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Sentenza

Sentenza n. 1266/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, anche ex art. 56 c.p.a., - del Decreto Ministeriale n. M_D-OMISSIS- emesso in data 29.12.2023 e notificato in data 04.01.2024, dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, con cui si dispone, a decorrere dalla data dello stesso, la perdita del grado per rimozione all'esito del procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente, nonché la cessazione del rapporto di impiego; - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, in particolare del verbale redatto in data 14 settembre 2023, con il quale la Commissione di Disciplina riteneva il Primo Maresciallo -OMISSIS-“non meritevole di conservare il grado”; nonché della relazione finale del 29 giugno 2023, con la quale l'Ufficiale Inquirente riteneva fondati gli addebiti contestati all'inquisito; ed altresì dell'atto di contestazione degli addebiti del 26.05.2023; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.

Giustizia amministrativa202401437

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di perdita del grado per rimozione e cessazione del rapporto d’impiego, adottato all’esito di procedimento disciplinare di stato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 29 dicembre 2023, con cui gli è stata inflitta la perdita del grado per rimozione, con conseguente cessazione del rapporto d’impiego, nonché gli atti del procedimento disciplinare, deducendo sette motivi. Ha lamentato, in primo luogo, difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità e violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato la ludopatia da cui era affetto, il percorso terapeutico intrapreso e il successivo comportamento irreprensibile. Ha poi dedotto la violazione dei termini di cui all’art. 1392 del Codice dell’ordinamento militare, sostenendo che il procedimento avrebbe dovuto decorrere dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione del 28 febbraio 2023 e che sarebbe stato concluso oltre il termine di 270 giorni. Con ulteriore motivo ha denunciato l’estinzione del procedimento per decorso di oltre 90 giorni dall’ultimo atto di procedura senza ulteriori attività, in relazione al periodo intercorso tra il deferimento e la convocazione della Commissione di disciplina. Ha inoltre dedotto travisamento dei fatti, poiché l’atto di apertura dell’inchiesta avrebbe inizialmente indicato una condanna per peculato militare anziché per truffa continuata pluriaggravata. Ha contestato la proporzionalità della perdita del grado rispetto alla patologia e alle circostanze del caso, nonché la coerenza della sanzione con la precedente riammissione in servizio disposta in esecuzione di una sentenza del giudice amministrativo. Infine, ha lamentato la violazione del diritto di difesa per la concessione di un termine di nove giorni, anziché dieci, per presentare giustificazioni e documenti, facendo riferimento alla Guida tecnica ministeriale sulle procedure disciplinari.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto adeguata e coerente la motivazione del decreto, anche per relationem, mediante il richiamo alle sentenze penali irrevocabili, alla relazione dell’Ufficiale inquirente e al verbale della Commissione di disciplina. La sanzione è stata ritenuta giustificata dalla condotta reiterata di truffa commessa dal militare tra il 2014 e il 2017, dall’ingente danno arrecato all’Amministrazione, dalle modalità fraudolente, dalla lesione del prestigio dell’Istituzione e dall’irrimediabile compromissione del rapporto fiduciario. La patologia del ricorrente non è stata ritenuta idonea a escludere la gravità disciplinare dei fatti. Quanto ai termini dell’art. 1392 COM, il dies a quo è stato individuato nella data del 9 maggio 2023, quando l’Amministrazione ha acquisito la conoscenza integrale della sentenza irrevocabile, e non nella data di pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione; la contestazione del 26 maggio 2023 e il decreto del 29 dicembre 2023 sono stati quindi ritenuti tempestivi. Il termine di 90 giorni previsto dal comma 4 è stato ritenuto interrotto dagli atti di convocazione e differimento della Commissione di disciplina del 18 e 27 settembre e del 6 novembre 2023, trattandosi di atti idonei a manifestare la volontà dell’Amministrazione di proseguire il procedimento, anche se endoprocedimentali e interni. L’erronea indicazione iniziale del reato è stata considerata un mero errore materiale, tempestivamente rettificato e comunque non influente sulla regolarità sostanziale, poiché l’Ufficiale inquirente disponeva delle sentenze penali. La scelta della sanzione è stata ricondotta alla discrezionalità amministrativa, sindacabile soltanto per difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza o travisamento, vizi non riscontrati. La precedente riammissione in servizio è stata qualificata come esecuzione di una decisione giurisdizionale e scelta di opportunità processuale, non incompatibile con la successiva valutazione disciplinare. La censura sul termine a difesa è stata respinta perché il termine previsto dalla circolare non era perentorio, il ricorrente aveva ricevuto un’ulteriore possibilità di presentare deduzioni sino al 22 giugno 2023 e non aveva richiesto ulteriori proroghe né utilizzato tale facoltà. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del provvedimento disciplinare è stata ritenuta sufficiente anche mediante motivazione per relationem, con richiamo agli atti penali e agli atti dell’istruttoria disciplinare.

  • art. 1392 d.lgs. 66/2010

    Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale ... deve essere instaurato ... entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili ... Il procedimento disciplinare di stato ... deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili ... In ogni caso, il procedimento disciplinare si estingue se sono decorsi novanta giorni dall'ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività è stata compiuta.

    Il termine decorre dalla conoscenza integrale della pronuncia irrevocabile da parte dell’Amministrazione, non dalla sua pubblicazione; il termine di 90 giorni è interrotto da qualsiasi atto, anche interno ed endoprocedimentale, che manifesti la volontà di proseguire il procedimento.

  • art. 1355 d.lgs. 66/2010

    Le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa.

    La determinazione della sanzione costituisce espressione di discrezionalità amministrativa ed è sindacabile solo per difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.

  • art. 923, comma 1, lett. i), d.lgs. 66/2010

    La perdita del grado per rimozione comporta la cessazione del rapporto d’impiego con l’Amministrazione.

  • art. 861, comma 3, d.lgs. 66/2010

    A seguito della perdita del grado, il militare è iscritto d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa in congedo senza grado.

  • art. 56 c.p.a.

    Le misure cautelari monocratiche presuppongono una situazione di estrema gravità e urgenza, nonché un pregiudizio grave, irreversibile e irreparabile tale da non consentire l’attesa della camera di consiglio.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare di stato instaurato a seguito di un giudizio penale, i termini previsti dall’art. 1392 del Codice dell’ordinamento militare decorrono dalla data in cui l’Amministrazione acquisisce la conoscenza integrale della sentenza irrevocabile, non dalla data della sua pubblicazione o della mera conoscenza del dispositivo.
  • Ai fini dell’interruzione del termine di estinzione di novanta giorni previsto dall’art. 1392, comma 4, del Codice dell’ordinamento militare, è sufficiente qualsiasi atto, anche interno o endoprocedimentale, con cui l’Amministrazione manifesti in modo inequivocabile la volontà di proseguire e concludere il procedimento disciplinare.
  • La scelta della sanzione disciplinare di stato rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione; il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità disciplinare e può sindacarla soltanto per difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
  • La motivazione di un provvedimento disciplinare può essere fornita anche per relationem mediante il richiamo a sentenze penali irrevocabili e agli atti dell’inchiesta e della Commissione di disciplina, purché il complessivo percorso motivazionale consenta di comprendere la gravità dei fatti e le ragioni della sanzione.
  • L’erronea indicazione del reato nell’atto di apertura dell’inchiesta disciplinare non determina di per sé l’illegittimità del procedimento quando l’errore sia tempestivamente rettificato e gli organi disciplinari abbiano comunque avuto piena disponibilità degli atti penali contenenti la corretta qualificazione dei fatti.
  • La precedente riammissione in servizio disposta in esecuzione di una pronuncia giurisdizionale non preclude la successiva valutazione discrezionale dell’Amministrazione sull’illecito disciplinare e sulla sanzione da irrogare.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaTermini del procedimento

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