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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16622/2024 del 14/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'ufficio finanziario aveva emesso, sulla base delle risposte a un questionario ex art. 32, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973, un avviso di accertamento per maggiori redditi non dichiarati, con recupero a tassazione ai fini IRPEF, IRAP e IVA, ritenuti derivanti dall'attività professionale del contribuente. In primo grado l'atto era stato annullato per violazione del contraddittorio endoprocedimentale; in appello la decisione era stata riformata e il ricorso originario respinto. In cassazione il contribuente ha dedotto, con due motivi ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 e dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali UE, sostenendo: (1) l'esistenza di un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo anche per gli accertamenti cd. 'a tavolino'; (2) l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva escluso l'annullamento dell'atto anche per l'IVA, nonostante il tributo armonizzato, per mancata indicazione di specifiche ragioni difensive che sarebbero state spendibili in sede amministrativa.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile/infondato il secondo, confermando l'orientamento secondo cui l'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 si applica solo agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche svolti presso i locali del contribuente e non agli accertamenti a tavolino. Ha inoltre ribadito che, per i tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio preventivo comporta invalidità dell'atto solo se il contribuente indichi in concreto le ragioni difensive che avrebbe potuto far valere e che il giudice di legittimità non può rivalutare il fatto accertato dal giudice di merito circa la mancata allegazione di tali ragioni. È stata esclusa ogni incidenza della nuova disciplina introdotta dall'art. 6-bis L. n. 212/2000, perché non applicabile ratione temporis. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese, nonché alle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973

    norma richiamata come base per l'invio del questionario al contribuente e per l'acquisizione di elementi istruttori ai fini dell'accertamento

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    il termine dilatorio e il contraddittorio preventivo operano solo per accessi, ispezioni e verifiche presso i luoghi del contribuente, non per gli accertamenti 'a tavolino'

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    invocato dal ricorrente per sostenere un principio generale di contraddittorio, ma non ritenuto idoneo a superare l'orientamento consolidato

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    denuncia di violazione di legge; non può essere utilizzata per rimettere in discussione la valutazione in fatto compiuta dal giudice di merito

  • art. 6-bis, comma 1, L. n. 212/2000

    "tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo"

    norma ritenuta non applicabile ratione temporis alla controversia

  • art. 380-bis, comma 1, c.p.c.

    richiamato per la definizione accelerata e la proposta condivisa dal Collegio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato per la condanna del ricorrente a una somma equitativa in favore della controparte e a una somma in favore della cassa delle ammende, quale conseguenza della definizione conforme alla proposta e dell'abuso del processo

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    rilevato il presupposto per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE

    richiamato come fondamento del diritto al contraddittorio, ma non sufficiente a imporre un obbligo generalizzato nei termini sostenuti dal ricorrente

Massime di principio

  • In materia di accertamento tributario, l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente impone il contraddittorio preventivo solo quando l'atto sia conseguenza di accessi, ispezioni o verifiche eseguiti presso la sede o i locali del contribuente; la disciplina non si estende agli accertamenti fondati sui dati acquisiti dall'ufficio senza accesso in loco.
  • Per i tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta invalidità dell'atto solo se il contribuente allega specificamente, nel giudizio, quali difese avrebbe potuto svolgere e se tali difese non risultano meramente pretestuose.
  • Per i tributi non armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio solo quando previsto da una specifica norma di legge; non esiste un principio generale di invalidità dell'accertamento per la sola mancata previa interlocuzione.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, come la verifica della mancata allegazione delle ragioni difensive spendibili in contraddittorio.
  • Le disposizioni sopravvenute che generalizzano il contraddittorio informato ed effettivo negli atti tributari autonomamente impugnabili non si applicano retroattivamente alle controversie sorte prima della loro entrata in vigore.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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