Cassazione Civile, Ordinanza n. 37677/2022 del 23/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossore)
La controversia
L'agente della riscossione aveva insinuato al passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa alcune somme portate da cartelle esattoriali. Il tribunale aveva ammesso solo parte del credito, escludendo tre cartelle perché ritenute tardive per intervenuta decadenza dalla notifica e, in altri casi, per prescrizione. L'agente della riscossione ha impugnato il decreto con quattro motivi: violazione delle norme sulla giurisdizione, violazione delle norme sul termine di notifica della cartella, violazione dell'art. 2969 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo. La procedura ha resistito e ha proposto ricorso incidentale limitato alle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Ragusa in diversa composizione. Ha ritenuto fondati i motivi perché il giudice della procedura non poteva rilevare d'ufficio la decadenza dalla notificazione delle cartelle già non impugnate dal debitore in bonis, poiché la controversia sulla debenza del tributo resta devoluta alla giurisdizione tributaria. Il ricorso incidentale della procedura, limitato alle spese, è rimasto assorbito. Il giudice del rinvio dovrà attenersi a questi principi e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
richiamato in relazione al motivo di giurisdizione.
art. 88 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato nel motivo sulla giurisdizione e sul procedimento di riscossione.
richiamato per affermare la giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie sulle controversie sulla debenza dei tributi.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo sulla decadenza, in tema di termini per la contestazione tributaria.
richiamato per sostenere il limite alla rilevabilità d'ufficio della decadenza.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato dal giudice di merito per ritenere decorso il termine di decadenza per la notifica della cartella.
Massime di principio
- Il credito tributario documentato da cartella esattoriale notificata al debitore in bonis e non impugnata non può essere rimesso in discussione dal giudice della procedura concorsuale sotto il profilo della debenza del tributo, poiché tale profilo appartiene alla giurisdizione tributaria.
- Nel procedimento di ammissione al passivo, il giudice concorsuale valuta l'opponibilità del credito e le eventuali cause di prelazione, ma non può sostituirsi al giudice tributario nell'accertamento dell'esistenza o validità sostanziale della pretesa fiscale quando questa sia già stata cristallizzata in atti non impugnati nei termini.
- La decadenza dal potere di riscossione o dalla notificazione della cartella, se inerente a un rapporto devoluto alla giurisdizione tributaria, deve essere fatta valere nei termini e nelle sedi proprie di quella giurisdizione e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa.
- Gli atti del procedimento tributario formati prima dell'apertura della procedura concorsuale restano opponibili alla curatela o agli organi della procedura, anche se intestati al debitore poi sottoposto a procedura.
- I principi in tema di riparto di giurisdizione tra giudice concorsuale e giudice tributario valgono, in linea di massima, anche per la liquidazione coatta amministrativa, pur se la fase di ammissione abbia natura amministrativa.
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