Sentenza n. 376/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento dell'informazione antimafia interdittiva fasc. n. -OMISSIS- Area I bis-Ant., del -OMISSIS-; della relativa nota d'accompagnamento del -OMISSIS-; della comunicazione prot. -OMISSIS-, fasc. n. -OMISSIS- Area I bis - Ant. nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque collegati a quelli sopra indicati, ancorché non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia interdittiva, relativa nota di accompagnamento e comunicazione prefettizia connessa
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’informazione antimafia interdittiva e gli atti collegati deducendo, con i primi due motivi, la violazione degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d.lgs. 159/2011 e l’eccesso di potere. Ha sostenuto che gli esiti del procedimento penale derivante da un’operazione giudiziaria avrebbero confermato la sua estraneità al sodalizio mafioso; che l’ospitalità prestata nel 2004 a un latitante sarebbe stata occasionale e troppo risalente per fondare un’attuale valutazione di pericolo; che una misura di prevenzione riguardante un immobile familiare lo avrebbe coinvolto soltanto quale terzo interessato ed erede, mentre la pericolosità sarebbe stata accertata nei confronti del fratello; e che le condotte valorizzate non sarebbero collegate alla sua attività lavorativa, iniziata nel 2021. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 92, commi 2-bis e 2-ter, e 94-bis del d.lgs. 159/2011, lamentando il mancato esame delle controdeduzioni, il superamento del termine di sessanta giorni previsto per il contraddittorio e l’omessa o insufficiente motivazione sull’inidoneità del modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 e delle misure di prevenzione collaborativa. Con l’ultimo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 92, comma 2, del d.lgs. 159/2011, sostenendo che l’informativa fosse stata adottata oltre i termini di trenta o quarantacinque giorni dalla richiesta.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l’interdittiva antimafia non richieda la prova dell’effettiva infiltrazione mafiosa secondo gli standard probatori penali, ma la presenza di elementi sintomatico-presuntivi, valutati unitariamente, idonei a fondare secondo il criterio del “più probabile che non” una prognosi di pericolo di condizionamento mafioso. Nel caso concreto, l’arresto del ricorrente nel 2004 per favoreggiamento personale di un esponente della criminalità organizzata, la vicenda relativa al sequestro e alla confisca di un immobile familiare e i procedimenti riguardanti i fratelli sono stati ritenuti, nel loro complesso, sufficienti a rendere ragionevole la valutazione prefettizia. La risalenza dei fatti non è stata considerata decisiva, poiché il mero decorso del tempo non elimina automaticamente il rischio, in assenza di nuovi elementi che dimostrino il superamento della situazione di pericolo. È stata inoltre ritenuta legittima la valorizzazione dei rapporti familiari quando, per intensità e contesto, possano indicare un’influenza o un collegamento, anche indiretto, con ambienti criminali. Quanto al contraddittorio, il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 92, comma 2-bis, è stato qualificato come ordinatorio, non essendo prevista dalla legge una sanzione di decadenza o l’invalidità dell’atto per il suo superamento. Il contraddittorio non impone una confutazione analitica di ogni deduzione, essendo sufficiente una motivazione complessiva e logicamente coerente; nel caso concreto la Prefettura aveva dato conto delle osservazioni e le aveva ritenute inidonee a superare il giudizio di pericolosità. Il modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 è stato ritenuto non idoneo a fronte di elementi riferiti a legami familiari e contatti personali estranei all’attività lavorativa. Anche il diniego delle misure di prevenzione collaborativa è stato ritenuto logicamente motivato, poiché tali misure, orientate al monitoraggio dei rapporti commerciali e finanziari, non apparivano adeguate a fronte di un rischio derivante soprattutto da rapporti parentali e personali. Per le medesime ragioni, il superamento dei termini previsti dall’art. 92, comma 2, non ha inciso sulla legittimità dell’informativa. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011
La disciplina dell’informazione antimafia consente una valutazione preventiva del pericolo di infiltrazione mafiosa, senza necessità di accertare giudizialmente l’effettivo condizionamento dell’impresa.
art. 91, comma 6, d.lgs. 159/2011
Gli elementi sintomatici del pericolo di infiltrazione devono essere valutati nell’ambito della prognosi prefettizia complessiva.
art. 92, comma 2, d.lgs. 159/2011
I termini per il rilascio dell’informazione antimafia sono ordinatori, sicché il loro superamento non determina di per sé l’illegittimità del provvedimento.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione.
Il termine di sessanta giorni per la conclusione del contraddittorio è ordinatorio, in assenza di una previsione legislativa di perentorietà o di una sanzione invalidante.
art. 92, comma 2-ter, d.lgs. 159/2011
La disposizione è richiamata in relazione alle garanzie del contraddittorio procedimentale antimafia, il cui esercizio non impone una confutazione analitica di ogni osservazione.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Le misure di prevenzione collaborativa possono essere omesse quando, in relazione all’intensità e alla natura del rischio, non risultino pertinenti, adeguate e proporzionate a eradicare il pericolo di infiltrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l’oscuramento dei dati identificativi delle parti e degli altri soggetti coinvolti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali contenuti nella pronuncia.
Massime di principio
- L’informazione antimafia interdittiva ha natura preventiva e cautelare e non richiede la prova dell’effettiva infiltrazione mafiosa secondo lo standard penale; è sufficiente un insieme serio e convergente di elementi sintomatici, valutati unitariamente, dal quale risulti secondo il criterio del “più probabile che non” il pericolo di condizionamento mafioso.
- Il mero decorso del tempo non fa venir meno automaticamente il rischio di infiltrazione mafiosa: fatti risalenti possono ancora fondare un’interdittiva se, considerati nel quadro complessivo, conservano attualità e concretezza prognostica e non risultano superati da nuovi elementi.
- I rapporti di parentela con soggetti coinvolti in contesti mafiosi possono essere valorizzati dalla Prefettura quando, per natura, intensità e caratteristiche concrete, rendano plausibile un’influenza o un collegamento, anche indiretto, tra l’attività imprenditoriale e la criminalità organizzata; non opera una presunzione assoluta né di rilevanza né di irrilevanza della parentela.
- Il termine di sessanta giorni per la conclusione del contraddittorio previsto dall’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. 159/2011 è ordinatorio, sicché il suo superamento costituisce mera irregolarità non invalidante, in assenza di una previsione di perentorietà o di decadenza.
- Il contraddittorio procedimentale antimafia non impone all’amministrazione di confutare analiticamente ogni deduzione dell’interessato; è sufficiente una motivazione complessiva, logica e coerente che dia conto dell’esame delle osservazioni e della loro inidoneità a superare il giudizio di pericolo.
- Le misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis del d.lgs. 159/2011 possono essere legittimamente negate quando il rischio di infiltrazione derivi principalmente da legami parentali e contatti personali, non efficacemente monitorabili mediante strumenti rivolti ai rapporti commerciali e finanziari dell’operatore economico.
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