Cassazione Penale, Sentenza n. 26498/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Rigamonti impugnava la conferma della condanna per evasione fiscale (utilizzo in compensazione di crediti IVA inesistenti per gli anni 2013, 2016 e 2017, per complessivi € 325.621,00). Il motivo principale di cassazione era formale: si contestava che la procura rilasciata al difensore in sede di udienza preventiva non contenesse il potere specifico di chiedere il giudizio abbreviato (art. 438 c.p.p.), che quindi la scelta del rito sarebbe stata invalida; si denunciava inoltre l'omesso avviso ex art. 420-ter, comma 3 c.p.p. e la mancata traduzione/non partecipazione dell'imputato al procedimento abbreviato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'atto di nomina contenesse una "procura speciale" con la formula "conferendogli altresì ogni più ampia facoltà prevista dalla legge" e che, per quanto possibile rilasciata preventivamente, tale dizione legittimamente includesse il potere di richiedere il rito abbreviato. Inoltre la Corte ha valutato che il ricorrente non ha dimostrato il pregiudizio né indicato quale utilità processuale concreta avrebbe ottenuto con la mancata rinuncia al dibattimento. Per questi motivi il vizio formale non è stato ritenuto idoneo a fondata impugnazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 81, comma 2 cod. pen.
Norma sostanziale richiamata per la determinazione della pena; la Corte non ha sollevato questioni interpretative su questo profilo, lo cita come base della condanna
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-quater, comma 2
Norma che incrimina l'operazione di compensazione di crediti IVA inesistenti; ritenuta applicabile ai fatti contestati
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12-bis
Prevede la confisca per equivalente dell'imposta evasa; applicata dal giudice per la confisca dell'importo corrispondente
art. 122 c.p.p.
Definisce la procura speciale: la Corte ha richiamato che essa richiede la determinazione dell'oggetto per cui è conferita, ma non formule sacramentali; una dizione ampia può essere interpretata come conferimento del potere di optare per riti alternativi quando ciò risulti ragionevole
art. 438 c.p.p.
Regola la richiesta di giudizio abbreviato e richiede procura speciale per tali atti; la Corte ha ritenuto che la procura preventivamente rilasciata con formula ampia comprenda il potere di chiedere il rito abbreviato
art. 420-ter, comma 3 c.p.p.
Stabilisce l'obbligo di avviso per l'imputato detenuto o per il difensore; il ricorrente lamentava l'omissione, ma la Corte ha ritenuto che mancasse la dimostrazione del pregiudizio derivante
art. 37 disp. att. c.p.p.
Consente il rilascio preventivo della procura speciale per atti futuri; la Corte lo ha invocato per giustificare la validità della procura rilasciata prima dell'eventuale esercizio del potere
art. 419, comma 5; art. 446, comma 3; art. 459, comma 1-ter; art. 464-bis c.p.p.
Esempi normativi citati dalla Corte per illustrare i casi in cui è richiesta procura speciale (riti alternativi, sospensione con messa alla prova, richieste successive a decreti penali, ecc.)
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Indica i vizi qualificati per la cassazione; il ricorso deduceva vizio di legittimità formale ma la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata
art. 616 c.p.p.
Norma che permette la condanna alle spese del procedimento di cassazione e ad un'ammenda equitativa; applicata per condannare il ricorrente a € 3.000,00
Sez. Un., sent. n. 6624/2011 (Marinaj)
Principio sul concetto di interesse ad impugnare: l'interesse non si basa sulla soccombenza ma su una valutazione utilitaristica (rimozione di uno svantaggio o conseguimento di vantaggio). La Corte lo ha usato per valutare l'assenza di indicazione del pregiudizio nel ricorso
D.L. n.137/2020, art. 23, comma 8
Richiamato come norma procedurale sul trattamento del ricorso (modalità di trattazione), non decisiva sulla sostanza
Massime di principio
- Una procura speciale redatta con dizioni ampie come "conferendogli ogni più ampia facoltà prevista dalla legge" può legittimamente essere interpretata come comprensiva del potere di optare per riti alternativi (es. giudizio abbreviato), specie se conferita preventivamente e comunicata su carta intestata del difensore
- La procura speciale può essere rilasciata preventivamente (art. 37 disp. att. c.p.p.) per l'eventualità che si verifichino i presupposti per il compimento dell'atto; ciò rende valida la richiesta del difensore se il mandato ha contenuto espresso o ragionevolmente comprensivo
- Nelle impugnazioni per vizi formali collegati alla scelta del rito è fondamentale dimostrare il pregiudizio concreto o indicare quale utilità processuale diversa si sarebbe potuta ottenere; l'assenza di tale dimostrazione può portare all'inammissibilità del ricorso
- L'omesso avviso o la mancata traduzione di un imputato detenuto (art. 420-ter) possono essere rilevanti solo se è provato che l'omissione ha effettivamente pregiudicato l'esercizio di diritti difensivi o avrebbe comportato esiti processuali diversi
- Per contestare la validità della procura è utile documentare tempi e contenuto dell'incarico (procure, nomine, revoche) e provare che il difensore ha ecceduto i poteri effettivamente conferiti; la semplice affermazione formale non è sufficiente
- Nel valutare l'interesse ad impugnare, i giudici richiedono che sia individuato il danno processuale subito o la concreta utilità derivante dall'impugnazione, secondo il principio indicato dalle Sezioni Unite (Marinaj)
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