Cassazione Penale, Sentenza n. 31432/2026 del 17/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, titolare di una ditta individuale operante nel commercio all'ingrosso di prodotti cosmetici, era stato condannato in primo grado e la condanna era stata confermata in appello per dichiarazione infedele in materia IVA, per avere presentato, con riferimento al medesimo anno d'imposta, una dichiarazione fiscale integrativa recante elementi attivi inferiori a quelli effettivi e omettendo operazioni imponibili, con evasione dell'IVA oltre soglia. Nel ricorso per cassazione ha dedotto: 1) nullità della sentenza per vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che l'art. 4 d.lgs. 74/2000 non sarebbe applicabile alle dichiarazioni integrative e che non sarebbe stato correttamente accertato il superamento della soglia di punibilità; 2) vizio di motivazione per avere i giudici di merito fondato la decisione su presunzioni tributarie e sull'accertamento induttivo dell'Agenzia delle Entrate senza adeguata verifica delle risultanze e senza considerare le spese di gestione detraibili; 3) illegittimità del diniego delle attenuanti generiche, evidenziando l'assenza di precedenti penali e di elementi sintomatici di abitualità evasiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso e ha confermato la sentenza di appello. Ha affermato che le sentenze di merito avevano svolto una motivazione adeguata e razionale, fondata su accertamenti fiscali prevalentemente analitici e su dati verificati, dai quali emergeva un'IVA evasa superiore alla soglia di punibilità. Ha inoltre stabilito che l'art. 4 d.lgs. 74/2000 ricomprende anche le dichiarazioni integrative, quando riferite al medesimo anno d'imposta e infedeli in senso penalmente rilevante. Quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto legittimo il diniego, richiamando l'assenza di elementi positivi e l'inammissibilità della censura in appello sul trattamento sanzionatorio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000
indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi
La norma comprende, oltre alla dichiarazione originaria, anche la dichiarazione integrativa riferita al medesimo periodo d'imposta, se infedele e superante le soglie di punibilità; la ratio è reprimere le dichiarazioni infedeli che generano evasione significativa.
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
Richiamato solo in funzione comparativa, come fattispecie di dichiarazione fraudolenta più grave rispetto alla dichiarazione infedele.
art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000
Richiamato solo in funzione comparativa, come fattispecie di dichiarazione fraudolenta più grave rispetto alla dichiarazione infedele.
art. 8 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato quale parametro dell'accertamento fiscale relativo agli acquisti in esenzione di imposta e al plafond.
art. 616 cod. proc. pen.
È posto a base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di dichiarazione infedele, la locuzione "in una delle dichiarazioni annuali" consente di ricomprendere nel perimetro della fattispecie anche le dichiarazioni integrative presentate entro il termine finale per la dichiarazione annuale, se recano dati infedeli sul medesimo anno d'imposta.
- Ai fini della prova del reato tributario, le presunzioni e gli elementi ricavati dagli accertamenti fiscali non costituiscono da soli prova legale della commissione del reato, ma possono essere liberamente valutati dal giudice penale insieme agli ulteriori riscontri fattuali che diano certezza della condotta criminosa.
- Quando la motivazione di merito è logicamente coerente e fondata su dati verificati, la Corte di cassazione non può procedere a una nuova lettura del materiale probatorio né sostituire una diversa ricostruzione dei fatti proposta dal ricorrente.
- Il superamento della soglia di punibilità va verificato sulla base dell'IVA effettivamente evasa risultante dagli accertamenti compiuti, senza che censure generiche o assertive sulla ricostruzione del volume d'affari possano scalfire una motivazione congrua dei giudici di merito.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito evidenzi l'assenza di elementi positivi meritevoli di valorizzazione e la censura difensiva non sia sorretta da specifiche argomentazioni idonee a incrinare tale valutazione.
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