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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19010/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ordine professionale)

La controversia

Un dottore commercialista ha proposto regolamento di competenza avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Roma aveva dichiarato la propria incompetenza e indicato come competente il Tribunale di Lecco per l'impugnazione di una sanzione disciplinare di due mesi di sospensione. La controversia nasceva dall'impugnazione di una decisione disciplinare adottata nell'ambito dell'ordinamento dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 32 del d.lgs. n. 139 del 2005, sostenendo che tale norma non disciplinerebbe le impugnazioni delle decisioni disciplinari del Consiglio nazionale, ma solo quelle in materia di iscrizione/cancellazione e di eleggibilità; 2) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., per asserita omessa motivazione sulla competenza da parte del Tribunale; 3) erroneo recepimento di un precedente di legittimità ritenuto inconferente. Il Consiglio nazionale ha resistito con controricorso, mentre il Consiglio territoriale non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha ritenuto il regolamento di competenza ammissibile quanto alla sola statuizione sulla competenza, ma lo ha giudicato infondato. Ha confermato che, per le impugnazioni delle decisioni disciplinari del Consiglio nazionale, la competenza appartiene al tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio territoriale che ha emesso la deliberazione disciplinare. Poiché la sanzione era stata irrogata nell'ambito del Consiglio territoriale di Lecco, è stata dichiarata competente il Tribunale di Lecco. Il ricorso è stato quindi rigettato, con rimessione delle parti dinanzi al Tribunale di Lecco per la riassunzione entro tre mesi e per la liquidazione delle spese del giudizio di regolamento. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32 d.lgs. n. 139 del 2005

    La norma non è stata letta come disciplina esaustiva e letterale di tutte le impugnazioni, poiché la sua lacuna sulle decisioni disciplinari del Consiglio nazionale è stata colmata in via interpretativa mantenendo il previgente assetto di impugnazione dinanzi al tribunale ordinario del luogo del consiglio territoriale.

  • artt. 51, 52 e 53 legge n. 139 del 2005

    Le decisioni assunte in materia disciplinare ai sensi di tali disposizioni sono impugnabili davanti al tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio territoriale che ha emesso la deliberazione disciplinare.

  • art. 55 legge n. 139 del 2005

    La previsione del ricorso al Consiglio nazionale avverso le decisioni dell'ordine territoriale non contiene una disciplina espressa dell'impugnazione delle decisioni del Consiglio nazionale, lacuna che non altera l'assetto previgente.

  • art. 380-ter c.p.c.

    È stata richiamata la disciplina del procedimento in camera di consiglio applicabile al regolamento nel regime transitorio successivo alla riforma del 2022.

  • art. 35, comma 7, d.lgs. n. 149 del 2022

    Ha rilevanza quale norma transitoria per l'applicazione del rito camerale modificato al procedimento in esame.

  • artt. 112, 115 e 116 c.p.c.

    Le censure del ricorrente sono state reputate infondate perché non scalfivano la regola di competenza individuata dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Quando la disciplina speciale dell'ordinamento professionale presenta una lacuna sul giudice competente per l'impugnazione delle decisioni disciplinari, la lacuna può essere colmata in via interpretativa senza alterare l'assetto previgente delle impugnazioni.
  • Le impugnazioni delle decisioni disciplinari degli organi nazionali degli ordini professionali vanno proposte al tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio territoriale che ha emesso la deliberazione disciplinare.
  • Se il tribunale adito si limita a dichiarare la propria incompetenza senza decidere il merito, il rimedio esperibile è il regolamento di competenza, limitatamente alla statuizione sulla competenza.
  • Una censura che contesti la competenza deve confrontarsi con la specifica ratio della decisione impugnata; deduzioni generiche o non pertinenti rispetto al criterio di competenza individuato non sono idonee a sovvertire l'esito sulla competenza.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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