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Sentenza

Sentenza n. 377/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato a mezzo pec in pari data, con cui il Prefetto di Torino ha disposto “il rigetto dell''''''''istanza dell''''operatore economico -ricorrente- SPA (...) per l''''iscrizione nell''''elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori (c.d. white list) istituito presso (questa) Prefettura”; - della nota prot. -OMISSIS- asseritamente trasmessa, ai sensi dell''''art. 92, comma 2 bis del D. Lgs. n. 159/2011, dalla Prefettura di Torino alla ricorrente, ma non nella disponibilità della medesima, asseritamente recante “comunicazione della sussistenza di elementi di controindicazione ai fini antimafia”; - del verbale in data -OMISSIS- di riunione del Gruppo provinciale Interforze presso la Prefettura di Torino, non nella disponibilità della ricorrente, ma il cui contenuto è stato riportato nel provvedimento di diniego d''''iscrizione nella white list e dunque solo in quanto e/o nelle parti in cui sia lesivo degli interessi della ricorrente; - di tutti gli atti istruttori delle Autorità di P.S., posti a fondamento del provvedimento di diniego, ancorché non conosciuti; - di tutti gli atti a questi preordinati, presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ancorché non conosciuti; - del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del -OMISSIS- di “revoca all’autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasportatore su strada a carico dell’impresa in indirizzo, con decorrenza dalla data di ricevimento della presente, e la contestuale cancellazione dell’iscrizione al R.E.N. e all’Albo provinciale degli Autotrasportatori”, con conseguente “obbligo per l’impresa di restituire le carte di circolazione dei veicoli in disponibilità destinati all’attività di cui trattasi”;

Giustizia amministrativa202400147

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di iscrizione nella white list prefettizia, connessi atti istruttori e revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasportatore con cancellazione dal REN e dall’Albo provinciale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, costituita nel 2022 e attiva prevalentemente nell’autotrasporto, impugnava il diniego prefettizio di iscrizione nella white list. Il provvedimento era fondato sulla posizione del socio di maggioranza e amministratore unico, già condannato per il trasporto in concorso di un ingente quantitativo di stupefacente per conto di un gruppo criminale riconducibile alla ’ndrangheta. La ricorrente deduceva violazione degli artt. 83, 84 e 91 del d.lgs. 159/2011, dell’art. 3 l. 241/1990 e dell’art. 2 d.P.C.M. 18 aprile 2013, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, erronea valutazione delle intercettazioni e degli esiti del procedimento penale, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e violazione del principio di proporzionalità. Sosteneva, in particolare, che il socio fosse estraneo al sodalizio criminale, che la condanna riguardasse un episodio isolato e un reato non compreso nell’elenco dell’art. 84, comma 4, e che la Prefettura avesse erroneamente desunto da tale episodio una non occasionalità dell’agevolazione e un futuro rischio infiltrativo. Contestava inoltre l’interpretazione delle intercettazioni, la mancata considerazione delle difese svolte in sede penale e la sproporzione della prognosi prefettizia. Nel corso del giudizio il TAR disponeva acquisizioni istruttorie sulla persistente attualità del rischio, anche in relazione alla pendenza di una domanda di riabilitazione, ma la Prefettura confermava l’assenza di elementi nuovi idonei a escluderlo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e confermato la legittimità del diniego di iscrizione nella white list. Ha ritenuto che il provvedimento prefettizio desse conto di una pluralità di elementi convergenti: la posizione apicale del soggetto nella società, la condanna per il trasporto di 421,60 kg di hashish destinato al gruppo criminale, la consapevolezza della natura illecita del trasporto, i precedenti rapporti e le ulteriori trattative per trasporti analoghi, la riunione di esponenti del sodalizio presso gli uffici dell’impresa, i contatti desunti dalle intercettazioni e la percezione di redditi da altra società coinvolta nel medesimo traffico. Tali elementi, valutati unitariamente secondo lo standard del “più probabile che non”, erano idonei a fondare un concreto pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa. Il Collegio ha escluso che fosse necessaria la prova dell’infiltrazione effettivamente realizzata o l’appartenenza stabile del soggetto al sodalizio: è sufficiente una prognosi preventiva fondata su elementi sintomatico-presuntivi, anche relativi alla disponibilità dell’impresa a fornire occasionalmente o ripetutamente servizi utili all’attività criminale. Ha ritenuto applicabile l’art. 91, comma 6, d.lgs. 159/2011, considerando il reato commesso strumentale all’attività dell’organizzazione criminale e ravvisando concreti elementi di possibile agevolazione indiretta dell’impresa. La condanna penale, pur non riguardando l’associazione mafiosa e pur essendo relativa a un singolo episodio, non era stata valorizzata isolatamente, ma nel quadro complessivo dei contatti, delle condotte e delle relazioni economiche emerse dall’istruttoria. Le critiche alle intercettazioni non hanno scalfito la motivazione prefettizia; il TAR ha inoltre osservato che le contestazioni sulla loro trascrizione avrebbero dovuto essere formulate nel processo penale, nel quale l’interessato aveva scelto il rito abbreviato. La pendenza della domanda di riabilitazione non incideva sull’esito, non essendo ancora intervenuto il relativo provvedimento. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento prefettizio deve motivare le ragioni della prognosi di rischio infiltrativo, indicando gli elementi concreti posti a fondamento della decisione.

  • art. 83 d.lgs. 159/2011

    Richiamato quale quadro normativo delle verifiche antimafia.

  • art. 84 d.lgs. 159/2011

    L’informazione antimafia attesta anche l’eventuale sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa; le ipotesi tipizzate non esauriscono, alla luce dell’art. 91, comma 6, il potere prefettizio di prevenzione.

  • art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011

    Elenca alcune situazioni sintomatiche dalle quali possono essere desunti tentativi di infiltrazione; la condanna considerata nel caso concreto non rientrava direttamente nei reati ivi richiamati.

  • art. 91, comma 6, d.lgs. 159/2011

    Il prefetto può, altresì, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata.

    Consente di fondare l’interdittiva su condanne per reati strumentali all’attività criminale, anche diversi dai reati tipizzati, purché accompagnate da concreti elementi di agevolazione o condizionamento dell’impresa.

  • art. 92 d.lgs. 159/2011

    Richiamato in relazione al procedimento di comunicazione e adozione dell’informazione antimafia.

  • art. 2 d.P.C.M. 18 aprile 2013

    Richiamato quale disciplina della white list prefettizia.

  • art. 73, commi 4 e 6, d.P.R. 309/1990

    La condanna per trasporto di stupefacenti è stata ritenuta, nel contesto concreto, reato strumentale all’attività dell’organizzazione criminale.

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Richiamato per distinguere il reato associativo, non contestato al soggetto, dal reato di trasporto di stupefacenti valorizzato ai fini della prognosi antimafia.

  • art. 2, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio ha rilevato la violazione dell’obbligo di sinteticità degli atti processuali, senza trarne conseguenze sull’esito del giudizio.

Massime di principio

  • L’interdittiva antimafia ha natura cautelare e preventiva e non richiede la prova dell’infiltrazione mafiosa effettivamente realizzata o dell’appartenenza stabile dell’interessato a un sodalizio criminale; è sufficiente una prognosi, secondo il criterio del “più probabile che non”, fondata su elementi sintomatico-presuntivi dai quali emerga un concreto pericolo di condizionamento dell’impresa.
  • Gli elementi posti a fondamento dell’interdittiva devono essere valutati unitariamente e nella loro connessione, sicché anche una singola operazione illecita può assumere rilievo interdittivo quando sia accompagnata da rapporti, contatti, trattative o ulteriori circostanze che dimostrino la disponibilità dell’impresa a fornire servizi utili all’attività criminale.
  • L’art. 91, comma 6, d.lgs. 159/2011 consente al prefetto di valorizzare condanne, anche non definitive, per reati strumentali all’attività delle organizzazioni criminali, anche se diversi dai reati espressamente elencati nell’art. 84, comma 4, purché siano individuati concreti elementi dai quali risulti che l’attività d’impresa possa agevolare indirettamente le attività criminose o esserne condizionata.
  • Ai fini dell’interdittiva non è necessario dimostrare che il titolare o amministratore dell’impresa sia componente stabile dell’organizzazione mafiosa: è sufficiente che egli, anche quale soggetto esterno o non protagonista, abbia messo a disposizione una struttura imprenditoriale o servizi aziendali per la riuscita di operazioni criminali, in modo tale da evidenziare una persistente permeabilità dell’impresa.
  • La concessione della sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna, la riduzione della pena in appello o la pendenza di una domanda di riabilitazione non escludono automaticamente il rischio infiltrativo, che deve essere valutato autonomamente dall’autorità prefettizia sulla base della funzione preventiva dell’informazione antimafia.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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