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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16535/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente denunciava la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio per difetto di notifica al difensore di fiducia, sostenendo che l'avv. Oberdan Iacconi fosse stato nominato suo difensore di fiducia fin dal deposito dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio; deduceva quindi violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta correttezza della notifica effettuata all'avv. Alessandro Mancuso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura relativa alla notifica: dagli atti risultava che l'avv. Mancuso era il difensore di fiducia all'epoca della notifica e che la nomina formale dell'avv. Iacconi risulta solo il 5/09/2018, cioè in sede di appello. Pertanto non è stata dichiarata nullità per difetto di notifica. Tuttavia la Corte, rilevando d'ufficio la prescrizione, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione commessa il 1/3/2017 (estinta per prescrizione) ed ha eliminato la pena relativa di 6 mesi di arresto e 1.500,00 euro di ammenda; il ricorso è stato invece rigettato per il resto.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 285 del 1992, art. 186, commi 2 e 7

    La norma disciplina la contravvenzione contestata (guida in stato di ebbrezza). La Corte ha confermato che il fatto è riferito al 1/3/2017 ma ha poi dichiarato estinta la contravvenzione per prescrizione ex art. 157 cod. pen.

  • codice penale, art. 495

    Il delitto per il quale la ricorrente era stata condannata è stato mantenuto salvo esito diverso nella parte non annullata; la sentenza di cassazione non ha annullato questa parte per prescrizione.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23, comma 8

    Citato in relazione all'istanza di trattazione orale formulata dal difensore della ricorrente; la Corte ha preso atto della richiesta ma la decisione è stata adottata in base agli atti e al contraddittorio.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. c)

    Permette alla Corte di cassazione di sindacare anche questioni di fatto quando il ricorrente deduce error in procedendo; la Corte ha esaminato gli atti e i fatti rilevanti per la nomina del difensore.

  • codice di procedura penale, art. 96, commi 2 e 3

    Le formalità di nomina del difensore di fiducia hanno natura ordinatoria e non inderogabile: la nomina può essere desunta anche da comportamenti concludenti. Tuttavia, nella specie, la Corte ha ritenuto che la documentazione non dimostrasse una nomina antecedente alle fasi processuali interessate.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 91

    «se il richiedente è assistito da più di un difensore»

    L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa se il richiedente è assistito da più difensori; la Corte ha ritenuto che non fosse possibile considerare la nomina dell'avv. Iacconi come valida già al momento della richiesta di gratuito patrocinio se risultava ancora nominato il difensore Mancuso.

  • codice penale, art. 157

    Disciplina i termini di prescrizione: la Corte ha rilevato d'ufficio che il termine di prescrizione massimo per la contravvenzione commessa il 1/3/2017 è spirato il 1/3/2022, determinando l'estinzione del reato e l'annullamento senza rinvio della relativa parte di sentenza.

  • codice di procedura penale, art. 129

    Consente alla Corte di cassazione di valutare d'ufficio cause di proscioglimento come la prescrizione quando non vi siano evidenti cause ostative; la Corte ha agito ex officio rilevando la prescrizione.

Massime di principio

  • La nomina del difensore di fiducia può essere desunta da comportamenti concludenti, ma occorre che la designazione sia chiara ed efficace rispetto all'iter processuale: una mera indicazione nell'istanza di gratuito patrocinio non è sempre sufficiente se risulta ancora nominato un diverso difensore.
  • La notifica al difensore che risulta ufficialmente nominato e presente negli atti al momento della notifica è valida; l'assenza di una formale e precedente nomina di un altro difensore esclude la nullità per difetto di notifica.
  • Le formalità previste dall'art. 96 c.p.p. hanno natura ordinatoria e possono essere interpretate in senso elastico in presenza di comportamenti inequivoci, ma tale elasticità non opera quando dagli atti emerge chiaramente che un diverso difensore era ancora titolare del mandato.
  • La Corte di cassazione, in mancanza di cause di inammissibilità, può rilevare d'ufficio la prescrizione del reato anche se rigetta le censure del ricorrente, dando comunque un esito favorevole al condannato per la parte estinta.
  • Nelle ipotesi di richiesta di gratuito patrocinio, attenzione alla presenza di più difensori: la legge esclude l'ammissione se il richiedente è assistito da più di un difensore, perciò è necessario chiarire tempestivamente la designazione effettiva del difensore di fiducia.

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