Cassazione Civile, Ordinanza n. 29102/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso presentata nel 2008 da un contribuente, medico convenzionato con l'ASL e titolare di redditi di lavoro autonomo, per ottenere il rimborso del 90% delle somme versate a titolo di IRPEF relative agli anni 1990, 1991 e 1992, in applicazione della disciplina agevolativa collegata al sisma che colpì alcune province siciliane nel dicembre 1990. La CTR aveva respinto l'appello dell'Amministrazione finanziaria confermando l'accoglimento del ricorso del contribuente in primo grado. In cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, violazione della disciplina nazionale e della normativa UE sugli aiuti di Stato e sulla regola de minimis, lamentando che il giudice di merito avesse ritenuto sufficiente la prova dei presupposti dell'agevolazione senza verificare in concreto la compatibilità del beneficio individuale con il regolamento de minimis e con la decisione della Commissione UE del 14 agosto 2015. Con il secondo motivo deduceva violazione dello ius superveniens di cui all'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato nel 2017, sostenendo che tale disciplina dovesse trovare applicazione anche nel giudizio pendente.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha ritenuto che, una volta accertato che il contribuente svolgeva un'attività economica rientrante nella nozione euro-unitaria di impresa, il giudice tributario dovesse verificare in concreto se il beneficio individuale richiesto fosse compatibile con il regime de minimis o, in mancanza, con le condizioni di compatibilità indicate dalla decisione della Commissione UE sugli aiuti di Stato per danni da calamità naturale. La CTR aveva omesso tale verifica, pur a fronte della corretta ricognizione della disciplina applicabile. È stata invece esclusa l'incidenza sul giudizio dello ius superveniens del 2017, ritenuto rilevante solo in fase esecutiva/di ottemperanza e non sulla spettanza sostanziale del rimborso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per i necessari accertamenti di fatto e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. n. 289/2002
La Corte lo considera parte della disciplina agevolativa oggetto di verifica alla luce della compatibilità con il diritto dell'Unione e con la disciplina sugli aiuti di Stato.
art. 1, comma 665, L. n. 190/2014
È la norma nazionale che disciplina il rimborso del 90% delle somme versate dai soggetti colpiti dal sisma; la spettanza del beneficio va verificata tenendo conto dei limiti derivanti dalla disciplina UE sugli aiuti di Stato.
art. 16-octies, D.L. n. 91/2017 conv. in L. n. 123/2017
Lo ius superveniens non incide sulla spettanza sostanziale del rimborso nei giudizi pendenti; opera sui limiti di stanziamento e sulla fase esecutiva/di ottemperanza.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È la norma processuale richiamata per i motivi di ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 107, par. 2, lett. b), TFUE
Richiamato come base per la possibile compatibilità degli aiuti destinati a compensare danni causati da una calamità naturale, purché sussista un nesso chiaro e diretto tra danno e aiuto.
art. 108, par. 3, TFUE
È evocato come parametro della declaratoria di incompatibilità degli aiuti concessi in violazione dell'obbligo di notifica/standstill.
Regolamento (CE) n. 1407/2013
Richiamato quale regolamento de minimis che può rendere compatibile il singolo aiuto se ne ricorrono le condizioni.
Regolamento (CE) n. 717/2014
Richiamato quale regolamento de minimis alternativo che può rendere compatibile il singolo aiuto se ne ricorrono le condizioni.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione fiscale nazionale si inserisce nel quadro di un regime di aiuti di Stato dichiarato incompatibile, il giudice nazionale deve verificare in concreto se il singolo beneficio individuale possa comunque rientrare in una delle ipotesi di compatibilità previste dal diritto dell'Unione, in particolare nella soglia de minimis o in un regime approvato.
- La nozione euro-unitaria di impresa comprende qualunque soggetto che eserciti un'attività economica offrendo beni o servizi sul mercato, a prescindere dallo status giuridico e dalla natura professionale o intellettuale dell'attività svolta.
- Ai fini dell'applicazione della disciplina de minimis non basta che l'importo richiesto in rimborso sia inferiore alla soglia nel singolo procedimento: occorre verificare l'ammontare complessivo dell'aiuto ricevuto nel periodo rilevante previsto dalla normativa UE.
- Per gli aiuti destinati a compensare danni da calamità naturale, la compatibilità presuppone un nesso chiaro e diretto tra il danno subito dal singolo beneficiario e il beneficio concesso, nonché l'assenza di sovracompensazione.
- Una sopravvenienza normativa che si limiti a disciplinare i limiti di stanziamento e le modalità di liquidazione dei rimborsi non incide, in assenza di espressa previsione transitoria, sulla verifica giudiziale del diritto sostanziale al rimborso nei giudizi pendenti.
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