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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31435/2026 del 17/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato aveva definito il procedimento con sentenza di applicazione della pena su richiesta per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, con condanna a anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 16.000 di multa, oltre alla confisca della somma di denaro sequestrata ritenuta dal giudice provento dell'attività di spaccio. Con ricorso per cassazione ha dedotto: 1) erronea qualificazione giuridica del fatto e illegittimo aumento per continuazione, sostenendo che il giudice avesse artificiosamente scisso un fatto unico in più reati in continuazione, pur essendo tutte le sostanze rinvenute contestualmente nello stesso luogo, con conseguente pena illegale; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata valutazione di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. in relazione all'hashish, asseritamente detenuto per uso personale; 3) violazione di legge e motivazione apparente sulla confisca del denaro, contestando sia il richiamo all'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/1990 sia l'assenza del nesso tra denaro e reato contestato, sostenendo che la somma non potesse essere confiscata in mancanza di prova che costituisse profitto del reato per cui vi era condanna.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile il secondo, ma ha accolto il terzo. Ha affermato che, nel rito del patteggiamento, l'errore sulla qualificazione giuridica è deducibile solo se manifesto e immediatamente evincibile dagli atti, e che la pena non era illegale perché ricompresa nei limiti edittali. Ha inoltre ribadito che non è consentito in cassazione censurare la mancata verifica di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. avverso una sentenza ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Quanto alla confisca, ha invece escluso che il denaro rinvenuto potesse essere confiscato ai sensi dell'art. 240 c.p. o dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/1990, perché la contestazione riguardava la sola detenzione illecita di stupefacenti, reato che non produce direttamente profitto, mentre la somma, anche se proveniente da eventuali pregresse cessioni, non era profitto del reato contestato. Ha quindi annullato la sentenza limitatamente alla statuizione sulla confisca del denaro, con rinvio al G.u.p. del Tribunale di Milano in diversa persona fisica per nuovo giudizio sul punto; per il resto ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha reso irrevocabile l'affermazione di responsabilità penale.

Norme richiamate

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio ai sensi della norma che disciplina il procedimento senza intervento delle parti.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Sono state richiamate come norme denunciate dal ricorrente per violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    L'impugnazione della sentenza di patteggiamento è ammessa solo per i motivi tassativamente indicati dalla norma: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla continuazione e, dalla Corte, come parametro per escludere l'illegalità della pena nel caso concreto.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La Corte ha escluso che la mancata verifica di cause di proscioglimento sia deducibile contro la sentenza di patteggiamento nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    È la norma incriminatrice contestata; la Corte distingue tra detenzione illecita e cessione ai fini della disciplina della confisca.

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990

    Base della condanna per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

  • art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990

    Consente la confisca del profitto del reato nei casi previsti; la Corte ne esclude l'applicazione al denaro sequestrato quando il reato contestato è la sola detenzione illecita.

  • art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Opera il rinvio all'art. 240-bis c.p. per la confisca per sproporzione nei reati in materia di stupefacenti.

  • art. 240 cod. pen.

    Prevista come confisca del profitto del reato; non è applicabile, nel caso di mera detenzione, al denaro che non costituisca profitto immediato del reato contestato.

  • art. 240-bis cod. pen.

    La Corte indica che, per il reato di illecita detenzione di stupefacenti, è astrattamente possibile la confisca per sproporzione ove ne ricorrano i presupposti.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Richiamato per dichiarare la irrevocabilità della sentenza nella parte non annullata.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento il ricorso per cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo in presenza di un errore manifesto, immediatamente percepibile e non opinabile rispetto al capo di imputazione e alla sentenza.
  • La pena concordata o recepita con sentenza di applicazione della pena è censurabile solo se illegale, cioè se per specie o quantità esce dai limiti previsti dalla legge; non è sufficiente dedurre una mera erronea applicazione del criterio di commisurazione.
  • Avverso la sentenza di patteggiamento non è consentito dedurre, come motivo autonomo di ricorso, la mancata verifica da parte del giudice di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché tale doglianza non rientra tra le ipotesi tassative di impugnazione previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • La confisca del denaro ex art. 240 c.p. o ex art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/1990 richiede che la somma costituisca profitto del reato per il quale vi è condanna; non basta il generico richiamo a pregresse attività illecite non oggetto di contestazione.
  • Quando il reato contestato è la sola detenzione illecita di stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato non può essere confiscato come profitto di quel reato, salvo che ricorrano i presupposti per la confisca per sproporzione prevista dall'art. 240-bis c.p. tramite il rinvio dell'art. 85-bis d.P.R. 309/1990.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoImpugnazioniSequestro
RamiReati tributariProcesso penaleReati stradali
IstitutiConfiscaOnere della prova

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