Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31433/2026 del 17/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un decreto di perquisizione personale e locale emesso nell'ambito di un'indagine per false fatturazioni, con conseguente sequestro probatorio di documentazione contabile, amministrativa e materiale informatico ritenuto pertinente al reato, oltre alla formazione di copie forensi di dispositivi elettronici rinvenuti nella disponibilità dell'indagato e della moglie non indagata. Il Tribunale del riesame aveva rigettato l'istanza dell'indagato, ritenendo sussistente il fumus del reato e adeguata la motivazione del provvedimento del pubblico ministero. Il ricorso per cassazione è stato affidato a tre motivi: 1) nullità dell'ordinanza per violazione delle norme sul sequestro probatorio, per asserita mancanza o apparenza di motivazione sul fumus e sulle finalità probatorie, e per motivazione per relationem a atti non conosciuti al momento dell'istanza; 2) illegittimità del preteso sequestro informatico per violazione dell'art. 254-bis c.p.p., lamentando l'assenza di limiti tecnici e temporali, la sproporzione della misura e la mancata indicazione di criteri selettivi come keywords, date range e destinatari; 3) mancanza, insufficienza e illogicità della motivazione sulla sussistenza del fumus, ritenuta tautologica perché fondata sul mero richiamo alla descrizione del pubblico ministero.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi concernenti la motivazione fossero in parte inammissibili perché non deducibili nei limiti del ricorso avverso provvedimenti in materia di sequestro probatorio, e comunque manifestamente infondati. Ha affermato che il decreto di sequestro e l'ordinanza del riesame contenevano una motivazione sufficiente, anche per relationem, in relazione al fumus del reato, alla relazione immediata tra i beni sequestrati e l'illecito ipotizzato, nonché alla finalità probatoria perseguita. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto inammissibile perché non risultava affatto disposto un sequestro informatico: era stata solo eseguita la copia forense di dispositivi con consenso e partecipazione dell'indagato e dei difensori, sicché mancava il presupposto della censura. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. 74/2000

    norma incriminatrice contestata, relativa all'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

  • art. 253 c.p.p.

    disciplina il sequestro probatorio di cose costituenti corpo del reato o pertinenti al reato; la Corte ribadisce che il decreto deve indicare la finalità probatoria e la relazione tra res e reato

  • art. 247 c.p.p.

    richiamato per la perquisizione disposta dal pubblico ministero

  • art. 252 c.p.p.

    richiamato con riferimento al sequestro conseguente alla perquisizione

  • art. 254-bis c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per censurare il preteso sequestro informatico; la Corte esclude però che vi sia stato un sequestro di questo tipo

  • art. 325, comma 1, c.p.p.

    il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva di motivazione mancante o meramente apparente

  • art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), c.p.p.

    parametri di ricorso invocati dal ricorrente per denunciare violazioni di legge, nullità e vizi motivazionali

  • art. 324 c.p.p.

    norma sul riesame dei provvedimenti di sequestro, richiamata tra le violazioni dedotte

  • art. 256 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    richiamato per censurare la motivazione del provvedimento impugnato

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna alle spese processuali conseguente all'inammissibilità

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    richiamato per le conclusioni scritte del Procuratore generale

  • art. 416 c.p.

    richiamato incidentalmente come reato eccentrico rispetto alla contestazione, senza rilievo decisivo nella decisione

  • art. 479 c.p.

    richiamato incidentalmente come reato eccentrico rispetto alla contestazione, senza rilievo decisivo nella decisione

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro probatorio, il sindacato è limitato alla violazione di legge; il vizio di motivazione è deducibile solo se la motivazione è del tutto mancante o meramente apparente, cioè priva dei requisiti minimi di coerenza e intellegibilità.
  • Il decreto di sequestro probatorio deve indicare, sia pure sinteticamente, il reato ipotizzato, il nesso tra il bene sequestrato e il fatto di reato e la concreta finalità probatoria perseguita.
  • La motivazione richiesta dal provvedimento di sequestro va modulata in relazione al grado di immediatezza del nesso tra res e reato: quando il collegamento è intuitivo e diretto, è sufficiente una motivazione sintetica; quando il nesso è indiretto, è necessaria una motivazione più puntuale.
  • La motivazione per relationem è ammissibile anche nel sequestro probatorio, purché il giudice o il pubblico ministero facciano propria una valutazione critica effettiva degli atti richiamati e la finalità probatoria risulti comunque comprensibile.
  • Non è censurabile in cassazione la dedotta illegittimità di un sequestro informatico se dagli atti risulta che non vi è stato alcun sequestro, ma soltanto l'estrazione di una copia forense dei dati con consenso e partecipazione delle parti interessate.
  • Ai fini del sequestro probatorio, possono essere apprese sia le cose costituenti corpo del reato sia le cose pertinenti al reato, purché abbiano capacità dimostrativa rispetto al fatto oggetto di indagine.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioniFatture false
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.