Cassazione Civile, Ordinanza n. 20670/2026 del 18/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento catastale con cui l’Ufficio aveva rettificato, a seguito di procedura DOCFA e dopo lavori di ristrutturazione con diversa distribuzione degli spazi, il classamento di un complesso immobiliare sito nel Comune di Lugo, originariamente proposto dalla contribuente in categoria E/9 e attribuito dall’Amministrazione in categoria D/8, con aumento della rendita catastale. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società ritenendo gli avvisi insufficientemente motivati perché privi di indicazioni sui criteri della rettifica, sugli immobili comparati e sui prontuari di settore, e aveva affermato che tale carenza non poteva essere sanata in giudizio. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 7 L. n. 212/2000 e dei principi sulla motivazione degli atti catastali, sostenendo che, in assenza di contestazione degli elementi di fatto dichiarati in DOCFA, era sufficiente la sola indicazione dei dati oggettivi e della categoria attribuita; 2) violazione dell’art. 2, comma 40, D.L. n. 262/2006, deducendo che la precedente classificazione in E/9 non imponeva una motivazione rafforzata e che la rettifica non era una revisione di precedente determinazione dell’Ufficio; 3) violazione degli artt. 2, comma 40, D.L. n. 262/2006 e 7 L. n. 212/2000, lamentando altresì che la motivazione fosse stata integrata in giudizio solo con controdeduzioni e, nel merito, che gli immobili, avendo autonomia funzionale e reddituale e destinazione commerciale/industriale, non potessero essere classificati in E/9 ma dovessero rientrare in D/8.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di II grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. La Corte ha ritenuto fondati i motivi, affermando che, in una procedura DOCFA in cui i dati forniti dal contribuente non siano disattesi ma solo rivalutati tecnicamente, la motivazione dell’avviso può essere sufficiente con l’indicazione dei dati catastali essenziali; inoltre ha reputato corretta la riclassificazione in D/8 perché la destinazione del complesso era industriale/commerciale e incompatibile con la categoria E/9, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche oggettive e funzionali del bene, non alla natura pubblica della partecipazione societaria o al concreto uso in un dato momento.
Norme richiamate
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
È richiamato come norma sulla motivazione degli atti tributari; la Corte ne applica il principio in modo coerente con la giurisprudenza catastale, ritenendo sufficiente la motivazione sintetica quando la rettifica DOCFA derivi da rivalutazione tecnica e non da contestazione di fatti dichiarati.
art. 1, comma 5, D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139
È richiamato dalla ricorrente in tema di procedura catastale; la Corte lo considera nel quadro delle regole DOCFA e della motivazione dell’accertamento.
art. 2, comma 40, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262
"Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale."
Stabilisce l’incompatibilità tra classificazione in categoria E e destinazione commerciale o industriale di immobili dotati di autonomia funzionale e reddituale; la Corte lo usa per affermare la corretta assegnazione della categoria D/8.
art. 1, comma 1, D.M. 19 aprile 1994, n. 701
È richiamato per definire la dichiarazione DOCFA e la natura partecipativa del relativo procedimento.
art. 5 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
È richiamato quale base del sistema catastale fondato sulle caratteristiche oggettive degli immobili e sulla loro attitudine a produrre reddito.
art. 40 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
È richiamato insieme all’art. 5 r.d.l. n. 652/1939 per affermare che la classificazione catastale dipende dalla destinazione funzionale e produttiva del bene, non dal concreto uso o dalla qualità del proprietario.
art. 8 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
È richiamato per indicare che la categoria D comprende immobili a destinazione industriale e commerciale, non suscettibili di diversa destinazione se non con radicali trasformazioni.
È evocato per qualificare la contribuente come società per azioni, circostanza ritenuta irrilevante ai fini del classamento rispetto alla natura oggettiva del bene.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di censura per le dedotte violazioni di legge nei primi due motivi e nel terzo motivo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È richiamato nel terzo motivo per il dedotto vizio motivazionale/travisamento dei fatti.
Massime di principio
- In tema di classamento catastale effettuato a seguito di procedura DOCFA, quando l’Ufficio non contesti gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente ma si limiti a una diversa valutazione tecnica del bene, l’avviso è sufficientemente motivato con l’indicazione dei dati catastali essenziali e della categoria/rendita attribuite, senza necessità di una motivazione analitica sui criteri estimativi.
- Se invece l’Amministrazione disattende gli elementi di fatto rappresentati dal contribuente, la motivazione dell’atto deve essere più puntuale, così da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la delimitazione dell’oggetto del contenzioso.
- La motivazione dell’avviso catastale può essere integrata in giudizio da chiarimenti difensivi, quando l’atto originario sia già sufficientemente motivato; la mancanza di riproduzione o allegazione della stima non determina di per sé nullità dell’atto se il procedimento è conoscibile dal contribuente.
- Ai fini della classificazione catastale rilevano le caratteristiche oggettive, strutturali, tipologiche e funzionali dell’immobile, non la qualità soggettiva del proprietario né il concreto utilizzo temporaneo che questi ne faccia.
- Le categorie catastali del gruppo E hanno natura tassativa e non possono comprendere immobili destinati ad uso commerciale o industriale quando essi abbiano autonomia funzionale e reddituale; in tali casi la classificazione corretta va ricercata nelle categorie speciali del gruppo D.
- Un complesso immobiliare destinato a servizi di movimentazione merci, trasporto e attività connessa allo scalo ferroviario, ove connotato da rilevanza economico-imprenditoriale, è compatibile con la categoria D e non con la categoria E/9.
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