Cassazione Penale, Sentenza n. 31437/2026 del 17/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (destinatario misura)
La controversia
Il caso riguarda la convalida, da parte del G.i.p., di un provvedimento del Questore che imponeva all'interessato le prescrizioni previste dall'art. 6 della l. n. 401 del 1989, cioè l'obbligo di presentazione all'autorità di P.S. nell'ambito delle misure di prevenzione delle turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive. Il ricorrente deduceva: (1) la violazione del diritto di difesa per avere il giudice provveduto alla convalida prima della scadenza del termine di 48 ore riconosciuto all'interessato o al difensore per esaminare gli atti e presentare memorie, con nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c), c.p.p.; (2) un vizio di motivazione perché il giudice non aveva preso in considerazione una memoria difensiva inviata via PEC entro il termine di 48 ore, contenente rilievi ritenuti decisivi. Il Procuratore generale chiedeva l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo che, pur essendo la convalida intervenuta prima della scadenza del termine dilatorio di 48 ore, la memoria difensiva era stata comunque depositata entro il termine e quindi il diritto di difesa era stato esercitato; in tale situazione la mera anticipazione temporale non determina, da sola, la nullità. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che il G.i.p. aveva omesso di esaminare e menzionare la memoria difensiva tempestivamente trasmessa, non affrontando questioni potenzialmente decisive. Tale omissione integra un vizio motivazionale dell'ordinanza. Di conseguenza, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Mantova per nuovo esame, disponendo anche la sospensione dell'efficacia del provvedimento questorile limitatamente all'obbligo di presentazione.
Norme richiamate
art. 6 l. n. 401 del 1989
norma base del provvedimento questorile che impone le prescrizioni all'interessato in funzione preventiva rispetto a turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive
art. 178, lett. c), c.p.p.
la violazione del termine dilatorio per l'esercizio del diritto di difesa può integrare una nullità di ordine generale
art. 48 ore
termine dilatorio entro cui il destinatario può presentare memorie e il pubblico ministero può richiedere la convalida; ha valenza sostanziale a tutela del contraddittorio cartolare
art. 384 c.p.p.
non citato espressamente nel testo; non inserito
Massime di principio
- Nel procedimento di convalida del provvedimento del Questore che impone l'obbligo di presentazione all'autorità di P.S., il giudice deve garantire un contraddittorio cartolare effettivo, consentendo al destinatario di esercitare il diritto di difesa entro il termine dilatorio di 48 ore dalla notifica.
- La convalida non può intervenire prima dello spirare del termine di 48 ore; tuttavia, se l'interessato ha comunque depositato memorie o deduzioni entro tale termine, la sola anticipazione formale della decisione non è sufficiente, di per sé, a determinare l'invalidità del provvedimento.
- L'omessa valutazione di una memoria difensiva tempestivamente presentata non integra automaticamente nullità processuale, ma può fondare il vizio di motivazione quando le deduzioni trascurate siano decisive ai fini della decisione.
- Ai fini del vizio di motivazione, non ogni omissione argomentativa rileva in cassazione: occorre che il tema o l'elemento difensivo non esaminato abbia carattere di decisività.
- Quando l'annullamento con rinvio riguarda un provvedimento di convalida di misura questorile, la sospensione dell'efficacia della misura può essere disposta nelle more del nuovo esame del giudice di merito.
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