Cassazione Civile, Ordinanza n. 25578/2023 del 01/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Una società aveva stipulato con un istituto di credito un contratto di leasing avente ad oggetto la realizzazione di un immobile industriale. La controversia riguardava la clausola di indicizzazione del canone al c.d. rischio cambio, inizialmente collegata a euro/yen e poi a euro/franco svizzero. La società utilizzatrice chiedeva di accertarne la nullità, sostenendo che la clausola integrasse uno strumento finanziario derivato soggetto alla disciplina del TUF, non osservata dalla banca, e comunque che fosse clausola immeritevole di tutela ex art. 1322 c.c.; chiedeva inoltre la nullità della pattuizione sugli interessi moratori per usura e la restituzione delle somme versate. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto la violazione degli obblighi dell’intermediario finanziario sulla clausola di rischio cambio, qualificata come derivato autonomo, e aveva condannato la banca a titolo di responsabilità precontrattuale. In appello, la Corte territoriale aveva escluso la responsabilità da violazione degli obblighi informativi in quanto applicabile il TUB, ma aveva ritenuto la clausola di rischio cambio autonoma e non meritevole di tutela, confermando la condanna ma qualificandola come restitutoria. La banca ricorrente ha dedotto, con due motivi, violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., nonché dell’art. 1322 c.c., sostenendo che la clausola di rischio cambio fosse inscindibile dalla struttura del leasing e non potesse essere isolata come negozio autonomo né considerata immeritevole; ha inoltre censurato l’omesso esame del fatto della provvista in franchi svizzeri. La società ha resistito e proposto ricorso incidentale, sostenendo, in via autonoma, che l’usurarietà della mora rendesse dovuti tutti gli interessi nullo il contratto nella parte interessi, e, in via condizionata, che la clausola dovesse comunque essere trattata come derivato soggetto al TUF. La Cassazione ha accolto il ricorso principale e rigettato l’incidentale: ha cassato la sentenza impugnata perché, alla luce delle Sezioni Unite, la clausola di indicizzazione al cambio non altera la causa del leasing, costituisce solo una modalità indiretta di finanziamento in valuta estera e supera il giudizio di meritevolezza; ha inoltre ribadito che la pattuizione di interessi moratori usurari non travolge gli interessi corrispettivi leciti. Ha quindi rinviato alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione anche per le spese.
La decisione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso principale della banca e rigettato il ricorso incidentale della società utilizzatrice. Ha cassato la sentenza d’appello limitatamente ai motivi accolti, rinviando alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione per nuovo esame conforme ai principi di diritto delle Sezioni Unite e per la regolazione delle spese, anche di legittimità. È stata inoltre confermata, quanto al ricorso incidentale, la non applicabilità della sanzione della gratuità del contratto agli interessi corrispettivi quando sia stata pattuita una mora usuraria ma tali interessi non siano stati versati.
Norme richiamate
I criteri letterale e soggettivo di interpretazione del contratto non consentono di scindere arbitrariamente la clausola di rischio cambio dal complessivo regolamento negoziale se la clausola è inserita come modalità di determinazione del corrispettivo del leasing.
Le clausole vanno lette complessivamente; non è consentita una lettura atomistica che trasformi il leasing indicizzato in un leasing a tasso fisso con patto separato.
L’interpretazione deve essere conforme a buona fede e non può ribaltare irragionevolmente sulla banca gli effetti dell’operazione se ciò non corrisponde alla comune volontà contrattuale.
Il giudizio di meritevolezza va compiuto con riguardo allo scopo perseguito dalle parti, non alla convenienza, chiarezza o aleatorietà della clausola; la clausola di indicizzazione al cambio nel leasing, secondo il richiamo alle Sezioni Unite, è meritevole di tutela e non altera la causa del contratto.
La clausola di rischio cambio nel leasing, così come descritta, non integra uno strumento finanziario derivato implicito e quindi non rende applicabile la disciplina dell’intermediazione finanziaria.
La nullità della clausola di interessi usurari comporta la non debenza degli interessi usurari pattuiti, ma non travolge gli interessi corrispettivi leciti; il contratto non diventa gratuito in senso assoluto.
In presenza di interessi moratori usurari non pagati, restano dovuti gli interessi corrispettivi validamente pattuiti secondo la disciplina ordinaria.
Richiamato in relazione alla dedotta usurarietà degli interessi di mora.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in relazione al ricorso incidentale.
Massime di principio
- Nel leasing con clausola di indicizzazione al cambio, la verifica della validità della pattuizione deve partire dalla sua funzione concreta nel sinallagma: se la clausola è solo una modalità di calcolo del canone e non modifica la causa del contratto, non può essere isolata come negozio autonomo privo di meritevolezza.
- Il giudizio di meritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c. si fonda sullo scopo oggettivamente perseguito dalle parti e non sulla mera convenienza economica, sulla chiarezza o sul grado di aleatorietà dell’assetto negoziale.
- Una clausola di leasing che leghi il canone sia a un indice finanziario sia alle fluttuazioni del cambio tra valuta domestica e valuta estera, con regolazione separata dei rapporti dare/avere, non integra di per sé uno strumento finanziario derivato implicito soggetto al TUF.
- La nullità della pattuizione di interessi moratori usurari non determina automaticamente la gratuità dell’intero rapporto: gli interessi corrispettivi leciti restano dovuti secondo la disciplina ordinaria.
- In sede di interpretazione contrattuale, il giudice non può scindere artificialmente un regolamento unitario in componenti autonome se dal testo e dalla struttura dell’operazione emerge un assetto negoziale complessivo e coerente.
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