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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13322/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La contribuente aveva impugnato il diniego di autotutela opposto dall’Ufficio a una propria istanza con cui chiedeva: da un lato, di non dover corrispondere la seconda e la terza rata dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione di un terreno; dall’altro, la restituzione della prima rata già versata. A fondamento della richiesta deduceva di avere aderito alla procedura di rivalutazione sulla base di una perizia poi rivelatasi erronea, perché attribuiva al terreno un’ottima edificabilità in realtà non sussistente in quella misura. In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. n. 448/2001, dell’art. 2, comma 2, d.l. n. 282/2002 conv. in L. n. 27/2003, degli artt. 1324, 1334, 1428 e 2033 c.c., sostenendo che l’errore obiettivamente riconoscibile ed essenziale nella perizia avrebbe dovuto consentire la revoca dell’opzione per la rivalutazione e quindi il rimborso delle somme versate.

La decisione

La Corte ha dichiarato in sostanza che il ricorso originario era inammissibile nella parte in cui era diretto contro il diniego di autotutela, perché nel processo tributario il sindacato sul rifiuto di autotutela è ammesso solo per profili di illegittimità relativi a ragioni di rilevante interesse generale, non per contestare l’erronea imposizione nell’interesse privato del contribuente. Quanto alla domanda di rimborso, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito: l’opzione per la rivalutazione del terreno e il versamento dell’imposta sostitutiva sono espressione di una scelta volontaria e irretrattabile, salvo errore materiale, manifesto e riconoscibile; l’errore del professionista nella perizia non era riconoscibile dall’Ufficio e restava interno alla sfera valutativa della contribuente. Il ricorso è quindi stato rigettato; non sono state poste spese per la mancata formale costituzione dell’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 7 L. n. 448/2001

    l’opzione di rivalutazione del bene con versamento dell’imposta sostitutiva è una scelta volontaria del contribuente e, una volta esercitata, è irretrattabile salvo errore materiale manifesto e riconoscibile.

  • art. 2, comma 2, d.l. n. 282/2002 conv. in L. n. 27/2003

    norma richiamata quale base della disciplina della rivalutazione del terreno e del correlato versamento dell’imposta sostitutiva.

  • art. 1428 c.c.

    l’errore idoneo a incidere sulla scelta del contribuente deve essere essenziale e riconoscibile; nel caso concreto l’errore dedotto non presentava tali caratteri nei rapporti con l’Amministrazione.

  • art. 2033 c.c.

    la Corte esclude il diritto alla ripetizione dell’indebito perché non vi era duplicazione o inesistenza dell’obbligazione tributaria, ma una valida scelta opzionale del contribuente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    il rimborso non è dovuto perché l’imposta sostitutiva derivante da opzione volontaria non è assimilabile a un versamento indebito emendabile nei termini prospettati.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il diniego di autotutela è sindacabile solo per verificare se il rifiuto sia viziato rispetto a ragioni di rilevante interesse generale che giustifichino l’esercizio del potere, non per riesaminare nel merito la fondatezza della pretesa fiscale ormai definitiva.
  • L’autotutela tributaria ha natura discrezionale e non costituisce un mezzo ordinario di tutela del contribuente contro l’atto impositivo definitivo.
  • L’opzione del contribuente per un regime fiscale agevolativo fondato su una libera scelta non è, di regola, una dichiarazione di scienza emendabile, ma un atto volontario con effetti legali irretrattabili.
  • L’errore che può incidere sull’irrevocabilità dell’opzione fiscale deve essere materiale, manifesto e riconoscibile dall’Amministrazione; non è sufficiente un errore valutativo interno del contribuente o del professionista incaricato, quando esso non emerga immediatamente dall’istanza.
  • Non sussiste diritto al rimborso quando il versamento deriva da una scelta opzionale validamente espressa e non da una duplicazione o inesistenza dell’obbligazione tributaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

Testo integrale

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