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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26494/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 05/07/2022 contestando vari profili: per Daiu Lulzim vizi nella determinazione della recidiva reiterata (omessa o carente motivazione), errata applicazione degli aumenti per continuazione e mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; per Hoxha Marjo censura sull'identificazione come utilizzatore dell'utenza "Ramos" e sulla valutazione degli elementi indiziari (posizionamento GPS, tabulati, osservazioni); per Karameta Agim doglianze sul travisamento della prova in relazione al trasporto/importazione del 6 gennaio 2017, sulla qualificazione come partecipe e sulla mancata applicazione dell'art.73 comma 7 (collaborazione); per Xhahysa Orgest e Rosu Elena Daniela contestazioni sulla sussistenza della partecipazione e dell'associazione per delinquere (art.74 DPR 309/1990), sulla breve durata dell'attività, e sul trattamento sanzionatorio; per Romagnoli e Gipsi vizi relativi alla qualificazione degli indizi e alla riconducibilità di utenze telefoniche. In molti ricorsi sono altresì dedotte questioni processuali (violazione art.192, art.530 cod.proc.pen.), e questioni costituzionali invocate ma non adeguatamente prospettate in cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato infondati o inammissibili i ricorsi. In particolare: il ricorso di Daiu Lulzim è stato ritenuto infondato e rigettato; il ricorso di Rosu Elena Daniela è stato ritenuto infondato e rigettato; i ricorsi di HOXHA MARJO, KARAMETA AGIM, XHAHYSA ORGEST, ROMAGNOLI ALESSANDRO e GIPSI BUJAR sono stati dichiarati inammissibili o privi dei requisiti di specificità indispensabili per la cassazione e, quindi, non accolti. La Corte ha confermato i principi applicati dai giudici di merito circa la sussistenza dell'associazione per delinquere, l'ammissibilità della recidiva reiterata fondata su pluralità di condanne pregresse debitamente motivate, la corretta valutazione degli elementi indiziari quando adeguatamente collegati e la rilevanza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia quando riscontrate. In sintesi: esito favorevole al resistente; condanne confermate/riconosciute nella loro validità sostanziale.

Norme richiamate

  • art. 4 legge n. 146 del 2006

    Circostanza aggravante di transnazionalità contestata in primo grado ed esclusa in appello; la Corte registra l'esclusione nel giudizio di merito

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma che punisce i reati di importazione e distribuzione di sostanze stupefacenti; è la fattispecie "reato fine" per molte delle condanne

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Disciplina il delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto provata la struttura organizzativa e l'affectio societatis sulla base di indizi, intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori

  • art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990

    Prevede una circostanza attenuante per chi impedisce conseguenze delittuose o collabora concretamente; la Corte ricorda che il contributo deve essere efficace e non meramente rafforzativo

  • art. 99 cod. pen.

    Richiamato nelle censure di Daiu Lulzim in relazione alla determinazione della pena e alla recidiva; la Corte ha esaminato la corretta applicazione delle cause di aumento e delle attenuanti

  • artt. 62-bis, 69, 81, 99, 132, 133 cod. pen.

    Norme relative a recidiva, prevalenza delle attenuanti, continuazione, determinazione della pena e misura dell'aumento; sono state oggetto di critiche dai difensori ma la Corte ha confermato la legittima applicazione delle aggravanti/attenuanti contestate nei limiti motivati

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regola le caratteristiche degli indizi (gravi, precisi e concordanti); la Corte ha richiamato la limitata portata delle censure in cassazione quando non specificamente confrontate con la motivazione del giudice d'appello

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma sull'assoluzione per insufficienza di prove; la Corte ha rilevato che contestazioni generiche non supportate da specificità in appello sono inammissibili in cassazione

  • art. 606 cod. proc. pen. (art. 606, commi 1 e 3)

    Disciplina i motivi di ricorso in Cassazione e le ipotesi di inammissibilità: la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi che mancavano di specificità o che sollevavano questioni non dedotte in appello

  • art. 27, comma 2 e art. 111 Cost.

    Questioni costituzionali prospettate dai ricorrenti (diritto alla presunzione d'innocenza e giusto processo) sono state ritenute non deducibili direttamente in cassazione se non in modo appropriato e non sostituiscono la questione di legittimità costituzionale

  • Giurisprudenza Sezioni Unite (udienza 30/03/2023, su recidiva reiterata)

    Principio richiamato: ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive espressive di maggiore pericolosità sociale, purché motivato specificamente

Massime di principio

  • Per il riconoscimento della recidiva reiterata non è necessario che in una sentenza precedente sia già stata espressamente dichiarata la recidiva: è sufficiente la pluralità di condanne definitive, purché la decisione lo motivi con specifici riferimenti alla maggiore pericolosità sociale
  • In cassazione molte censure sono dichiarate inammissibili se mancano di specificità o non sono state dedotte in appello; il ricorso deve confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice d'appello (specificità estrinseca)
  • La ricostruzione basata su indizi è legittima se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti; la mera alternativa interpretativa delle prove non basta per ottenere l'annullamento in sede di legittimità
  • Per l'identificazione tramite utenze telefoniche e positioning, è opportuno acquisire e documentare i tabulati e i tracciati GPS o altri riscontri concreti nell'istruttoria, altrimenti la contestazione rischia di essere ritenuta generica
  • Per ottenere la circostanza attenuante di cui all'art.73 comma 7 DPR 309/1990 occorre dimostrare un contributo effettivo e utile a interrompere l'attività criminosa; dichiarazioni non riscontrate sono insufficienti
  • La prova dell'associazione per delinquere (art.74 DPR 309/1990) può essere desunta da accordi di fatto, ripetizione di reati con modalità analoghe, divisione di ruoli e struttura organizzativa anche se non formalmente documentata
  • Le censure di violazioni costituzionali o di diritti fondamentali devono essere prospettate nei limiti consentiti dal codice di procedura e, se rilevanti, possono dover essere rimesse a questione di legittimità costituzionale piuttosto che dedotte direttamente in cassazione

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