Cassazione Civile, Ordinanza n. 34491/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce da un decreto di liquidazione dei compensi spettanti a un difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica aveva proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso tale decreto, ma il Tribunale di Roma l'ha dichiarata inammissibile per tardività, ritenendo non dimostrato che l'opposizione fosse stata proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. In particolare, il Tribunale ha valorizzato la data del "visto PM" risultante dal registro informatico come indice di avvio della conoscibilità del provvedimento da parte del Pubblico Ministero. Con il ricorso per cassazione, la Procura ha dedotto, con due motivi, l'omesso esame di fatti decisivi e la violazione degli artt. 136 c.p.c. e 2697 c.c.: ha sostenuto di non aver mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto, che le schermate SICID non sarebbero idonee a provarla e che non poteva gravare sul P.M. l'onere di dimostrare la data di effettiva conoscenza dell'atto, specie a fronte di un'attestazione del direttore amministrativo dell'ufficio che escludeva comunicazioni telematiche o cartacee.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via preliminare, l'inammissibilità per difetto della sommaria esposizione dei fatti di causa ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché il ricorso non ricostruiva in modo chiaro e completo la vicenda sostanziale e processuale. Inoltre, ha ritenuto che il ricorso non superasse il controllo ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché la decisione del Tribunale, pur con motivazione in parte correggibile, era conforme all'orientamento della Cassazione: l'opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in mancanza, opera il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione del decreto. Poiché comunque l'opposizione era oltre tale termine lungo, la tardività restava accertata. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, sia per la qualità istituzionale del ricorrente sia per la mancata costituzione dell'intimato; non è stato disposto neppure l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Rimedi oppositivi avverso i provvedimenti di pagamento in materia di patrocinio a spese dello Stato; l'opposizione è lo strumento esperibile contro il decreto di liquidazione.
art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il decreto di pagamento del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve essere comunicato al difensore, alle parti e al pubblico ministero; contro di esso è ammessa opposizione ex art. 170.
art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
Le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario.
Il decreto di liquidazione viene assimilato, per il regime impugnatorio, all'ordinanza del giudice monocratico appellabile in quel rito.
In difetto di notificazione o comunicazione del provvedimento, opera il termine lungo d'impugnazione dalla pubblicazione per i provvedimenti decisori e definitivi; nel caso concreto conduce comunque alla tardività dell'opposizione.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione è inammissibile se manca la sommaria esposizione dei fatti di causa.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme all'interpretazione già data dalla Corte di cassazione.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla ritualità della comunicazione del decreto; la Corte non accoglie la censura.
Invocato per contestare l'onere della prova sulla conoscenza/comunicazione dell'atto; la Corte ritiene comunque tardiva l'opposizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non sussistono, nel caso concreto, i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c.
Richiamato per la definibilità del ricorso in camera di consiglio in rito accelerato.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso proposto come manifestamente inammissibile.
Massime di principio
- L'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi in materia di patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; se tale comunicazione o notificazione manca, si applica il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione è indispensabile una sommaria esposizione dei fatti di causa idonea a rendere intellegibile la vicenda sostanziale e processuale; la mera articolazione dei motivi, senza tale ricostruzione, integra causa di inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
- Il ricorso per cassazione non supera il vaglio di ammissibilità quando la decisione impugnata sia conforme a un consolidato indirizzo di legittimità, anche se la motivazione del giudice di merito presenti passaggi suscettibili di correzione.
- In materia di opposizione ai decreti di spesa di giustizia, la questione della rituale comunicazione deve essere coordinata con il regime delle impugnazioni e con il termine lungo, che opera come limite autonomo e sufficiente a dichiarare la tardività dell'opposizione anche se permangano contestazioni sulla comunicazione rituale.
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