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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02975/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (inventore)

La controversia

La controversia nasce da un "Protocollo d'intesa" e da un separato "Contratto ex art. 64, secondo comma, C.P.I." con cui un consorzio aveva disciplinato, da un lato, la cessione di quote sociali di società consorziate e, dall'altro, l'incarico a un soggetto di studiare e sviluppare metodologie innovative o migliorative nel settore di attività del consorzio, con previsione di un contributo economico e di un equo premio in caso di brevettazione dei risultati. Il tribunale aveva accertato la titolarità del consorzio sui diritti di utilizzazione economica delle invenzioni oggetto di due brevetti, disponendo il trasferimento dei titoli, ma aveva respinto le domande risarcitorie; con sentenza definitiva aveva poi risolto i due contratti per inadempimento del consorzio, condannandolo al pagamento dei corrispettivi maturati fino al 30 novembre 2011 e al risarcimento dei danni. La corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione il consorzio ha dedotto: 1) nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio, sostenendo che un soggetto che aveva sottoscritto il protocollo in proprio fosse litisconsorte necessario nella domanda di risoluzione; 2) nullità per ammissione di un documento prodotto tardivamente dalla controparte, senza valida remissione in termini; 3) nullità per avere ammesso una consulenza tecnica d'ufficio ritenuta esplorativa e suppletiva delle carenze probatorie; 4) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto, per avere attribuito rilievo al comportamento successivo delle parti senza privilegiare il testo letterale e in presenza di un requisito formale che, secondo la ricorrente, avrebbe impedito tale criterio interpretativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la necessità del litisconsorzio del terzo sottoscrittore del protocollo, osservando che la domanda di risoluzione riguardava un assetto contrattuale del quale non si intendevano travolgere gli effetti già verificatisi, e che comunque mancava un concreto pregiudizio per il soggetto pretermesso e un interesse della ricorrente a dolersi della sua mancata partecipazione. Ha dichiarato inammissibile la censura sul documento tardivo per difetto di specificità e perché la decisione impugnata si fondava su una ratio decidendi autonoma non aggredita, relativa alla formazione del documento dopo la scadenza delle preclusioni. Ha dichiarato inammissibile la doglianza sulla consulenza tecnica perché non si confrontava con la motivazione della corte territoriale, la quale aveva giustificato la CTU sulla necessità di accertamenti tecnici complessi circa l'attuazione della tecnologia inventiva e le modifiche intervenute. Ha infine ritenuto inammissibile e comunque infondata la censura interpretativa, rilevando che la ricorrente non aveva dimostrato di avere dedotto tempestivamente la questione in appello e che il giudice di merito aveva correttamente valorizzato anche il comportamento successivo delle parti, in coerenza con l'art. 1362 c.c., senza che nel caso fosse richiesto un atto formale ad substantiam per il trasferimento di quote di s.r.l. Condanna alle spese e applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla nullità per mancata integrazione del contraddittorio; la Corte esclude la violazione perché il litisconsorzio necessario non era ravvisabile nella fattispecie.

  • art. 102 c.p.c.

    La Corte ritiene che non vi fosse necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del terzo sottoscrittore del protocollo.

  • art. 354 c.p.c.

    Norma invocata dalla ricorrente; la Corte ne esclude la violazione poiché non ricorreva una causa di rimessione al primo giudice per mancata integrazione del contraddittorio.

  • art. 24 Cost.

    Invocato come parametro costituzionale della dedotta lesione del diritto di difesa; la censura è respinta.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel motivo processuale sul contraddittorio; non risulta violato secondo la Corte.

  • art. 1458 c.c.

    La Corte richiama la regola per cui la risoluzione del contratto ad esecuzione continuata o periodica non travolge le prestazioni già eseguite.

  • art. 183 c.p.c.

    Norma evocata per la produzione documentale tardiva; il motivo è inammissibile anche per mancato confronto con una ratio autonoma.

  • art. 194 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la CTU; la Corte ribadisce che la consulenza può essere disposta quando servano cognizioni tecniche specifiche.

  • art. 195 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla consulenza tecnica d'ufficio; la Corte non ravvisa violazione.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per sostenere l'assenza di prova dei fatti costitutivi; la Corte ritiene che la CTU non abbia supplito a lacune probatorie.

  • art. 1350 c.c.

    Richiamato nel motivo interpretativo; la Corte osserva che nel caso non era necessario un requisito formale ad substantiam per il trasferimento di quote di s.r.l.

  • art. 1352 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere limiti formali all'interpretazione; la Corte non accoglie la tesi.

  • art. 1362 c.c.

    La Corte afferma che il criterio letterale non ha carattere assoluto e che la comune intenzione può essere desunta anche dal comportamento successivo delle parti.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ravvisa una violazione utile all'accoglimento del ricorso.

  • art. 64, secondo comma, C.P.I.

    Norma utilizzata per qualificare il contratto relativo all'attività inventiva e alla spettanza dell'equo premio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di risoluzione contrattuale il litisconsorzio necessario sussiste solo se la decisione è destinata a incidere direttamente sulla posizione giuridica del soggetto pretermesso; se la risoluzione è limitata agli effetti futuri di un rapporto ad esecuzione continuata o periodica e non travolge gli effetti già prodotti, la mancata partecipazione del terzo non determina nullità.
  • La censura per tardiva produzione documentale è inammissibile se non indica specificamente il contenuto del documento e la sua decisività e, soprattutto, se la sentenza impugnata si fonda su una ratio decidendi autonoma e non censurata.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non è esplorativa quando il giudice la utilizza per compiere accertamenti che richiedono competenze tecniche specialistiche su fatti già allegati in causa; il relativo provvedimento rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
  • Nell'interpretazione del contratto il criterio letterale ha rilievo prioritario ma non assoluto: la ricerca della comune intenzione delle parti consente di valorizzare anche il comportamento successivo alla conclusione dell'accordo, purché la lettura complessiva delle clausole lo giustifichi.
  • Le limitazioni all'uso del comportamento successivo come criterio interpretativo operano solo quando il contratto richieda una forma ad substantiam per gli elementi essenziali; se tale forma non è richiesta, il comportamento postcontrattuale può concorrere all'accertamento della volontà comune.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveArbitratoMandato
RamiProcesso civileContrattiProprietà intellettuale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicatoNullitàBuona fede e correttezza

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