Cassazione Civile, Ordinanza n. 30145/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto formatosi su istanze di rimborso dell'IRAP versata da un avvocato per gli anni d'imposta dal 2003 al 2009. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per il 2003 e il 2004 e accolto per il 2005-2009; la decisione era stata confermata in appello, sul rilievo che nella fattispecie mancasse il c.d. profitto aggiuntivo derivante da un'autonoma organizzazione, non essendo emersa una struttura organizzativa distinta dal personale apporto del professionista. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992; (2) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 2 e 3 d.lgs. 446/1997, sostenendo che il contribuente non avesse provato l'assenza del requisito dell'autonoma organizzazione, in particolare l'irrilevanza dell'apporto di collaboratori e domiciliatari; (3) violazione dell'art. 38 d.P.R. 603/1972, per omessa rilevazione della decadenza triennale/48 mesi sull'istanza relativa al 2005, deducendo le date di pagamento ma senza trascrivere o riprodurre la documentazione probatoria nel ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, consentiva di comprendere la ratio decidendi, ossia l'esclusione dell'autonoma organizzazione; ha invece accolto il secondo motivo, affermando che nei giudizi di rimborso IRAP grava sul contribuente l'onere di provare l'assenza dei presupposti dell'imposta, e che la CTR non aveva adeguatamente esaminato la natura e l'entità dei compensi corrisposti a terzi (in particolare ad altri avvocati). Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché l'Agenzia non aveva riprodotto in ricorso la documentazione sulle date dei versamenti. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è richiamato quale parametro del motivo sulla nullità della sentenza per motivazione apparente
è evocato in relazione alla dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
è evocato quale norma sulla struttura della sentenza e sulla motivazione
è richiamato per il requisito motivazionale della sentenza tributaria
la Corte ribadisce che nel rimborso IRAP il contribuente deve provare l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione
"l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi"
individua il presupposto impositivo dell'IRAP
è richiamato nel motivo dell'Agenzia in correlazione al presupposto IRAP e alla sua applicazione
art. 38 del d.P.R. n. 603/1972
è invocato per la decadenza dall'istanza di rimborso, ma il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando non consente di percepire il fondamento della decisione e costringe l'interprete a integrare il ragionamento con congetture; non è sufficiente la mera sinteticità se la ratio decidendi resta comprensibile.
- In tema di IRAP, il presupposto dell'imposta per i professionisti ricorre solo se l'attività sia svolta con autonoma organizzazione, intesa come fattore aggiuntivo e impersonale rispetto al solo apporto personale del professionista.
- Nel giudizio di rimborso dell'IRAP asseritamente non dovuta, grava sul contribuente l'onere di provare l'assenza dell'autonoma organizzazione, dimostrando di non essere responsabile di una struttura organizzativa autonoma e di non impiegare beni strumentali eccedenti il minimo o lavoro altrui non occasionale.
- Se il ricorso per cassazione deduce una decadenza fondata su specifici pagamenti o su documenti, il ricorrente deve rispettare l'onere di autosufficienza, riproducendo gli elementi documentali rilevanti; altrimenti il motivo è inammissibile.
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