Cassazione Penale, Sentenza n. 16311/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugna l'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta dallo Stashkiv in relazione ai reati di tentato omicidio aggravato e detenzione/porto illegale di armi. Il ricorrente lamenta violazione dell'art. 314 c.p.p. e carenza di motivazione rispetto alla ritenuta "colpa grave", sostenendo che la Corte d'appello avrebbe illegittimamente valorizzato elementi extra-processuali (pregresse condanne, frequentazioni, stile di vita) anziché confrontare concretamente la condotta contestata con le ragioni della custodia cautelare; inoltre denuncia una inammissibile revisione della sentenza assolutoria nel giudizio di riparazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta e sufficiente la valutazione della Corte territoriale secondo i parametri dell'art. 314 c.p.p.: il giudice della riparazione ha valutato autonomamente tutti gli elementi probatori e ha concluso che la condotta dello Stashkiv (partecipazione alla colluttazione, coabitazione con il coimputato, atteggiamento ostativo verso la polizia, acquisto di nuova utenza telefonica il giorno successivo, rinvenimento dell'auto nei pressi dell'abitazione) costituiva una condotta gravemente colposa e idonea, in via oggettiva, a creare la falsa apparenza della configurabilità del reato e quindi a influire sinergicamente sulla misura cautelare. La sentenza sottolinea l'autonomia del giudizio di riparazione rispetto al processo penale: l'assoluzione nel merito (art. 530, comma 2 c.p.p.) non preclude l'esclusione dell'indennizzo se sussiste colpa grave dell'interessato. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Principale norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione. La Corte interpreta la norma nel senso che la colpa che esclude l'indennizzo è la condotta costituita da una violazione di regole o da una negligenza macroscopica/imperizia che, oggettivamente, possa aver determinato, grazie anche a un errore dell'autorità giudiziaria, l'adozione della misura cautelare. La valutazione della sussistenza di dolo o colpa grave è autonoma e ex ante rispetto al giudizio di merito.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata per indicare la formula dell'assoluzione pronunciata nel processo penale (per insufficienza di prove). La Corte osserva che l'assoluzione ai sensi di tale articolo non impedisce, per il giudice della riparazione, di ritenere sussistente una causa ostativa all'indennizzo qualora emergano condotte gravemente colpose dell'imputato.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 (Maltese)
Precedente che conferma il principio per cui il giudice della riparazione valuta ex ante se la condotta dell'interessato abbia determinato la falsa apparenza della configurabilità del reato; la valutazione è autonoma rispetto al processo di merito e non mira a riqualificare penalmente i fatti, ma a verificare l'idoneità della condotta a ingenerare l'intervento coercitivo.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)
Principio di autonomia del giudizio per la riparazione rispetto al giudizio penale: il giudice della riparazione ha ampia libertà di valutare il materiale probatorio per accertare la sussistenza o meno delle condizioni che giustificano o escludono l'indennizzo.
Massime di principio
- Il giudizio per la riparazione è autonomo rispetto al processo penale: l'assoluzione nel merito non garantisce automaticamente il diritto all'indennizzo se sussistono indici di dolo o colpa grave dell'interessato
- La 'colpa' che esclude l'indennizzo è valutata in senso oggettivo (componente oggettiva della colpa): si considera se la condotta, secondo il parametro dell'"id quod plerumque accidit", poteva prevedibilmente determinare l'intervento dell'autorità
- Il giudice della riparazione deve esaminare tutto il materiale probatorio disponibile e può ritenere che comportamenti personali (partecipazione a risse, atteggiamento ostativo verso le forze dell'ordine, rapporti e convivenze con soggetti coinvolti nei fatti) abbiano avuto efficacia sinergica con l'errore dell'autorità, giustificando così la misura cautelare e precludendo l'indennizzo
- Fatti come l'acquisto immediato di nuova utenza telefonica, la coabitazione con soggetti ritenuti coinvolti, il rifiuto di collaborare con gli agenti e l'uso/posizionamento di veicoli pertinenti all'evento possono essere valorizzati come segnali di responsabilità o colpa grave nella valutazione della riparazione
- Le decisioni giudiziarie precedenti (anche pronunce di riesame o conferme di misure cautelari) e la ragionabilità dell'impostazione investigativa possono essere considerate dal giudice della riparazione per valutare se esistesse una base indiziaria che, pur non risultando sufficiente nel processo, era ragionevole e derivata anche da condotte dell'interessato
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