Cassazione Civile, Ordinanza n. 15846/2023 del 06/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia riguarda fondi rustici concessi in affitto agrario: gli eredi del proprietario chiedevano il rilascio dei terreni e il pagamento di una somma per l’occupazione successiva alla cessazione del rapporto, sostenendo che l’affitto fosse cessato e che il precedente giudizio di usucapione avesse già presupposto la validità del contratto. Il tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo cessato il contratto in una certa data e condannando al rilascio e al pagamento di un’indennità per occupazione illegittima. In appello, invece, la Corte territoriale ha ritenuto simulato il contratto di affitto agrario, valorizzando la scrittura del 1978, dichiarazioni delle parti circa la mancata esecuzione del rapporto, una scrittura del 1983 nella quale il concedente avrebbe riconosciuto la proprietà dell’altra parte e il fatto che quest’ultima avesse sostenuto oneri di irrigazione e riscosso contributi. In cassazione i ricorrenti principali hanno dedotto: 1) violazione del giudicato esterno ex art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., assumendo che in un precedente giudizio sull’usucapione la validità ed efficacia del contratto di affitto già fossero state accertate; 2) vizio motivazionale e violazione dell’art. 1414 c.c. per avere la Corte d’appello valorizzato elementi probatori, come la mancata esecuzione e il mancato pagamento dei canoni, senza adeguata motivazione; 3) violazione degli artt. 1414 c.c. e 2, 45 l. n. 203/1982, sostenendo che, anche a voler ritenere sussistente la simulazione, essa avrebbe riguardato solo la durata del rapporto e non l’intero contratto. I resistenti hanno proposto controricorso e ricorso incidentale condizionato con un unico motivo, rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., poiché la parte che invoca un giudicato esterno deve riprodurre integralmente nel ricorso la sentenza asseritamente passata in giudicato, indicando inoltre quando e dove essa sia stata prodotta nel giudizio di merito. I secondi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a una diversa lettura delle risultanze probatorie e a nuove valutazioni di fatto, attività precluse al giudizio di legittimità; inoltre difettava l’autosufficienza per mancata produzione dei documenti richiamati. Dall’inammissibilità del ricorso principale è derivato l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato. La Corte ha condannato i ricorrenti principali alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le censure prospettate come violazione di legge o vizio motivazionale sono scrutinabili solo nei limiti propri del giudizio di legittimità; non è consentito trasformarle in una nuova valutazione del fatto.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si deduce un giudicato esterno o si richiamano documenti/processi già esistenti, occorre trascriverne il contenuto rilevante e indicare specificamente dove e quando siano stati prodotti.
Il giudicato esterno può essere dedotto in cassazione solo se il relativo contenuto risulta specificamente e compiutamente allegato secondo le regole di autosufficienza.
Richiamato insieme all’art. 2909 c.c. quale norma sul giudicato, in relazione alla pretesa efficacia vincolante della precedente decisione.
La simulazione del contratto è questione di merito, la cui accertabilità in cassazione non può tradursi in una rivalutazione delle prove.
art. 2 l. 3 maggio 1982 n. 203
Norma richiamata dai ricorrenti per sostenere che, in materia di affitto agrario, l’eventuale simulazione non avrebbe potuto investire l’intero contratto; la Corte non esamina nel merito la censura perché inammissibile.
art. 45 l. 3 maggio 1982 n. 203
Norma richiamata dai ricorrenti nel contestare l’estensione della simulazione al contratto di affitto agrario; la censura resta assorbita nella declaratoria di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito l’ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte in dispositivo.
Massime di principio
- Chi deduce in cassazione un giudicato esterno deve rispettare rigorosamente l’onere di autosufficienza, trascrivendo il contenuto integrale della decisione invocata e indicando specificamente la sua produzione nel processo di merito; il mero richiamo per estratti non basta.
- Il giudizio di legittimità non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto: le censure che mirano solo a sostituire una lettura alternativa del compendio istruttorio sono inammissibili.
- La denuncia di simulazione contrattuale o di limiti soggettivi/oggettivi della simulazione è censurabile in cassazione solo nei limiti della violazione di legge o del vizio motivazionale tipicamente consentito, non per ottenere un riesame del merito.
- La mancanza di autosufficienza del ricorso, anche per difetto di produzione dei documenti richiamati, comporta l’inammissibilità delle censure fondate su tali atti.
- L’inammissibilità del ricorso principale determina l’assorbimento dell’eventuale ricorso incidentale condizionato della parte resistente.
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