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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25112/2021 del 16/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino del Mali ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione umanitaria, deducendo di essere fuggito dal proprio Paese per il timore di essere ucciso dagli zii in una disputa familiare su un terreno ereditato dal padre. Il Tribunale aveva respinto le domande e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo non credibile il racconto e insussistenti i presupposti delle varie forme di protezione, anche alla luce delle informazioni sul Mali. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione del dovere di cooperazione istruttoria e dell'accertamento officioso ex art. 3, comma 3, d.lgs. 251/2007 e art. 8, comma 3, d.lgs. 25/2008, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe verificato adeguatamente la verosimiglianza della vicenda e la situazione del Mali; con il secondo ha denunciato la violazione della disciplina sulla protezione umanitaria, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe considerato la sua vulnerabilità personale, il suo percorso di integrazione in Italia, l'attività lavorativa svolta, il tempo trascorso dalla partenza e il vissuto in Libia.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha dichiarati inammissibili. Ha rilevato che le doglianze erano generiche, prive di specificità e sostanzialmente volte a ottenere una nuova valutazione del merito. Quanto alla protezione maggiore, ha osservato che la Corte d'appello aveva motivatamente escluso la credibilità del racconto, con apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione, e che, esclusa la credibilità, non potevano riconoscersi rifugio e protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b), d.lgs. 251/2007. Quanto alla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), ha ritenuto correttamente svolto l'accertamento di merito sulla situazione della zona di provenienza, esclusa dalla guerra civile del Nord Mali secondo fonti internazionali, rilevando inoltre che il ricorrente non aveva ritualmente censurato tale accertamento nei limiti del vizio motivazionale. Quanto alla protezione umanitaria, ha precisato che la domanda andava valutata secondo la normativa vigente al momento della sua proposizione, ma ha osservato che il ricorrente non aveva indicato allegazioni specifiche e individualizzanti nei giudizi di merito idonee a dimostrare una condizione di vulnerabilità, né aveva descritto in modo autosufficiente il contenuto e la decisività della documentazione sull'integrazione in Italia. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata per mancata difesa del Ministero; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sulle domande di protezione internazionale, la deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere un nuovo apprezzamento della credibilità del richiedente o dei fatti di causa, se la Corte di merito ha motivato in modo adeguato e secondo i parametri legali.
  • Il dovere di cooperazione istruttoria del giudice non elimina l'onere del ricorrente di articolare censure specifiche: la doglianza è inammissibile se si limita a contrapporre una diversa lettura delle fonti o del racconto senza indicare con precisione gli errori decisivi della decisione impugnata.
  • Il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria nelle ipotesi di rischio individualizzato presuppone, di regola, una vicenda personale credibile; se tale credibilità è esclusa con motivazione congrua, viene meno il fondamento della personalizzazione del rischio.
  • L'accertamento della situazione di violenza indiscriminata in un conflitto armato ai fini della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), è un giudizio di fatto riservato al merito e sindacabile in cassazione solo nei rigorosi limiti del vizio motivazionale.
  • Per la protezione umanitaria, nelle domande presentate prima della riforma del 2018 si applica la disciplina vigente al momento della domanda; tuttavia la tutela richiede allegazioni concrete e individualizzanti sulla vulnerabilità, non essendo sufficiente un richiamo generico all'integrazione in Italia o a condizioni generali di difficoltà.
  • La censura è priva di autosufficienza quando richiama documenti o allegazioni senza indicarli specificamente, senza riportarne il contenuto rilevante e senza precisare in quale fase del giudizio di merito siano stati dedotti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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