Cassazione Penale, Sentenza n. 33944/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di affidamento in prova, denunciando: 1) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge, perché il Tribunale avrebbe reiterato valutazioni basate su informazioni della Polizia giudiziaria attribuendo al condannato carenza di capacità autocustodiale senza adeguato riferimento a dati fattuali, ignorando la vetustà di precedenti condanne (2013) e la documentazione relativa all'attività di volontariato; 2) violazione dell'art. 71 bis ord. pen. e mancanza di motivazione, contestando inoltre che il Tribunale avesse trascurato l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. (gennaio 2022) dal quale, secondo la difesa, risultava che la partecipazione del ricorrente al procedimento era limitata all'addebito di intestazione fittizia di un'auto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale del rinvio congrua e priva dei vizi denunciati: il Tribunale aveva esplicitato che, successivamente alla presentazione dell'istanza (2018), il detenuto si era reso autore di illeciti delineati nel periodo giugno 2019 - gennaio 2020, indicativi di una persistente propensione criminale e ostativi all'affidamento in prova (impossibilità di valutare positivamente la risocializzazione e la prevenzione della recidiva). Quanto all'avviso ex art. 415 bis, la Corte osserva che si riferisce agli stessi fatti-reato e, comunque, alle condotte poste in essere dopo la domanda di affidamento: la difesa non ha efficacemente confutato la valutazione temporale e fattuale adottata dal Tribunale. Condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che indica il reato per il quale il ricorrente è detenuto; rileva come fatto storico-giudiziario ma non è oggetto di specifica interpretazione nella decisione.
art. 71 e ss. ord. pen. (citato in relazione)
Richiamate nel contesto della disciplina dell'affidamento e delle procedure di sorveglianza; la Corte afferma che la nuova disciplina del procedimento di sorveglianza non attribuisce forza ultrattiva alle norme dell'ordinamento penitenziario tali da escludere il sindacato di legittimità e di motivazione in Cassazione.
Secondo la giurisprudenza richiamata, il ricorso per cassazione contro provvedimenti del magistrato di sorveglianza è esperibile non solo per violazione di legge ma anche per vizio di motivazione; la Corte conferma la possibilità di sindacato in Cassazione sulle decisioni di sorveglianza.
artt. 666 e 667 cod. proc. pen.
Richiamati come disciplina di rinvio per il procedimento di sorveglianza: forniscono regole procedurali applicabili al giudizio di merito del Tribunale di sorveglianza.
Men- zionata nella giurisprudenza come norma che già affermava contestualmente la possibilità di sindacare i provvedimenti di sorveglianza; la Corte la ricorda per confermare che anche il vizio di motivazione è motivo ammissibile di ricorso.
Atto notificato alla difesa relativo a procedimento penale connesso: la Corte osserva che l'avviso si riferisce agli stessi fatti-reato e che quegli elementi, essendo concernenti condotte successive alla domanda di affidamento, possono essere considerati ostativi all'accoglimento dell'istanza se non adeguatamente confutati.
Richiamato sul piano valutativo (prevenzione della recidiva): il Tribunale ha ritenuto impossibile esprimere giudizio positivo sulla risocializzazione alla luce delle condotte successive.
Norma citata per giustificare la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione; rilevanza procedurale nell'istruttoria in Cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro provvedimenti del magistrato di sorveglianza è ammesso sia per violazione di legge sia per vizio di motivazione: chi impugna deve mirare al contenuto della motivazione attuale del provvedimento impugnato e non alle sole argomentazioni di provvedimenti anteriori.
- Per ottenere l'affidamento in prova è cruciale dimostrare, con elementi fattuali chiari e tempestivi, la capacità di reinserimento e l'assenza di pericolo di recidiva; condotte successive alla domanda (nuove notizie di reato o comportamenti illeciti) sono valutate negativamente e possono legittimare il diniego.
- Documenti prodotti in sede di appello o reclamo vanno riferiti e confutati specificamente rispetto alla ratio decidendi del giudice: produrre atti non basta se non si contesta concretamente la rilevanza temporale e fattuale degli elementi ostativi indicati.
- L'avviso ex art. 415 bis c.p.p. relativo a un procedimento connesso è valutabile dal giudice di sorveglianza, specie se concerne fatti riconducibili allo stesso arco temporale di rilevanza; se tali atti si riferiscono a condotte posteriori alla domanda di affidamento, diminuiscono le chance di accoglimento.
- In un giudizio di cassazione contro un'ordinanza di sorveglianza è essenziale rivolgere i rilievi alla motivazione effettiva del provvedimento impugnato: le doglianze che riguardano argomentazioni non più adottate dal giudice del rinvio risultano inefficaci.
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