Cassazione Civile, Ordinanza n. 08013/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La ricorrente aveva chiesto di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del resistente per il periodo 26.10.2007-25.01.2016, sostenendo di aver svolto mansioni di badante della zia del resistente. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda ritenendo, sulla base dell'istruttoria, esclusa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e ritenendo sostanzialmente decisivo il profilo dell'individuazione del soggetto a cui fosse imputabile il rapporto. In cassazione la ricorrente ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1388, 1398, 1704 e 2094 c.c. e vizio motivazionale per mancata applicazione dell'affidamento incolpevole e per erronea individuazione della figura del datore di lavoro; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 210 c.p.c. e vizio motivazionale per mancato accertamento della capacità cognitiva del datore di lavoro durante il rapporto, oltre a lamentare una errata valutazione delle prove sullo stato cognitivo. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure inammissibili perché non specificamente e correttamente ricondotte alle ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c. e perché, in sostanza, dirette a sollecitare una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che i motivi non rispettavano il principio di specificità richiesto per il ricorso per cassazione, non indicando in modo chiaro e completo le affermazioni in diritto della sentenza impugnata asseritamente contrastanti con le norme invocate; ha inoltre rilevato che il vizio di motivazione, per come dedotto, non era più sindacabile nel testo novellato dell'art. 360 c.p.c. e che le doglianze miravano sostanzialmente a contestare l'accertamento di fatto e la valutazione delle prove, inammissibili in sede di legittimità, specie in presenza di doppia conforme. La ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per sostenere la diversa imputazione del rapporto di lavoro, ma senza che la Corte entrasse nel merito della sua applicazione
richiamato dalla ricorrente per fondare la tesi sull'affidamento incolpevole e sulla spendita del nome, ma non esaminato nel merito per inammissibilità
invocato dalla ricorrente per qualificare il rapporto e l'imputazione soggettiva, senza scrutinio nel merito
richiamato per sostenere la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato
richiamato nel secondo motivo; la Corte non ne ha verificato la violazione nel merito per difetto di specificità della censura
la Corte ribadisce che il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e chiaramente riconducibili a una delle ipotesi previste dalla norma; il vizio di motivazione non è autonomamente deducibile se non nei limiti del novellato n. 5
la violazione di legge va dedotta indicando non solo la norma asseritamente violata, ma anche le specifiche affermazioni in diritto della sentenza impugnata in contrasto con essa
la Corte richiama il limite al sindacato di legittimità sul vizio di motivazione secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, co. 17, L. n. 228 del 2012
richiamato quale norma modificativa dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002 sul contributo unificato
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, chiari e inequivoci, effettivamente riconducibili a una delle ipotesi tipizzate dall'art. 360 c.p.c.; non è sufficiente enunciare in modo generico la violazione di legge.
- Il motivo di violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile se non indica anche le concrete affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumono in contrasto con le norme invocate e con l'interpretazione giurisprudenziale pertinente.
- Il vizio motivazionale non può essere utilizzato per ottenere un nuovo esame del merito; le doglianze che, sotto la veste della violazione di legge, chiedono una rivalutazione delle prove sono inammissibili in sede di legittimità.
- In presenza di "doppia conforme", il sindacato di legittimità sul fatto e sulla valutazione probatoria è ulteriormente ristretto.
- La deduzione di errori relativi all'individuazione del datore di lavoro o alla titolarità del rapporto, quando si traduca in critica alla ricostruzione fattuale del giudice di merito, non è scrutinabile in cassazione se non veicolata nei corretti termini di diritto processuale e sostanziale.
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