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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31438/2026 del 17/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (indagati)

La controversia

Il procedimento era stato instaurato a seguito di querela presentata dalla persona offesa nei confronti di due indagati, in relazione a una vicenda di asserito inadempimento contrattuale e successiva stipula di un diverso preliminare avente ad oggetto i medesimi immobili. Il G.I.P. del Tribunale di Chieti aveva disposto l’archiviazione per il reato di truffa, ritenendo insussistente una ragionevole previsione di condanna. La persona offesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo: mancanza, apparenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione; violazione dell’art. 409 c.p.p.; asserita abnormità dell’ordinanza di archiviazione; interesse della persona offesa a impugnare. Nel merito del ricorso sosteneva che la scrittura del 27 novembre 2019, qualificata dal G.I.P. come preliminare, fosse in realtà un contratto definitivo con effetti reali; che la successiva scrittura del 5 dicembre 2019, sottoscritta dagli indagati, dimostrasse l’intento truffaldino; e che la querela di falso sulla sottoscrizione avrebbe impedito la trascrizione dell’atto in suo favore.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l’ordinanza di archiviazione emessa dopo l’entrata in vigore della l. n. 103/2017 non sia ricorribile per cassazione, ma solo reclamabile ai sensi dell’art. 410-bis c.p.p. nei limitati casi di nullità previsti dall’art. 127, comma 5, c.p.p. Ha escluso che il provvedimento fosse abnorme: né sotto il profilo strutturale, perché emesso in un caso previsto dalla legge e nei limiti del potere del G.I.P.; né sotto il profilo funzionale, perché l’archiviazione produce fisiologicamente la stasi del procedimento ed è comunque superabile con riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p. La Corte ha inoltre rigettato la richiesta degli indagati di ottenere la liquidazione delle spese processuali, affermando che, in tale tipo di procedimento, la parte privata non può ottenere la rifusione delle spese in sede di legittimità per una controversia avente solo effetti penali. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    norma incriminatrice del reato oggetto del procedimento originario, rispetto al quale è stata disposta l’archiviazione

  • art. 409 c.p.p.

    norma richiamata dal ricorrente per censurare l’ordinanza di archiviazione e il procedimento camerale

  • art. 410-bis c.p.p.

    rende reclamabile l’ordinanza di archiviazione solo nei casi di nullità ex art. 127, comma 5, c.p.p., escludendo il ricorso per cassazione

  • art. 127, comma 5, c.p.p.

    delimita i soli vizi deducibili in reclamo avverso l’archiviazione, come violazioni delle regole del contraddittorio

  • art. 568, comma 1, c.p.p.

    esprime il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione

  • art. 111, settimo comma, Cost.

    non consente il ricorso per cassazione contro l’ordinanza di archiviazione, perché non si tratta di provvedimento definitivo né incidente sulla libertà personale

  • art. 13 Cost.

    richiamato per escludere l’estensione della garanzia costituzionale ai provvedimenti di archiviazione

  • art. 414 c.p.p.

    consente la riapertura delle indagini, confermando la non definitività dell’archiviazione

  • art. 125 disp. att. c.p.p.

    parametro del giudizio del G.I.P. sulla non idoneità degli elementi acquisiti a sostenere l’accusa in giudizio

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • L’ordinanza di archiviazione pronunciata dopo l’entrata in vigore della disciplina introdotta dalla l. n. 103/2017 non è impugnabile con ricorso per cassazione, ma è reclamabile nei soli limiti e per i soli vizi di nullità espressamente previsti dall’art. 410-bis c.p.p. e dall’art. 127, comma 5, c.p.p.
  • Il principio di tassatività delle impugnazioni impedisce di introdurre mezzi di gravame ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge, anche quando si deducano vizi motivazionali dell’ordinanza di archiviazione.
  • L’abnormità è configurabile solo in ipotesi eccezionali: non basta la mera illegittimità o la supposizione di una motivazione errata; occorre un provvedimento strutturalmente estraneo all’ordinamento o funzionalmente idoneo a determinare una stasi non fisiologica del procedimento.
  • L’archiviazione non è provvedimento definitivamente preclusivo della vicenda penale, poiché il procedimento può essere riaperto ai sensi dell’art. 414 c.p.p.; per questo non opera la garanzia del ricorso per cassazione prevista dall’art. 111, settimo comma, Cost.
  • Nel procedimento camerale sulla richiesta/opposizione all’archiviazione, la condanna alle spese in favore della parte privata non è automaticamente configurabile per le questioni che attengono esclusivamente agli effetti penali.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente può essere condannato al pagamento della somma in favore della cassa delle ammende oltre alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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