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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00603/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (emittente)

La controversia

Un risparmiatore aveva convenuto in giudizio l’emittente di cinque buoni postali fruttiferi ordinari per ottenere il rimborso integrale del valore nominale e degli interessi secondo il tasso originariamente indicato sui titoli; in subordine chiedeva l’applicazione della disciplina regolamentare sopravvenuta, ma solo nei limiti da lui ritenuti dovuti. Il tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda subordinata; la corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo applicabile ai buoni la disciplina dell’art. 173 del codice postale, che consentiva la modifica del tasso anche in peius mediante decreto ministeriale, senza necessità di comunicazione individuale al sottoscrittore e senza che potesse essere disapplicato il d.m. 13 giugno 1986 per difetto di motivazione. Il ricorrente ha impugnato la sentenza con tre motivi: violazione dell’art. 173 d.P.R. n. 156/1973 per contrasto con il diritto unionale e con i principi di tutela del consumatore-investitore, del diritto di proprietà e di parità di trattamento; violazione degli artt. 1175, 1335 e 1375 c.c. per omessa informazione sulla possibilità di variazione del rendimento e lesione della buona fede; violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 per difetto di motivazione del decreto ministeriale e richiesta di disapplicazione. Chiedeva inoltre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti infondati: ha richiamato il principio secondo cui la disciplina previgente continua ad applicarsi ai rapporti in corso e le variazioni del tasso sono legittimamente introdotte con decreto ministeriale, essendo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale forma sufficiente di conoscenza; ha escluso un affidamento tutelabile sull’invariabilità del tasso, poiché la variazione era espressamente consentita e operava solo per il futuro; ha ritenuto non fondate anche le censure in chiave unionale, richiamando il principio di certezza del diritto e la prevedibilità della disciplina applicata; ha negato la violazione della parità di trattamento e ha ribadito la peculiarità dei buoni postali rispetto agli strumenti bancari; ha infine escluso la necessità di rinvio pregiudiziale. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato alle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza d’appello che aveva già respinto l’impugnazione delle parti e aveva riconosciuto al risparmiatore solo il rimborso nei limiti della disciplina applicabile ai buoni postali fruttiferi. La Corte ha ritenuto corretto il richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla perdurante applicabilità dell’art. 173 del codice postale ai rapporti in essere e ha escluso che la modifica peggiorativa del rendimento richiedesse una comunicazione individuale o fosse incompatibile con i principi di buona fede, tutela dell’affidamento, parità di trattamento e diritto unionale. Ha inoltre escluso la disapplicazione del d.m. 13 giugno 1986 per difetto di motivazione e ha ritenuto non necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 173 d.P.R. n. 156/1973

    La disciplina previgente continua ad applicarsi ai rapporti in corso e consente la variazione anche in peius del tasso di interesse dei buoni postali mediante decreto ministeriale; la modifica entra nel rapporto come integrazione del contenuto del titolo.

  • art. 1 d.l. n. 460/1974

    È richiamato come fonte della disciplina novellata dell’art. 173 del codice postale, che ammetteva variazioni del tasso.

  • art. 7, comma 3, d.lgs. n. 284/1999

    La norma abrogatrice conserva l’applicabilità della disciplina precedente ai rapporti già in essere, con spazio per decreti ministeriali attuativi.

  • d.m. 13 giugno 1986

    È considerato legittimamente applicabile ai buoni in questione; la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è ritenuta forma sufficiente di pubblicità della variazione dei tassi.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    È esclusa la sua violazione, anche perché la norma è successiva al decreto e il provvedimento è qualificato come atto generale non soggetto a obbligo di motivazione individuale.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la violazione della buona fede, ma la Corte esclude che vi sia stato un obbligo informativo ulteriore rispetto alla pubblicazione ufficiale.

  • art. 1335 c.c.

    Invocato per la conoscibilità della variazione, ma la Corte valorizza la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale quale mezzo legale di conoscenza.

  • art. 1375 c.c.

    La Corte esclude la violazione della buona fede nell’esecuzione del rapporto per omessa informazione individuale sulla variazione del rendimento.

  • art. 1339 c.c.

    La variazione del tasso disposta dal decreto ministeriale è ricondotta a un’integrazione eteronoma del contratto/titolo.

  • art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    La Corte esclude che la variazione del tasso integri una lesione del diritto di proprietà del sottoscrittore.

  • artt. 20 e 21 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    È esclusa una violazione della parità di trattamento in relazione alla disciplina dei buoni postali.

  • art. 38 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Richiamato dal ricorrente per il livello di protezione del consumatore-investitore, ma non ritenuto ostativo alla disciplina applicata.

  • art. 267 TFUE

    La Corte esclude la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia perché la questione trova risposta convincente nel sistema e nella giurisprudenza unionale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato nel procedimento camerale per la proposta di definizione per manifesta infondatezza.

  • art. 13, comma ...

    La sentenza richiama solo parzialmente la disposizione sulle spese/contributo unificato, ma il testo fornito è troncato e non consente una completa identificazione della norma applicata.

Massime di principio

  • Nei rapporti relativi ai buoni postali fruttiferi, quando la normativa di settore consente la variazione del tasso di interesse mediante decreto ministeriale, la modifica integra legittimamente il contenuto del titolo anche per i rapporti già in essere, secondo la disciplina transitoria richiamata dalla legge.
  • La conoscibilità della variazione del rendimento può essere assolta dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, senza necessità di comunicazione individuale ai sottoscrittori.
  • Non è configurabile un affidamento tutelabile sull’invariabilità del tasso di interesse originariamente stampato sul titolo se la disciplina applicabile rende espressamente prevedibile la sua modificazione nel tempo.
  • La modifica peggiorativa del tasso opera per il futuro dalla data di efficacia del decreto e non equivale a una retroattiva alterazione del rapporto al momento della sottoscrizione.
  • La disciplina dei buoni postali fruttiferi, per la loro natura e per la soggettività pubblica dell’emittente nel periodo rilevante, non è automaticamente assimilabile agli strumenti finanziari bancari ai fini della tutela invocabile dal sottoscrittore.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione di interpretazione del diritto UE trovi già una risposta sufficientemente chiara nel sistema e nella giurisprudenza, senza un dubbio ragionevole residuo.

Come è indicizzato

MaterieTitoli di creditoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamentoPrimato del diritto dell'Unione europeaRinvio pregiudizialeOnere della prova

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