Cassazione Penale, Sentenza n. 31492/2026 del 17/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Gela aveva respinto la richiesta, proposta nell’interesse del condannato, di applicare la disciplina del reato continuato tra diversi provvedimenti definitivi: una sentenza ex art. 444 c.p.p. per furto aggravato, una sentenza per detenzione illegale di armi, ricettazione e detenzione illegale di munizioni, un decreto penale per il reato di cui all’art. 4 l. 110/1975 e una sentenza per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione perché il giudice avrebbe erroneamente ritenuto mancante la documentazione sullo stato di tossicodipendenza, nonostante in atti fosse presente un certificato del Sert; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti sub b), c) e d), commessi in un arco temporale ristretto; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata valorizzazione della tossicodipendenza, quale indice significativo del medesimo disegno criminoso ai fini dell’art. 671 c.p.p. e dell’art. 81, comma 2, c.p.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l’accertamento della continuazione richiede la verifica concreta di tempi, modalità e indici rivelatori di una programmazione unitaria, da cui desumere l’esistenza di un originario e medesimo disegno criminoso. Ha ribadito che la mera ricaduta nel reato, l’abitualità a delinquere o la generica tendenza a commettere reati non bastano. Quanto alla tossicodipendenza, la Corte ha precisato che essa può rilevare come elemento indiziario nella valutazione complessiva, ma non comporta automaticamente il riconoscimento della continuazione e non può prevalere quando altri indicatori, come la scansione temporale o la mancanza di ulteriori elementi documentali, depongano in senso contrario. Nel caso concreto, la motivazione del giudice dell’esecuzione è stata ritenuta sufficiente e non manifestamente illogica, poiché ha dato atto che gli elementi prodotti, incluso il certificato, erano comunque inidonei a dimostrare la tossicodipendenza nel periodo di commissione dei reati e l’appartenenza dei fatti a un medesimo disegno criminoso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Il reato continuato presuppone una visibile programmazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine concreto e specifico; non basta una scelta di vita criminosa o la mera serialità dei reati.
Nel procedimento esecutivo consente al giudice di applicare la continuazione anche in favore del condannato, ma il riferimento alla tossicodipendenza opera solo sul piano probatorio e non altera i requisiti sostanziali dell’istituto.
La motivazione del provvedimento impugnato è stata ritenuta sufficiente nel complesso, nonostante la sinteticità, perché ha affrontato i punti decisivi della decisione.
Richiamato come titolo del primo provvedimento irrevocabile incluso nella richiesta di continuazione.
Richiamato come base normativa del decreto penale incluso nella richiesta di continuazione.
Richiamato come reato oggetto di una delle sentenze definitive inserite nella richiesta di continuazione.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione occorre un accertamento in fatto fondato su tempi, modalità di esecuzione e altri indici concreti idonei a dimostrare una preventiva e unitaria programmazione delle diverse violazioni.
- La mera vicinanza cronologica tra i reati non è di per sé sufficiente: può assumere rilievo solo come uno degli indici, da valutare insieme agli altri elementi significativi del caso.
- La tossicodipendenza del condannato può essere valorizzata come indizio del medesimo disegno criminoso, ma non impone automaticamente l’applicazione dell’art. 81 c.p.; il giudice deve comunque verificare se gli altri indicatori confermino o escludano l’unitarietà programmatoria.
- La disciplina del reato continuato non si identifica con una generale propensione a delinquere o con la recidiva in fatto: richiede un fine concreto e specifico, almeno delineato nelle linee essenziali al momento ideativo.
- Nel giudizio di legittimità la valutazione sulla sussistenza del medesimo disegno criminoso è sindacabile solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, trattandosi di questione di fatto rimessa al giudice di merito.
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