Cassazione Penale, Sentenza n. 31436/2026 del 17/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un decreto di ispezione di sistemi informatici o telematici e di contestuale sequestro probatorio emesso nell'ambito di indagini per presunta corruzione, in relazione a condotte attribuite a un titolare di agenzia investigativa che avrebbe corrisposto somme di denaro a un appartenente alla Guardia di Finanza affinché compisse atti contrari ai doveri d'ufficio, effettuando accessi a banche dati istituzionali e riferendo poi le informazioni acquisite. Il Tribunale del riesame aveva inizialmente annullato un precedente decreto per genericità della contestazione; il pubblico ministero aveva quindi rinnovato il provvedimento con una delimitazione temporale e l'indicazione di parole chiave, e il riesame era stato nuovamente rigettato. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 253 c.p.p. per asserita genericità della contestazione, natura esplorativa del sequestro e carenza di specificazione di tempi, luoghi, condotte e nesso di pertinenzialità tra i beni sequestrati e il reato; 2) vizio di legge e motivazione sul fumus commissi delicti e omessa valutazione delle indagini difensive, perché il decreto non avrebbe indicato la specifica esigenza probatoria e avrebbe disposto un'acquisizione indiscriminata di dati; 3) violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e pertinenzialità per l'apprensione massiva di dati personali e l'assenza di criteri di selezione e tempi di restituzione; 4) violazione dell'art. 132, comma 3-quater, d.lgs. 196/2003, perché i tabulati acquisiti nei confronti del ricorrente sarebbero stati privi di valida autorizzazione, essendo il decreto riferito ad altro reato e ad altri indagati; 5) violazione di legge sulla qualificazione del fatto e sulla competenza, sostenendo che la condotta integrasse accesso abusivo a sistema informatico ex art. 615-ter c.p., con competenza della Procura distrettuale, e non la fattispecie di cui all'art. 12 l. 121/1981. La Corte ha ritenuto il ricorso infondato: ha ricordato che in cassazione contro sequestro probatorio sono deducibili solo violazioni di legge e vizi motivazionali radicali; ha considerato adeguata la motivazione del tribunale sulla sussistenza del fumus e sulla pertinenza dei beni, valorizzando la denuncia, le dichiarazioni del denunciante, i tabulati telefonici e gli accessi alle banche dati; ha escluso che il sequestro fosse esplorativo o sproporzionato, richiamando i principi su limiti quantitativi, qualitativi e temporali del sequestro informatico e la previsione di selezione mirata dei dati con restituzione dei dispositivi non rilevanti; ha respinto l'eccezione di inutilizzabilità dei tabulati, ritenendo che il decreto autorizzativo recepisse la richiesta del pubblico ministero anche con riguardo alla posizione del ricorrente; ha infine escluso la competenza distrettuale invocata dalla difesa, ricondicendo in questa fase la condotta all'art. 12 l. 121/1981 e affermando che la competenza va individuata sulla base della notizia di reato iscritta. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la legittimità del decreto di ispezione e sequestro probatorio e del successivo rigetto del riesame. Ha ritenuto non sussistenti né la dedotta genericità della contestazione né la natura esplorativa della ricerca, ha reputato adeguata la motivazione sul fumus commissi delicti e sulla pertinenzialità dei beni, ha escluso la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza nel sequestro dei dispositivi informatici e ha respinto sia l'eccezione di inutilizzabilità dei tabulati sia la censura relativa alla competenza distrettuale. Al ricorrente sono state poste a carico le spese processuali.
Norme richiamate
richiamato come parametro di legittimità del sequestro probatorio e della pertinenzialità delle cose sequestrabili
richiamato solo per la memoria depositata dalla difesa
norme poste a base della provvisoria contestazione di corruzione e corruzione in atti contrari ai doveri d'ufficio in forma continuata
art. 132, comma 3-quater, d.lgs. n. 196 del 2003
invocato dalla difesa sull'acquisizione dei tabulati; la Corte ne ha escluso la violazione
richiamato dalla difesa per sostenere la diversa qualificazione giuridica della condotta e la competenza distrettuale
art. 51, comma 3-quinquies, c.p.p.
richiamato dalla difesa per fondare la competenza della Procura distrettuale, ritenuta però non applicabile
ricondotta a questa fattispecie la condotta del pubblico ufficiale che comunica o utilizza indebitamente informazioni acquisite da banche dati istituzionali
usato per affermare che la competenza va individuata sulla base della notizia di reato iscritta
base della notizia di reato per cui è stato disposto il sequestro
art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003
richiamato nel contesto della disciplina dell'acquisizione dei tabulati telefonici
citato con riferimento alla precedente ordinanza del Tribunale di annullamento del primo decreto
Massime di principio
- Nel riesame del sequestro probatorio il giudice non deve accertare la responsabilità nel merito, ma soltanto l'astratta configurabilità del reato ipotizzato e l'idoneità degli elementi acquisiti a rendere utile la prosecuzione delle indagini mediante l'apprensione delle cose pertinenti al reato.
- In cassazione contro ordinanze in materia di sequestro probatorio sono deducibili solo violazioni di legge e vizi motivazionali radicali, cioè motivazione mancante, meramente apparente o priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza.
- Il sequestro probatorio di dispositivi informatici può essere legittimo anche quando riguardi una pluralità di dati, purché il provvedimento indichi in modo non generico le ragioni dell'apprensione, i criteri di selezione del materiale utile, l'eventuale perimetrazione temporale e i tempi di restituzione dei dati non rilevanti.
- Ai fini della pertinenzialità non rilevano solo le cose che costituiscono il corpo o il prodotto del reato, ma anche quelle comunque connesse, pure indirettamente, al fatto per cui si procede, se utili all'accertamento del fatto, dell'autore e delle circostanze.
- L'eccezione di inutilizzabilità dei tabulati deve confrontarsi con il reale contenuto del decreto autorizzativo: non è sufficiente invocare una diversa lettura della richiesta del pubblico ministero se il provvedimento, nel suo complesso, ha recepito l'autorizzazione anche rispetto alla posizione del soggetto interessato.
- La competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari del capoluogo del distretto va individuata sulla base della notizia di reato iscritta, non sulla base di una diversa qualificazione ipotetica prospettata dalla difesa in assenza di specifica iscrizione di quel reato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31432/2026 del 17/08/2026
- Sentenza penale · 17 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31433/2026 del 17/08/2026
- Sentenza penale · 17 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31435/2026 del 17/08/2026
- Sentenza penale · 17 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31437/2026 del 17/08/2026
- Sentenza penale · 17 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31438/2026 del 17/08/2026
- Sentenza penale · 17 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31440/2026 del 17/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →