Cassazione Penale, Sentenza n. 16307/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione. Il ricorrente era stato sottoposto a detenzione carceraria per reati indicati (tra cui 110, 648-bis c.p.) e agli arresti domiciliari per altri capi (tra cui art. 2638 c.c.). Il procedimento di merito si è concluso con provvedimenti favorevoli al ricorrente: il GIP il 07/12/2016 ha emesso non luogo a procedere (passato in giudicato il 05/07/2018) per il capo ex art. 2638 c.c.; con sentenza del 12/04/2018 (passata in giudicato il 30/06/2018) il Tribunale ha assolto per riciclaggio ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p. i fatti ritenuti non sussistenti. Il ricorrente deduce violazioni nella decisione della Corte territoriale che ha rigettato la riparazione, sostenendo errata applicazione della legge penale, mancanza e illogicità della motivazione eccessiva rigidità nell'applicazione del requisito della "colpa grave" alla luce della giurisprudenza della Corte EDU (in particolare la sentenza Fernandes Pedroso c. Portogallo). I difensori sottolineano anche l'assenza di contestazioni da parte dell'autorità di vigilanza e l'erronea individuazione del nomen iuris delle violazioni d.lgs. 231/2007 a carico del ricorrente.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto infondati i motivi di ricorso e ha confermato che la Corte territoriale ha correttamente valutato, ex ante, l'esistenza di una condotta gravemente colposa del ricorrente che ha contribuito a creare l'apparenza di responsabilità penale. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui il giudice della riparazione valuta se il comportamento dell'interessato abbia generato un grave quadro indiziario, indipendentemente dall'esito assolutorio successivo. A fondamento del rigetto la Corte territoriale aveva indicato elementi concreti: osservazioni del GIP e del Tribunale sulle intercettazioni e sull'opacità della gestione del Centro Fiduciario, e la conferma da parte del giudice del lavoro della legittimità del licenziamento per gravi comportamenti emersi negli atti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; nulla è stato liquidato a favore del Ministero resistente per le difese difensive svolte con memoria.
Norme richiamate
artt. 110, 648-bis cod. pen.
Reati per i quali il ricorrente era stato coinvolto nelle indagini e che costituiscono il quadro fattuale iniziale della vicenda; utilizzati nel ricorso come fatto storico ma non decisivi per la valutazione della colpa grave nella riparazione
art. 2638 cod. civ.
Capo per il quale è intervenuto il provvedimento di non luogo a procedere del GIP; la Corte ha valutato comunque le condotte connesse all'attività professionale rilevando che, pur con esiti favorevoli, esse avevano creato apparenza di illiceità
art. 530, comma 2 c.p.p.
Norma processuale che ha consentito l'assoluzione perché il fatto non sussiste; la Corte ricorda che l'assoluzione non esclude automaticamente la rilevanza di comportamenti che abbiano contribuito all'apparenza di reato ai fini della riparazione
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (artt. 52, 53, 55, 46)
La Corte territoriale ha richiamato il richiamo fatto dai giudici di merito agli artt. 52-53 e 55 come indizio di violazioni organizzative e gestionali; i ricorrenti censuravano il riferimento (sostenendo che gli artt. 52-53-55 non erano stati contestati a loro carico e che l'art. 55 non integra misure cautelari sulla libertà personale). La Corte di legittimità ha ritenuto che il richiamo a possibili violazioni di 231/2007 costituisse elemento nel quadro indiziario valutabile ex ante
D.Lgs. 74/2000 (art. 4)
Riferimento al profitto del delitto richiamato nella ricostruzione dei fatti istruttori; utilizzato per definire il contesto delle indagini ma non come elemento che sottrae autonomia alla valutazione del giudice della riparazione
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 4 n. 9212/2013 Maltese; Sez. U. n. 32383/2010 D'Ambrosio; Sez. U. n. 34559/2002 De Benedictis)
Richiamate come principio guida: il giudice della riparazione deve valutare ex ante se il comportamento del richiedente abbia contribuito a creare la falsa apparenza della configurabilità di un reato; la colpa grave è integrata da condotte macroscopicamente negligenti o imprudenti
Sentenza Corte EDU Fernandes Pedroso c. Portogallo (ricorso n. 59133/11)
Richiamata dai ricorrenti per sostenere che il requisito della 'unlawfulness' impone un rimedio accessibile; la Corte di legittimità ha ritenuto che la corretta applicazione del criterio nazionale della colpa grave non sia in contrasto con l'obbligo di prevedere rimedi efficaci, valutando comunque i fatti ex ante
Massime di principio
- La mera assoluzione o il non luogo a procedere nel processo penale non garantiscono automaticamente il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione: il giudice della riparazione verifica se il ricorrente abbia con la sua condotta contribuito a creare l'apparenza di responsabilità penale.
- La valutazione della colpa grave è ex ante e autonoma rispetto al giudizio di merito: si esamina se, alla luce degli elementi disponibili al tempo dell'adozione delle misure, il comportamento del soggetto abbia determinato un grave quadro indiziario per negligenza macroscopica o imprudenza.
- Nella verifica del diritto alla riparazione sono utilizzabili tutti gli elementi acquisiti nella fase delle indagini, inclusi intercettazioni, atti ispettivi e atti disciplinari o di lavoro, salvo che la loro utilizzabilità sia stata espressamente esclusa in dibattimento.
- Richiami a possibili violazioni di norme organizzative (es. d.lgs. 231/2007) o comportamenti deontologicamente scorretti possono integrare elementi utili a dimostrare che l'autorità procedente aveva fondate ragioni per adottare misure cautelari, anche se poi il procedimento si conclude con esito favorevole all'indagato.
- La giurisprudenza della Corte EDU relativa al "rimedio" non annulla il principio nazionale della colpa grave: gli Stati devono garantire un rimedio effettivo, ma la sussistenza di colpa grave del richiedente resta un ostacolo legittimo al riconoscimento della riparazione ove provata.
- Per chi intende chiedere riparazione è strategico documentare l'assenza di comportamenti che abbiano alimentato il sospetto (ad es. atti ispettivi neutrali, esiti positivi da autorità di vigilanza, assenza di imputazioni disciplinari) e contestare la valutazione ex ante del giudice della cautela quando fondata su elementi dubbî o non pertinenti.
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