Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22675/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società e il suo legale rappresentante avevano convenuto in giudizio una società concessionaria autostradale chiedendo il risarcimento del danno asseritamente derivato dalla presentazione, ai loro danni, di una denuncia penale poi archiviata. La convenuta aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale di rimozione del fabbricato realizzato dagli attori per mancanza del nulla-osta del concessionario stradale. Il tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria; la corte d’appello, invece, in riforma della decisione, aveva rigettato la pretesa risarcitoria. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione i ricorrenti denunciavano violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 c.c., 90 c.p.c., 2059 c.c., 368 c.p., 1226 e 2056 c.c., oltre a vizio di motivazione, sostenendo che la corte territoriale avesse errato nel negare il risarcimento nonostante l’infondatezza della denuncia; lamentavano inoltre che il giudice di merito avrebbe trascurato il danno e l’intento calunniatorio e chiedevano una diversa valutazione delle prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della corte d’appello, perché il reato in relazione al quale era stata presentata la denuncia era perseguibile d’ufficio e, quindi, la denuncia/querela non poteva di per sé fondare responsabilità civile del denunciante, salvo che integrasse gli estremi oggettivi e soggettivi della calunnia. Inoltre ha rilevato che i ricorrenti non avevano fornito prova del dolo calunniatorio, e ha considerato inammissibile la censura nella parte in cui mirava a una rivalutazione del merito e delle prove. Ha escluso anche il vizio di motivazione, reputando la sentenza impugnata sorretta da motivazione non apparente e non contraddittoria. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese, alla sanzione ex art. 96 c.p.c. e al pagamento dell’ulteriore importo del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come norma sulla responsabilità aquiliana, ma esclusa la sua applicazione in assenza di nesso causale tra denuncia e danno, salvo l'ipotesi di calunnia

  • art. 90 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti nel motivo di ricorso; non emerge una specifica interpretazione autonoma nella decisione

  • art. 2059 c.c.

    richiamato dai ricorrenti nel motivo di ricorso quale norma sul danno non patrimoniale

  • art. 368 c.p.

    richiamato per qualificare il profilo di calunnia quale unica ipotesi idonea a fondare responsabilità civile per denuncia di reato

  • art. 1226 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla liquidazione equitativa del danno

  • art. 2056 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione ai criteri di liquidazione del danno

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione anticipata e per l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dal comma 3, ultima parte

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    citato nel passaggio sulle Sezioni Unite relativo alla composizione del collegio e alla proposta di definizione accelerata

  • art. 96 c.p.c.

    applicato per la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e della cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio, o la querela riferita a un reato comunque perseguibile d'ufficio, può costituire fonte di responsabilità civile del denunciante solo se l'atto integra gli estremi oggettivi e soggettivi della calunnia; fuori da tale ipotesi, l'iniziativa del pubblico ministero si sovrappone a quella del privato e interrompe il nesso causale tra denuncia e danno.
  • Quando si deduce un danno derivante da denuncia infondata, grava sull'attore l'onere di provare non solo l'evento dannoso ma anche il dolo calunniatorio, quale elemento soggettivo necessario per la responsabilità risarcitoria.
  • In sede di legittimità non è ammissibile trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove, poiché l'apprezzamento delle risultanze probatorie è riservato al giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione è configurabile solo se la sentenza presenta una motivazione apparente, incomprensibile o affetta da irriducibile contrasto logico; non è sufficiente la mera insoddisfazione della parte per l'esito della valutazione di merito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNesso di causalitàOnere della provaDanno non patrimoniale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.