Cassazione Civile, Ordinanza n. 05730/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo richiesto dall'ente previdenziale per contributi ritenuti dovuti in relazione a quattro rapporti intrattenuti presso una redazione giornalistica: due qualificati come tirocini/stage e due per i quali l'ente sosteneva la natura subordinata del rapporto di lavoro. La Corte d'appello aveva confermato l'esclusione della subordinazione per i due tirocinanti e aveva invece riconosciuto la subordinazione per le altre due posizioni, condannando la società al pagamento delle somme ingiunte. La società ha proposto ricorso per cassazione lamentando, per le due posizioni riconosciute come subordinate, violazione dell'art. 2094 c.c. in ordine alla qualificazione del rapporto. L'ente previdenziale ha resistito con controricorso e ricorso incidentale deducendo: a) nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi di gravame e motivazione apparente; b) violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita errata distribuzione dell'onere della prova sulla regolarità del tirocinio, sostenendo che i due rapporti di stage non erano conformi alla disciplina legale e che gli indici fattuali raccolti dimostravano la subordinazione. Prima dell'adunanza, la società ha rinunciato al ricorso principale, accettata dall'ente, con conseguente estinzione del processo limitatamente alle posizioni oggetto del ricorso principale. Rimasta in discussione solo la parte relativa ai due tirocini, la Corte ha esaminato il ricorso incidentale dell'ente e lo ha respinto, ritenendo infondate la doglianza di omessa pronuncia e inammissibile la censura sull'onere della prova, perché la questione decisiva era la prova della subordinazione, gravante sull'ente, e non la dimostrazione della regolarità formale del tirocinio da parte della società.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo limitatamente alle posizioni di Valeria Pinoia e Giovanna Foco, a seguito della rinuncia al ricorso principale della società, accettata dall'ente previdenziale. Quanto alle posizioni di Rachele De Cata e Tommaso Lorenzini, ha rigettato il ricorso incidentale dell'INPGI, ritenendo infondato il primo motivo (perché la sentenza d'appello aveva effettivamente esaminato le censure e motivato in modo autonomo) e inammissibile il secondo motivo (perché mirava a una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in cassazione, oltre a non scalfire la ratio decidendi fondata sulla mancata prova della subordinazione). Le spese sono state compensate integralmente. È stato inoltre affermato l'obbligo dell'INPGI di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, essendo stato respinto integralmente il ricorso incidentale proposto dopo il 30 gennaio 2013.
Norme richiamate
È richiamato per definire la subordinazione; la Corte ribadisce che la sua applicazione richiede l'accertamento concreto dell'effettivo atteggiarsi del rapporto.
art. 18 L. 24 giugno 1997, n. 196
La disciplina del tirocinio è evocata per sostenere che la regolarità formale dello stage implichi la presenza di un tutore esterno, ma la Corte non accoglie la censura dell'ente su questo piano.
Richiamato come fonte regolamentare sul tirocinio; la Corte non ritiene decisivo, da solo, il dedotto difetto del tutore esterno per affermare la subordinazione.
Invocato dall'ente per omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione perché la sentenza d'appello ha esaminato le censure.
Invocato dall'ente sulla motivazione; la Corte ritiene la motivazione della sentenza d'appello non apparente né incomprensibile.
Richiamati dall'ente in relazione ai motivi di gravame; la Corte osserva che la sentenza d'appello ha comunque preso in esame le doglianze.
artt. 3, 24 e 111 Cost.
Evocati dall'ente a sostegno della censura di nullità; non conducono ad alcuna invalidazione della decisione impugnata.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Base processuale del primo motivo di ricorso incidentale, ritenuto infondato.
È il cuore del secondo motivo incidentale; la Corte chiarisce che l'onere di provare la subordinazione grava sull'ente che la allega, non sulla società quanto alla regolarità del tirocinio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Base processuale del secondo motivo incidentale, dichiarato inammissibile.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
Richiamato per delimitare il sindacato di legittimità quando l'appello conferma la decisione di primo grado sulle medesime ragioni di fatto.
Richiamato per la rinuncia al ricorso principale prima dell'adunanza.
Richiamato per dichiarare l'estinzione del processo quanto alle posizioni coperte dalla rinuncia.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È il fondamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'ente per il rigetto integrale del ricorso incidentale, come indicato in chiusura.
Massime di principio
- Nel rapporto di tirocinio o stage, la prestazione dell'allievo non è di per sé equiparabile a quella del lavoratore subordinato: il dato decisivo è se il progetto formativo sia reale o se lo stage costituisca un mero schermo per celare un rapporto di lavoro.
- Per qualificare un rapporto come subordinato non bastano elementi compatibili con la formazione, quali presenza in redazione, postazione fissa, partecipazione alle riunioni o direttive del supervisore, se tali circostanze risultano funzionali allo svolgimento del tirocinio.
- La subordinazione deve essere provata da chi la allega; non è sufficiente invocare irregolarità formali del tirocinio per invertire l'onere della prova o per ottenere, senza ulteriore verifica, il riconoscimento del rapporto di lavoro.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito e del materiale probatorio, specie quando la decisione di merito abbia svolto una valutazione autonoma e coerente delle risultanze istruttorie.
- La motivazione non è apparente quando il giudice d'appello esamina specificamente le censure, confuta gli elementi contrari e ricostruisce in modo intellegibile la fattispecie, anche se giunge a conclusioni diverse da quelle prospettate dalla parte appellante.
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