Sentenza n. 28/2026 - Trento, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensiva - della Determinazione del Servizio Motorizzazione Civile della Provincia autonoma di Trento n. -OMISSIS- con segnatura -OMISSIS-notificata a mezzo pec in data -OMISSIS-, con cui è stata disposta la revisione della patente di guida cat. B n. -OMISSIS- del ricorrente contestualmente sottoposto a nuovo esame di idoneità tecnica entro il termine di 30 giorni dalla sua notifica; - della Comunicazione del Servizio Motorizzazione Civile della Provincia Autonoma di Trento di avvio del procedimento per la revisione della patente di guida cat. B n. -OMISSIS- numero -OMISSIS-; - nonché, di ogni altro provvedimento presupposto o successivo e comunque connesso e/o conseguente e non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revisione della patente di guida di categoria B mediante nuovo esame di idoneità tecnica, nonché comunicazione di avvio del relativo procedimento
Esito
Favorevole al resistente (motorizzazione civile)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui, dopo un incidente stradale verificatosi durante una manovra di parcheggio, la Motorizzazione ha disposto la revisione della patente ai sensi dell’art. 128, comma 1, del Codice della strada, mediante nuovo esame di idoneità tecnica. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 128 del Codice della strada, il difetto assoluto dei presupposti e di istruttoria, la violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e il difetto, la contraddittorietà e il travisamento della motivazione, sostenendo che l’amministrazione non avrebbe specificato adeguatamente le ragioni dei dubbi sulla persistenza della sua idoneità tecnica. Ha contestato, inoltre, che l’incidente potesse essere ricondotto alla propria condotta, prospettando un possibile guasto del cambio automatico e richiamando una relazione tecnica di parte. In secondo luogo, ha dedotto la violazione del principio di affidamento e dell’art. 1, comma 2-bis, della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per sviamento, ingiustizia e contraddittorietà, sostenendo che il tempo trascorso dall’invio delle osservazioni e dall’incidente avrebbe fatto maturare il convincimento dell’archiviazione del procedimento e avrebbe reso sproporzionata la revisione.
La decisione
Il ricorso è stato definito con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. ed è stato integralmente rigettato. Quanto al primo motivo, il Tribunale ha affermato che l’art. 128, comma 1, del Codice della strada attribuisce all’amministrazione un potere ampiamente discrezionale e di natura preventiva, esercitabile quando un episodio faccia sorgere un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità tecnica, senza necessità di accertare con certezza l’incapacità alla guida, una violazione definitiva delle norme stradali o la responsabilità del conducente. Nel caso concreto, il rapporto dei Carabinieri, la gravità oggettiva dell’incidente e l’istruttoria procedimentale erano sufficienti a giustificare il provvedimento. L’amministrazione aveva esaminato le osservazioni del ricorrente e motivato anche sul possibile guasto meccanico. La relazione tecnica prodotta successivamente si limitava a prospettare in astratto tale possibilità, senza fornire un accertamento affidabile e tempestivo, e non eliminava il dubbio sull’idoneità tecnica. Sono state ritenute irrilevanti anche le dichiarazioni postume della moglie e l’assenza di precedenti infrazioni o incidenti, poiché tali elementi non dimostrano necessariamente il possesso dell’idoneità tecnica e non fanno venir meno la funzione preventiva della revisione. Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha escluso che il ritardo nella conclusione del procedimento determinasse l’illegittimità del provvedimento o facesse sorgere un affidamento tutelabile sull’archiviazione. La dilatazione dei tempi era stata inoltre influenzata dall’annuncio, da parte del ricorrente, di una perizia sul possibile guasto meccanico, mai tempestivamente prodotta. Né il decorso del tempo dall’incidente, né la prosecuzione della guida o l’eventuale rinnovo della patente rendevano superato l’interesse pubblico alla verifica dell’idoneità. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 128, comma 1, d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)
Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri [...] possono disporre che siano sottoposti [...] ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza [...] dell’idoneità tecnica.
La disposizione consente di disporre la revisione della patente quando un episodio determini un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità tecnica; non richiede la certezza dell’incapacità alla guida né l’accertamento definitivo della responsabilità per una violazione stradale. Il potere ha natura preventiva e mira alla sicurezza della circolazione.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento di revisione deve esporre le ragioni che hanno determinato il dubbio sull’idoneità tecnica; nel caso concreto la motivazione, fondata sul rapporto dei Carabinieri e sull’esame delle osservazioni procedimentali, è stata ritenuta sufficiente e non illogica.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Il principio di buona fede e correttezza nei rapporti tra amministrazione e privato non impedisce l’adozione del provvedimento di revisione dopo il decorso del tempo, né attribuisce automaticamente rilievo decisivo al ritardo procedimentale quando permane l’interesse pubblico alla sicurezza stradale.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata nella camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, previo avviso alle parti, quando sussistono i relativi presupposti.
art. 26 c.p.a.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Costituisce il fondamento della condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio.
Massime di principio
- La revisione della patente prevista dall’art. 128, comma 1, del Codice della strada è una misura preventiva, non sanzionatoria, che può essere disposta quando anche un singolo episodio, quale un incidente stradale di significativa gravità, faccia sorgere un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità tecnica del conducente.
- Per disporre la revisione della patente non è necessario accertare con certezza la responsabilità del conducente nell’incidente, né dimostrare in via definitiva la perdita dei requisiti di idoneità; è sufficiente un quadro fattuale idoneo a giustificare il dubbio richiesto dalla legge.
- La motivazione del provvedimento di revisione è adeguata quando individua l’episodio posto a fondamento del dubbio, richiama gli elementi istruttori disponibili e dà conto delle osservazioni difensive dell’interessato, senza che sia necessaria la prova certa dell’errore umano o dell’assenza di un guasto meccanico.
- Una perizia tecnica postuma che prospetti soltanto in astratto la possibilità di un guasto meccanico, senza accertamenti tempestivi e affidabili sulle cause dell’incidente, non è idonea a eliminare il ragionevole dubbio sull’idoneità tecnica del conducente.
- Il mero decorso del tempo, l’assenza di ulteriori incidenti, la prosecuzione della guida o il rinnovo della patente non fanno venir meno l’interesse pubblico alla verifica dell’idoneità tecnica e non determinano, di per sé, un affidamento tutelabile sull’archiviazione del procedimento di revisione.
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