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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12239/2019 del 09/05/2019

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitori)

La controversia

Gli opponenti avevano contestato il precetto notificato il 15 novembre 2011 per il pagamento del residuo di un mutuo fondiario originariamente concesso dal Banco di Sicilia ai loro danti causa. Il primo precetto era stato notificato nel 1989 ed era seguito dal pignoramento immobiliare, trascritto il 3 novembre 1989. Dopo successive cessioni, il credito era stato acquisito dalla società ricorrente. La procedura esecutiva era stata chiusa il 12 maggio 2011 per mancato rinnovo, nel ventennio, della trascrizione del pignoramento; nel giugno 2011 era stato nuovamente notificato il titolo e, il 15 novembre 2011, un nuovo precetto. Gli opponenti eccepivano la prescrizione decennale. Il Tribunale accolse l’opposizione e la Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 18 luglio 2017, confermò la decisione. La società creditrice ricorse per cassazione con sei motivi: 1) nullità della sentenza di primo grado e carenza di legittimazione passiva, perché formalmente pronunciata nei confronti della mandataria e non della titolare del credito; 2) interruzione della prescrizione per la domanda di pagamento formulata resistendo all’opposizione all’esecuzione promossa dai debitori nel 2003 e definita con sentenza di rigetto nel 2008; 3) efficacia interruttiva di pagamenti parziali; 4) efficacia interruttiva delle proposte di rateizzazione e transazione e pretesa acquiescenza alla sentenza del 2008; 5) efficacia interruttiva delle istanze di riduzione e conversione del pignoramento; 6) inapplicabilità della perdita dell’effetto interruttivo permanente alla chiusura della procedura per mancato rinnovo della trascrizione, invocando la disciplina speciale dettata per il mancato deposito della documentazione ipocatastale. La ricorrente denunciava inoltre vizi motivazionali.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato: la censura non si confrontava specificamente con la ratio della decisione d’appello, secondo cui la mandataria aveva agito spendendo il nome della mandante, e la doglianza motivazionale non rientrava nei limiti consentiti per l’appello soggetto alla disciplina della doppia conforme. I motivi terzo, quarto, quinto e sesto, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti in parte inammissibili e in parte infondati. La Corte ha stabilito che la chiusura della procedura esecutiva dovuta al mancato rinnovo della trascrizione del pignoramento è imputabile all’inerzia del creditore; pertanto, ai sensi dell’art. 2945, comma 3, c.c., l’effetto interruttivo permanente prodotto dall’avvio dell’esecuzione viene meno e resta solo quello istantaneo originario. La disciplina speciale relativa al mancato deposito della documentazione ipocatastale non è estensibile a questa diversa fattispecie. È stata quindi confermata la prescrizione decennale maturata tra il primo precetto del 1989 e il secondo del 2011. La difesa del creditore nel giudizio di opposizione all’esecuzione avrebbe potuto interrompere la prescrizione, ma intervenne nel 2002, dopo che questa era già maturata nel 1999. Le censure su pagamenti, proposte transattive e istanze di riduzione o conversione non potevano condurre a una diversa conclusione: alcune erano carenti nell’indicazione degli atti invocati e, comunque, richiedevano una rivalutazione del merito; inoltre, la sentenza d’appello aveva accertato che non risultavano pagamenti in acconto, che le proposte transattive erano legate alla vendita coattiva senza ammissione del maggior debito e che le istanze di riduzione e conversione erano successive alla prescrizione. La Corte ha posto a carico della ricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 10.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 2943 c.c.

    La giurisprudenza di questa Corte ha progressivamente chiarito che quando il creditore chieda il rigetto dell’opposizione a precetto, si realizza un’attività processuale rilevante ai sensi dell’art. 2943 c.c., comma 2, con la conseguenza che, a norma dell’art. 2945 c.p.c., comma 2, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

    La domanda del creditore diretta a far rigettare un’opposizione a precetto è idonea a interrompere la prescrizione e, per effetto della pendenza del giudizio, a mantenerne sospeso il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza; nel caso concreto, tuttavia, tale attività intervenne dopo la già maturata prescrizione.

  • art. 2945 c.c.

    In tema di prescrizione, l’effetto interruttivo permanente determinato dall’introduzione del processo esecutivo si conserva, agli effetti dell’art. 2945 c.p.c., comma 2, quando la chiusura della procedura coattiva consista nel raggiungimento dello scopo della stessa ovvero, alternativamente, il suddetto scopo non sia raggiunto ma la chiusura del procedimento sia determinata da una condotta non ascrivibile al creditore procedente, mentre, in ipotesi opposta a quest’ultima, a norma dell’art. 2945 c.p.c., comma 3, l’effetto stesso resterà istantaneo.

    L’effetto interruttivo permanente dell’avvio dell’esecuzione continua fino alla sua conclusione quando il creditore abbia conseguito l’attuazione coattiva del diritto oppure la mancata realizzazione dipenda da una causa non imputabile al creditore. Se invece il processo si chiude per una condotta inerziale del creditore, l’interruzione resta istantanea e la prescrizione riprende a decorrere.

  • art. 2945 c.c., comma 3

    Posto questo sotteso ricostruttivo, l’ipotesi di chiusura anticipata conseguente al mancato rinnovo nei termini della trascrizione del pignoramento, sebbene ulteriore e distinta rispetto al novero delle fattispecie estintive codicistiche, rientra nella categoria delle dinamiche conclusive del procedimento riconducibili alla connotazione inerziale della condotta del creditore. Il processo esecutivo si chiude perchè il creditore non lo ha coltivato come necessario.

    La chiusura anticipata dell’esecuzione per mancato rinnovo della trascrizione del pignoramento è imputabile all’inerzia del creditore e ricade nella regola per cui, cessato il processo per tale ragione, l’effetto interruttivo permanente viene meno.

  • art. 366 c.p.c., n. 4

    Il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni idoneamente intellegibili ed esaurienti, intese a dimostrare motivatamente in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità.

    La denuncia di violazione di legge in cassazione deve indicare le norme invocate e sviluppare una critica specifica, intellegibile ed esauriente delle affermazioni giuridiche della sentenza impugnata; la mera contrapposizione di una diversa soluzione non basta.

  • art. 366 c.p.c., n. 6

    Al riguardo, è pur vero che la giurisprudenza di questa Corte ha progressivamente chiarito che quando il creditore chieda il rigetto dell’opposizione a precetto, si realizza un’attività processuale rilevante ai sensi dell’art. 2943 c.c., comma 2, con la conseguenza che, a norma dell’art. 2945 c.p.c., comma 2, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio (Cass., 19/09/2014, n. 19738, Cass., 29/03/2007, n. 7737). Ma è anche vero che, nell’ipotesi, come evidenziato in controricorso, la resistenza all’opposizione a precetto risulta essere stata (nel 2002) successiva al maturarsi della prescrizione (nel 1999).

    La Corte ha rilevato, quanto alle censure sugli atti interruttivi, anche la carenza di specificità nella riproduzione degli atti processuali invocati. Il principio di autosufficienza richiede che il ricorrente indichi in modo adeguato il contenuto degli atti su cui fonda la censura.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, ossia in manifeste e irresolubili contraddizioni, nonchè nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”; esclusa qualunque rilevanza di semplici insufficienze o contraddittorietà, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia.

    Il vizio motivazionale è denunciabile nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico decisivo oppure di anomalie radicali della motivazione che si risolvano in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non sono sufficienti semplici insufficienze o contraddittorietà.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni idoneamente intellegibili ed esaurienti, intese a dimostrare motivatamente in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità.

    Il motivo di ricorso per violazione di legge deve confrontarsi puntualmente con le affermazioni in diritto della sentenza e dimostrare il contrasto con le norme indicate o con la loro interpretazione giurisprudenziale.

  • art. 161 c.p.c.

    La ricorrente, dunque, non censura specificatamente e idoneamente la “ratio decidendi” con cui la corte territoriale ha ritenuto la società Island stessa legittimata passivamente poichè attrice in prime cure a mezzo della società Prelios, che della prima aveva speso il nome quale mandataria con rappresentanza.

    La Corte non ha elaborato un autonomo principio sull’art. 161 c.p.c.; ha ritenuto inammissibile o infondata la censura di nullità perché non attaccava adeguatamente la ratio d’appello, secondo cui la mandataria aveva agito con rappresentanza e spendendo il nome della mandante.

  • D.Lgs. 17 marzo 1999, n. 64, art. 1-bis, convertito dalla L. 14 maggio 1999, n. 134

    Tale norma fu dettata specificatamente in relazione all’introduzione dell’estinzione per mancato deposito della documentazione ipocatastale, e risulta eccezionalmente derogatoria della disciplina codicistica rispetto a essa generale (Cass., 22/02/2018, n. 4366, pag. 4), e come tale non applicabile fuori dello specifico caso cui si riferisce.

    La disciplina speciale che conserva l’effetto interruttivo in caso di estinzione per mancato deposito della documentazione ipocatastale è eccezionale e non si estende alla chiusura dell’esecuzione per mancato rinnovo della trascrizione del pignoramento.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • L’effetto interruttivo permanente prodotto dall’introduzione di un processo esecutivo si conserva se l’esecuzione raggiunge il proprio scopo oppure se la mancata realizzazione coattiva dipende da una causa non imputabile al creditore procedente.
  • Se il processo esecutivo si chiude per inerzia del creditore, l’effetto interruttivo permanente viene meno e resta soltanto l’effetto interruttivo istantaneo dell’atto introduttivo. La chiusura per mancato rinnovo nel termine della trascrizione del pignoramento è riconducibile a tale inerzia.
  • La norma speciale relativa alla chiusura dell’esecuzione per mancato deposito della documentazione ipocatastale ha carattere eccezionale e non può essere estesa alla diversa ipotesi del mancato rinnovo della trascrizione del pignoramento.
  • Il creditore che, nel giudizio di opposizione a precetto, chiede il rigetto dell’opposizione compie un’attività idonea a interrompere la prescrizione e a mantenerne gli effetti fino al giudicato; tale attività, però, non può interrompere un termine prescrizionale già maturato.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge deve individuare le norme asseritamente violate e confrontarsi con specifiche argomentazioni con la ratio e le affermazioni in diritto della decisione impugnata; la mera contrapposizione di una diversa lettura non è sufficiente.
  • Il vizio di motivazione in cassazione non coincide con una motivazione semplicemente insufficiente o contraddittoria: è configurabile nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico decisivo o delle anomalie motivazionali radicali riconducibili alla violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiObbligazioniEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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