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Sentenza

Sentenza del 13/12/2017 n. 29846 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva confermato una cartella di pagamento relativa a IRPEF e IRAP 2003, emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, per omessi o tardivi versamenti. I quattro motivi riguardavano: la presunta proposizione di nuove eccezioni da parte dell'Ufficio in appello; la mancata o asseritamente insufficiente comunicazione dell'esito della liquidazione; la violazione degli obblighi di contraddittorio preventivo e del principio di tutela dell'affidamento; nonché l'asserita mancanza di prova documentale della pretesa tributaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che l'Ufficio può introdurre in appello nuove difese e argomentazioni dirette a contrastare le contestazioni del contribuente, purché non si tratti di nuove eccezioni in senso tecnico. Ha inoltre chiarito che la comunicazione di irregolarità non è obbligatoria nei casi di omesso o tardivo versamento risultante dalla dichiarazione e che la sua omissione non determina la nullità della cartella. Il contraddittorio preventivo è necessario solo quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, circostanza non dimostrata dal contribuente. Infine, la pretesa tributaria risultava dalla stessa dichiarazione del contribuente, mentre quest'ultimo non aveva provato con idonea documentazione né gli importi né la tempestività dei versamenti. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Consente la liquidazione automatizzata delle imposte sulla base dei dati dichiarati. In caso di omessi o tardivi versamenti risultanti dalla dichiarazione, l'Amministrazione può procedere direttamente all'iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis

    Prevede analoghe procedure di controllo automatizzato per l'IVA; la comunicazione di irregolarità è dovuta quando dal controllo emerge un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione o una maggiore imposta.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    Vieta in appello le nuove eccezioni in senso tecnico, ma non impedisce all'Amministrazione di proporre nuove difese, argomentazioni o produzioni documentali per contrastare contestazioni già introdotte.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 5

    qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione

    L'obbligo di preventiva comunicazione di irregolarità e di contraddittorio non opera automaticamente per ogni liquidazione ex art. 36-bis, ma solo quando vi siano effettive incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Non si applica, di regola, ai meri omessi o tardivi versamenti.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 10

    Tutela il legittimo affidamento del contribuente, ma una comunicazione di regolarità non impedisce all'Amministrazione di contestare successivamente omessi o tardivi versamenti quando la pretesa deriva dai dati dichiarati e dalla legge.

  • D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2

    La riduzione delle sanzioni collegata alla comunicazione di irregolarità non spetta nei casi di omesso o tardivo versamento in cui tale comunicazione non è prescritta.

Massime di principio

  • Quando la cartella deriva da un controllo automatizzato e riguarda esclusivamente imposte dichiarate ma non versate, la comunicazione preventiva di irregolarità non è normalmente condizione di validità della cartella.
  • Il contribuente che contesta un omesso o tardivo versamento deve produrre documentazione precisa sui pagamenti effettuati, indicando importi, date e scadenze; la mera contestazione generica non è sufficiente.
  • La dichiarazione presentata dal contribuente può costituire la base probatoria della pretesa tributaria, senza necessità di ulteriori accertamenti sostanziali, quando l'Ufficio si limita a liquidare quanto dichiarato e non versato.
  • Il divieto di nuove eccezioni in appello non impedisce alla parte di sviluppare nuove argomentazioni difensive o produrre documenti per replicare alle contestazioni già formulate.
  • La tutela del legittimo affidamento richiede un comportamento concretamente idoneo dell'Amministrazione a generare un affidamento qualificato; una comunicazione di regolarità non rende automaticamente inesigibili somme dovute per omessi o tardivi pagamenti.
  • L'obbligo di contraddittorio preventivo sorge soprattutto quando il controllo coinvolge valutazioni o incertezze interpretative rilevanti, non nei casi di semplice verifica documentale e matematica dei dati dichiarati.

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