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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15359/2022 del 13/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009, recuperando a tassazione Euro 488.805,00 sulla base del controllo dei conti correnti della contribuente e ritenendo ingiustificate varie movimentazioni bancarie. Il ricorso della contribuente era stato accolto in primo grado; la CTR della Calabria aveva poi riformato solo parzialmente la decisione, limitatamente al recupero IVA, ma per il resto aveva sostanzialmente confermato l'illegittimità della pretesa tributaria con una motivazione che richiamava in modo molto sintetico e per relationem la sentenza di primo grado. In cassazione l'Ufficio ha dedotto, da un lato, la nullità della sentenza d'appello per motivazione mancante o apparente, per violazione dell'art. 36 D.Lgs. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c.; dall'altro, la violazione dell'art. 32 D.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR non avesse correttamente applicato la regola probatoria in materia di movimentazioni bancarie, non essendo stata fornita dalla contribuente prova specifica della irrilevanza reddituale di ciascuna operazione contestata.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo nulla la sentenza della CTR per motivazione apparente e per adesione meramente formale alla decisione di primo grado, senza esame delle critiche mosse dall'Ufficio e senza esplicitazione del percorso argomentativo seguito. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    violazione e/o falsa applicazione

    È il vizio processuale denunciato per censurare la nullità della sentenza impugnata per motivazione mancante o apparente.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    La sentenza tributaria deve essere motivata; la mera adesione alla decisione di primo grado non basta se non consente di individuare il thema decidendum e le ragioni della decisione.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; una motivazione solo apparente integra nullità.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61

    Nel processo tributario si applicano le regole sulla motivazione della decisione d'appello; la carenza di illustrazione delle critiche dell'appellante comporta nullità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve rendere percepibile il ragionamento decisorio, non potendo ridursi a formule stereotipate o a mera adesione alla sentenza di primo grado.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32

    La norma è richiamata come base del recupero a tassazione delle movimentazioni bancarie ritenute ingiustificate; la Corte non si pronuncia nel merito per assorbimento.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato quale norma sul riparto dell'onere della prova in tema di giustificazione delle movimentazioni bancarie; il relativo motivo è assorbito.

Massime di principio

  • È nulla la sentenza d'appello che si limiti a una motivazione per relationem alla decisione di primo grado, quando non renda percepibili le critiche dell'appellante e non spieghi perché esse siano state disattese.
  • Nel processo tributario la motivazione della CTR deve dare conto, sia pure sinteticamente, delle allegazioni delle parti, dei motivi di gravame e delle ragioni della decisione; la mera adesione alla sentenza appellata non è sufficiente.
  • La motivazione è solo apparente quando non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, imponendo all'interprete di supplire con congetture.
  • Se il ricorso per cassazione è accolto per vizio di motivazione della sentenza impugnata, resta assorbito il motivo che attacca il merito della pretesa sostanziale non esaminato dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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