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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13134/2019 del 16/05/2019

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La Regione aveva consegnato all’agente postale il 31 dicembre 2005 gli avvisi di accertamento relativi alle tasse automobilistiche degli anni 2001 e 2002; gli atti erano stati recapitati al contribuente il 13 gennaio 2006. Un ulteriore avviso, relativo all’anno 2005, era stato notificato l’11 ottobre 2008. Nel novembre 2014 la concessionaria della riscossione aveva notificato le intimazioni di pagamento fondate su tali avvisi. Il contribuente aveva impugnato le intimazioni davanti alla Commissione tributaria provinciale dell’Aquila, sostenendo: quanto alle annualità 2001 e 2002, che la prescrizione della pretesa impositiva fosse stata interrotta solo con il recapito degli avvisi, avvenuto oltre il termine, e non con la loro spedizione; quanto a tutte le annualità, che fosse prescritta l’azione di riscossione per il decorso di oltre due anni tra la notifica degli avvisi e quella delle intimazioni, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973. Il ricorso era stato respinto in primo grado; la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, con sentenza n. 267/2016 depositata il 10 marzo 2016, aveva rigettato l’appello, confermando la decisione sulla prima questione. In Cassazione il contribuente ha proposto due motivi: violazione del D.L. n. 953 del 1982, art. 5, convertito dalla L. n. 53 del 1983, e degli artt. 1334 e 1335 c.c., per avere attribuito efficacia interruttiva alla spedizione degli avvisi relativi al 2001 e 2002; violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, per omessa pronuncia sulla dedotta prescrizione biennale dell’azione di riscossione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che la Commissione tributaria regionale non aveva pronunciato sul secondo motivo d’appello, ma ha deciso direttamente la questione nel merito, ritenendola infondata: l’art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 riguarda la riscossione delle imposte sui redditi e non è applicabile alla tassa automobilistica; una volta divenuta definitiva la debenza della tassa per mancata impugnazione degli avvisi, la riscossione è soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione previsto dall’art. 2946 c.c. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la prescrizione della pretesa impositiva dedotta dal contribuente riguardava vizi degli avvisi di accertamento, autonomamente impugnabili entro sessanta giorni dalla notificazione, e non poteva essere fatta valere impugnando le successive intimazioni, che possono essere contestate per vizi propri. La Corte ha condannato il ricorrente a rifondere alla Regione Abruzzo le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 400, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    In base a tale principio la denunciata mancanza di pronuncia può essere superata dichiarandosi infondata la questione posta con il motivo in esame atteso che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, riguarda la riscossione delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 1), e non è richiamato in tema di tassa automobilistica

    Il termine e la disciplina dell’art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, riferiti alla riscossione delle imposte sui redditi, non si applicano alla tassa automobilistica.

  • art. 2946 c.c.

    la riscossione della tassa, una volta che la relativa debenza sia stata accertata in via definitiva per mancata impugnazione degli avvisi di accertamento, è soggetta a termine di prescrizione ordinario, decennale ai sensi dell’art. 2946 c.c.

    Quando la debenza della tassa automobilistica è divenuta definitiva per mancata impugnazione degli avvisi di accertamento, il diritto di riscuoterla è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 1

    ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 1, il ricorso alla commissione tributaria provinciale avverso uno degli atti elencati dall’art. 19, (tra cui gli avvisi di accertamento) deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla notificazione dell’atto medesimo

    L’impugnazione dell’atto tributario autonomamente impugnabile deve essere proposta entro sessanta giorni dalla sua notificazione, a pena di inammissibilità.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19

    che, ai sensi del medesimo art. 19, “ognuno degli atti autonomamente impugnabili, può essere impugnato solo per vizi propri”, che, pertanto, è intempestiva e inammissibile l’impugnazione dell’intimazione di pagamento avente titolo in un avviso di accertamento precedentemente notificato e non impugnato, fondata non su vizi propri dell’intimazione medesima ma su eccezioni afferenti alla pretesa impositiva e che, come tali, avrebbero dovuto essere fatte valere come vizi dell’avviso di accertamento mediante la relativa impugnazione

    Se l’avviso di accertamento è stato notificato e non impugnato, la successiva intimazione può essere contestata solo per vizi propri; le contestazioni relative alla pretesa impositiva dovevano essere dedotte impugnando l’avviso.

  • art. 112 c.p.c.

    La commissione ha in effetti omesso di pronunciarsi sulla questione sottopostale.

    La Corte ha riscontrato l’omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo alla prescrizione dell’azione di riscossione, ma ha superato il vizio decidendo direttamente la questione, risultata infondata e non bisognosa di ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 384 c.p.c.

    Alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

    In presenza di omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Cassazione può decidere la questione nel merito senza rinvio se essa è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, così da confermare il dispositivo impugnato.

  • art. 111 Cost., comma 2

    Alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

    Il principio costituzionale di ragionevole durata del processo concorre a giustificare la decisione nel merito da parte della Cassazione, anziché il rinvio, quando la questione rimasta senza pronuncia è infondata e non richiede accertamenti fattuali.

Massime di principio

  • La disciplina dell’art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, relativa alla riscossione delle imposte sui redditi, non si applica alla riscossione della tassa automobilistica; una volta che la debenza di quest’ultima sia divenuta definitiva per mancata impugnazione dell’avviso, opera il termine ordinario decennale di prescrizione.
  • Gli atti tributari autonomamente impugnabili devono essere contestati entro sessanta giorni dalla notificazione e, se notificati e non impugnati, non possono essere rimessi in discussione impugnando un successivo atto della riscossione: quest’ultimo è contestabile soltanto per vizi propri, mentre le censure relative alla pretesa impositiva dovevano essere dedotte contro l’atto presupposto.
  • Accertata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Cassazione può evitare la cassazione con rinvio e decidere la causa nel merito quando la questione di diritto sia infondata e non occorrano ulteriori accertamenti di fatto, così da confermare il dispositivo della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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