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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11748/2019 del 03/05/2019

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La società acquirente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Empoli per il pagamento di 2.507,65 euro, dovuti quale prezzo di oggettistica in vetro acquistata dalla società venditrice poi fallita. Ha dedotto che la merce era rotta o difettosa, oppure ovalizzata e difettosa, e di avere denunciato tempestivamente i vizi mediante fax; ha chiesto la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, la risoluzione della compravendita. La curatela ha contestato i fax con querela di falso, dichiarata nulla con pronuncia di rito. Il Giudice di pace ha respinto l’opposizione e la domanda riconvenzionale per due autonome ragioni: la denuncia era generica e non risultava provata la ricezione dei fax; inoltre, l’acquirente non aveva dimostrato i vizi, anche perché la prova testimoniale richiesta non era stata assunta per la mancata citazione del teste. Il Tribunale di Firenze ha dichiarato inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., rilevando che l’appellante non aveva contestato l’accertata mancanza di prova dei vizi e si era limitata a contestare il principio secondo cui tale prova incombe sul compratore. Con il primo motivo di cassazione, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la società ha denunciato la violazione dell’art. 113 c.p.c. e degli artt. 1492, 1495 e 2697 c.c., sostenendo che il fax è mezzo idoneo a comunicare la denuncia dei vizi. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ha denunciato la violazione dell’art. 113 c.p.c. e degli artt. 1460 e 2697 c.c., sostenendo che, secondo i principi delle Sezioni Unite n. 13533/2001, sarebbe spettato al venditore provare di avere consegnato la merce priva di vizi. La questione rimessa alle Sezioni Unite riguardava dunque il riparto dell’onere probatorio nelle azioni edilizie di cui agli artt. 1490 e 1492 c.c.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno rigettato il secondo motivo, enunciando che, nelle azioni di risoluzione o riduzione del prezzo per garanzia dei vizi della cosa venduta, il compratore deve provare l’esistenza dei vizi. Hanno chiarito che la garanzia per vizi configura una responsabilità contrattuale speciale, disciplinata dalle norme sulla vendita: la consegna di una cosa viziata costituisce imperfetta attuazione del risultato traslativo, ma non inesatto adempimento di un’obbligazione del venditore relativa all’immunità della cosa dai vizi. Perciò non si applica il riparto probatorio delle ordinarie azioni contrattuali delineato dalle Sezioni Unite n. 13533/2001; l’esistenza del vizio è fatto costitutivo del diritto azionato e la sua prova grava sul compratore. Nel caso concreto, la ricorrente non aveva specificamente censurato l’accertamento di merito circa la mancata prova dei vizi. Tale autonoma ratio della sentenza impugnata restava quindi sufficiente a sorreggere la decisione, con conseguente assorbimento del primo motivo, relativo all’idoneità del fax quale mezzo di denuncia. Il ricorso è stato integralmente rigettato; è stata respinta la richiesta della curatela di condanna per responsabilità aggravata, essendo l’impugnazione non temeraria in ragione del contrasto giurisprudenziale. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate. È stato dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 1476 c.c.

    In definitiva, la disciplina della compravendita non pone a carico del venditore nessun obbligo di prestazione relativa alla immunità della cosa da vizi; in altri termini, all’obbligo di garantire il compratore dai vizi della cosa, previsto dall’art. 1476 c.p., n. 3, non corrisponde – a differenza di quanto ordinariamente accade nello schema proprio delle obbligazioni – alcun dovere di comportamento del venditore in funzione del soddisfacimento dell’interesse del compratore.

    La garanzia per i vizi, pur indicata tra le obbligazioni principali del venditore, non comporta un’obbligazione di prestazione volta a consegnare una cosa immune da vizi; assoggetta invece il venditore ai rimedi previsti dalla disciplina della vendita.

  • art. 1477 c.c.

    La disciplina dell’obbligazione di consegna prevede che la cosa venga consegnata “nello stato in cui si trovava al momento della vendita” (art. 1477 c.c., comma 1), senza alcun riferimento alla immunità della cosa da vizi.

    L’obbligo di consegna riguarda la cosa nello stato in cui si trovava al momento rilevante per il trasferimento, senza imporre, in quanto tale, che essa sia immune da vizi.

  • art. 1490 c.c.

    In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all’art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’art. 1492 c.c. è gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi.

    Chi invoca la garanzia per i vizi deve provare l’esistenza dei difetti della cosa venduta quando esercita le azioni edilizie di risoluzione o riduzione del prezzo.

  • art. 1492 c.c.

    In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all’art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’art. 1492 c.c. è gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi.

    Nelle azioni redibitoria ed estimatoria, il vizio è il fatto costitutivo del diritto alla risoluzione o alla modificazione del prezzo e deve essere provato dal compratore.

  • art. 2697 c.c.

    Il diritto alla risoluzione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di compravendita, che vuoi far valere il compratore che esperisca le azioni di cui all’art. 1492 c.c. per essere garantito dal venditore per i vizi della cosa venduta – vale a dire, per l’imperfetta attuazione del risultato traslativo, anche in assenza di colpa del venditore – si fonda sul fatto della esistenza dei vizi; la prova di tale esistenza grava, pertanto, sul compratore.

    In applicazione della regola sull’onere della prova, l’esistenza dei vizi, quale fatto costitutivo del diritto azionato con le azioni edilizie, deve essere dimostrata dal compratore.

  • art. 1494 c.c.

    Si tratta di una responsabilità che prescinde da ogni giudizio di colpevolezza del venditore e si fonda soltanto sul dato obiettivo dell’esistenza dei vizi; essa si traduce nella soggezione del venditore all’esercizio dei due rimedi edilizi di cui può avvalersi il compratore, al quale è anche riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, salvo che il venditore provi di aver senza colpa ignorato i vizi.

    La responsabilità per i rimedi edilizi prescinde dalla colpa, mentre per il risarcimento dei danni il venditore può liberarsi provando di avere ignorato senza colpa i vizi.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, di importo pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Nelle azioni di risoluzione della compravendita o di riduzione del prezzo per i vizi della cosa, il compratore ha l’onere di provare l’esistenza dei vizi, poiché essi costituiscono il fatto fondante il diritto azionato.
  • La consegna di una cosa viziata integra una violazione della lex contractus e un’imperfetta attuazione del risultato traslativo, ma non costituisce inadempimento di un’obbligazione del venditore avente a oggetto l’immunità della cosa dai vizi; la garanzia per vizi è una responsabilità contrattuale speciale regolata dalle norme sulla vendita.
  • Il riparto dell’onere della prova stabilito per le ordinarie azioni di adempimento, risoluzione e risarcimento da inadempimento non si estende automaticamente alle azioni edilizie, che hanno presupposti e disciplina speciali.
  • Nella garanzia per i vizi della cosa venduta, il principio di vicinanza della prova è coerente con l’onere gravante sul compratore che ha ricevuto la cosa e ne ha la disponibilità materiale, normalmente necessaria per accertare i difetti.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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