. 5 d.P.R. n. 309/90) e mancanza/illogicità della motivazione in ordine alla mancata derubricazione nella fattispecie di lieve entità, in relazione a quantità, mancanza di riscontri e alla qualifica di assuntore abituale dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo infondato: la Corte d'appello ha correttamente applicato i criteri di valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni del chiamante in correità (specificità, coerenza, costanza, spontaneità) e ha fornito riscontri esterni indipendenti e individualizzanti (dichiarazioni di Messina, Brizzi e riscontri dallo stesso Locci) tali da sostenere la narrativa del collaboratore. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte d'appello ha motivato correttamente che l'ingente quantitativo (225 grammi) e gli altri elementi probatori sono incompatibili con l'uso personale e indicativi della finalità di spaccio, quindi non sussiste la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5 d.P.R. 309/90. Conseguentemente resta confermata, nella sostanza, la sentenza di merito (che aveva ridotto la pena a 4 anni, 1 mese e multa di euro 19.000) e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 192, co. 3 c.p.p.
Imposta i criteri di valutazione della prova dichiarativa: il giudice deve procedere a un esame rigoroso dell'attendibilità intrinseca (specificità, coerenza, costanza, spontaneità) e richiedere, per la chiamata di correo, riscontri esterni indipendenti e individualizzanti; la Corte ha ritenuto che tali criteri siano stati rispettati.
art. 73, co. 5 d.P.R. n. 309/1990
Prevede la fattispecie di lieve entità per talune condotte di detenzione di stupefacenti; la Corte ha confermato che la derubricazione richiede una valutazione globale di quantità, modalità, valore economico e altri indici, e ha ritenuto che nel caso l'ingente quantitativo e gli altri elementi escludessero la lieve entità.
art. 197-bis c.p.p.
Disciplina l'audizione/resoconto del collaboratore di giustizia; la Corte ha considerato il ruolo e lo status processuale del Varacalli nell'analisi dell'attendibilità senza ritenere automaticamente pregiudicata la credibilità per successivi fatti di reato.
art. 444 c.p.p.
Riferimento alla procedura del patteggiamento (connessa alla collaborazione citata nella sentenza); la circostanza che il collaboratore sia stato condannato con sentenza ex art. 444 non ha escluso la valutazione positiva della sua testimonianza in relazione ai fatti descritti.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola la condanna alle spese processuali in cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Giurisprudenza di legittimità (esempi citati: Cass., Sez. Un., n. 20804/2012; Cass., Sez. 3, n. 44882/2014)
Principi consolidati sulla valutazione della chiamata di correo: criteri di valutazione intrinseca e necessità di riscontro esterno individualizzante, non necessariamente autosufficiente; la Corte ha seguito e richiamato questi precedenti per giudicare la correttezza della valutazione di merito.
Massime di principio
- La valutazione della credibilità di un chiamante in correità richiede un esame intrinseco rigoroso (specificità, coerenza, costanza, spontaneità) e la ricerca di riscontri esterni indipendenti e individualizzanti; riscontri esterni non devono essere necessariamente 'autosufficienti' ma devono poter corroborare la ricostruzione dichiarata.
- In presenza di discrepanze o lacune nella memoria del collaboratore, il giudice di merito può ritenere giustificate tali incongruenze se spiegabili con il tempo trascorso o la molteplicità di rapporti/episodi; ciò non comporta automaticamente l'inattendibilità se permangono elementi di coerenza e riscontri.
- Per la derubricazione ex art. 73, co. 5 d.P.R. 309/90 non è decisiva solo la quantità: va valutato il quadro complessivo (quantità, modalità di detenzione, valore economico, modalità di scambio, altri indizi oggettivi). Un ingente quantitativo, correlato ad altri indici, può escludere la lieve entità.
- La Corte di Cassazione non sostituisce il giudizio di merito: il ricorso per cassazione può avere successo solo per violazioni di legge o per motivazioni manifestamente illogiche; contestazioni che si limitano a chiedere una nuova valutazione delle stesse risultanze processuali sono inammissibili o infondate.
- La qualità di collaboratore di giustizia o eventuali successivi illeciti a suo carico non determinano automaticamente la nullità della testimonianza: rileva la congruenza storica delle dichiarazioni e la presenza di riscontri esterni che le corroborino.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26489/2023 del 20/06/2023
- Sentenza penale · 20 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26494/2023 del 20/06/2023
- Sentenza penale · 20 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26496/2023 del 20/06/2023
- Sentenza penale · 20 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26498/2023 del 20/06/2023
- Sentenza penale · 20 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26499/2023 del 20/06/2023
- Sentenza penale · 20 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26500/2023 del 20/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →