Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 37677/2022 del 23/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossore)

La controversia

L'agente della riscossione aveva insinuato al passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa alcune somme portate da cartelle esattoriali. Il tribunale aveva ammesso solo parte del credito, escludendo tre cartelle perché ritenute tardive per intervenuta decadenza dalla notifica e, in altri casi, per prescrizione. L'agente della riscossione ha impugnato il decreto con quattro motivi: violazione delle norme sulla giurisdizione, violazione delle norme sul termine di notifica della cartella, violazione dell'art. 2969 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo. La procedura ha resistito e ha proposto ricorso incidentale limitato alle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Ragusa in diversa composizione. Ha ritenuto fondati i motivi perché il giudice della procedura non poteva rilevare d'ufficio la decadenza dalla notificazione delle cartelle già non impugnate dal debitore in bonis, poiché la controversia sulla debenza del tributo resta devoluta alla giurisdizione tributaria. Il ricorso incidentale della procedura, limitato alle spese, è rimasto assorbito. Il giudice del rinvio dovrà attenersi a questi principi e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il credito tributario documentato da cartella esattoriale notificata al debitore in bonis e non impugnata non può essere rimesso in discussione dal giudice della procedura concorsuale sotto il profilo della debenza del tributo, poiché tale profilo appartiene alla giurisdizione tributaria.
  • Nel procedimento di ammissione al passivo, il giudice concorsuale valuta l'opponibilità del credito e le eventuali cause di prelazione, ma non può sostituirsi al giudice tributario nell'accertamento dell'esistenza o validità sostanziale della pretesa fiscale quando questa sia già stata cristallizzata in atti non impugnati nei termini.
  • La decadenza dal potere di riscossione o dalla notificazione della cartella, se inerente a un rapporto devoluto alla giurisdizione tributaria, deve essere fatta valere nei termini e nelle sedi proprie di quella giurisdizione e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa.
  • Gli atti del procedimento tributario formati prima dell'apertura della procedura concorsuale restano opponibili alla curatela o agli organi della procedura, anche se intestati al debitore poi sottoposto a procedura.
  • I principi in tema di riparto di giurisdizione tra giudice concorsuale e giudice tributario valgono, in linea di massima, anche per la liquidazione coatta amministrativa, pur se la fase di ammissione abbia natura amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizioneAccertamento del passivo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.