Cassazione Civile, Ordinanza n. 10443/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto per la realizzazione di un centro attrezzato polifunzionale stipulato con una società poi fallita. Il fallimento chiese la condanna del consorzio appaltante al pagamento del quinto stato di avanzamento lavori (SAL) e del relativo importo di pagamento. Il tribunale accolse la domanda, ma in appello il consorzio ottenne riforma della decisione. La corte territoriale ritenne decisivo che il contratto di appalto con ente pubblico non fosse stato prodotto in giudizio in forma scritta, forma richiesta ad substantiam, e osservò anche che il fallimento non avesse dimostrato la titolarità del credito, poiché il SAL risultava sottoscritto da altra società. Il fallimento ricorse per cassazione con quattro motivi, lamentando: la violazione dell'art. 345 c.p.c. per l'inammissibilità della produzione del contratto in appello; l'erroneo rilievo dato alla mancata produzione del contratto, nonostante la sua esistenza fosse incontestata e fossero stati prodotti altri documenti di esecuzione; la pretesa autonomia probatoria del SAL e del certificato di pagamento; e l'erronea negazione della titolarità del credito in capo al fallimento, sostenendo l'identità tra la società indicata nel SAL e la società fallita sulla base di una nota del consorzio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, trattandosi di contratto di appalto con una pubblica amministrazione, la forma scritta ad substantiam è richiesta per la stessa esistenza del diritto azionato e la prova del contratto può avvenire solo documentalmente. Ha inoltre ribadito che gli atti esecutivi successivi, come SAL e certificati di pagamento, non possono sostituire il contratto scritto né dimostrarne indirettamente il contenuto, essendo atti unilaterali relativi alla fase esecutiva. Ha poi confermato che la mancanza di produzione del contratto è rilevabile d'ufficio anche in appello, salvo giudicato sul punto, e che nel caso concreto la produzione del contratto in appello era comunque preclusa dall'art. 345 c.p.c., nel testo novellato, non essendo stata allegata né provata l'impossibilità di produrlo prima. La seconda ratio della sentenza impugnata, relativa alla titolarità del credito e ai rapporti tra le società coinvolte, è stata ritenuta non idonea a scalfire la decisione e comunque investita da censure inammissibili perché dirette a una rivalutazione del merito.
Norme richiamate
Nel testo applicabile, vieta in appello la nuova produzione di mezzi di prova, senza rilievo dell'indispensabilità, salvo la dimostrazione di non aver potuto produrli in primo grado per causa non imputabile.
Nei contratti degli enti pubblici, la volontà dell'ente deve desumersi dal contenuto dell'atto scritto, interpretato secondo i canoni ermeneutici codicistici.
Richiamato nel ricorso, ma non risulta accolto come criterio idoneo a superare la necessità della prova documentale del contratto pubblico.
Richiamato nel ricorso in tema di onere della prova, ma la Corte conferma che l'attore doveva provare documentalmente l'esistenza del contratto e la titolarità del credito.
Richiamato nel ricorso tra le norme sulla prova documentale.
Richiamato nel ricorso tra le norme sulla prova documentale.
Richiamato nel ricorso tra le norme sulla prova, senza incidere sull'esito.
Gli enti parco sono attribuiti di personalità di diritto pubblico; ciò giustifica la natura pubblica del consorzio e la necessità della forma scritta ad substantiam per il contratto.
art. 13, comma 1-quater, dPR n. 115 del 2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto la disciplina richiamata per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nei contratti stipulati da una pubblica amministrazione, la forma scritta ad substantiam è requisito di esistenza del rapporto: se il contratto non è prodotto, il diritto azionato non può dirsi provato mediante atti esecutivi successivi, né mediante prova testimoniale, presuntiva, confessione o non contestazione.
- Gli stati di avanzamento lavori e i certificati di pagamento, in quanto atti unilaterali e relativi alla fase esecutiva, non possono sostituire il contratto scritto né valere come prova indiretta sufficiente della convenzione negoziale con l'ente pubblico.
- La mancanza di produzione del contratto richiesto ad substantiam è rilevabile d'ufficio anche in appello, salvo che sulla validità del contratto si sia formato un giudicato interno.
- Nel giudizio di appello, dopo la riforma dell'art. 345 c.p.c., la produzione di nuovi documenti è preclusa in via generale; è ammessa solo se la parte dimostra di non aver potuto produrli in primo grado per causa non imputabile.
- Le censure di cassazione che mirano a contestare l'apprezzamento di fatto sulla titolarità del credito o sui rapporti tra società diverse non sono ammissibili quando tendono a una rivalutazione del merito già compiuta dai giudici di appello.
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