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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13802/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza dell'8/9/2023 che confermava il rigetto dell'istanza di dissequestro di un immobile sito in Boscoreale, sequestrato in ambito di ipotesi di bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte connessi alla gestione della Barilotto s.r.l. La ricorrente deduceva: (i) illegittima esclusione dalla qualità ad agire in base all'art. 322-bis c.p.p. e agli artt. 1523 e ss. c.c. (vendita con patto di riservato dominio), sostenendo che il trasferimento non si era perfezionato per inadempimento e risoluzione, per cui resterà proprietaria legittima; (ii) estraneità e buona fede propria e del rappresentante Mandara rispetto ai fatti contestati (art. 240 c.p. e art. 125 c.p.p.), nonché mancanza di partecipazione o vantaggio da condotte distrattive.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ribadito che il terzo titolare di diritto reale è legittimato ad impugnare il sequestro, ma ha ritenuto che la S.G.P.I. non fosse estranea alla operazione fraudolenta. La decisione si basa sulla ricostruzione fattuale: trasferimenti dell'immobile in prossimità della dichiarazione di fallimento, cointeressenze fra società acquirenti e conduttrici riconducibili agli stessi amministratori, continuazione dei rapporti contrattuali con le stesse persone e mancata tempestiva azione della S.G.P.I. per tutelare il credito; tali elementi hanno fatto ritenere la partecipazione della S.G.P.I. alle condotte distrattive e quindi la legittimità del mantenimento del sequestro. Conseguentemente il ricorso è rigettato e la società condannata al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Riconosciuta la legittimazione del titolare di un diritto reale a impugnare misure ablative sul bene, ma la legittimazione non esclude l'accertamento della partecipazione del titolare a condotte distrattive; dunque possesso del titolo non garantisce automaticamente la revoca del sequestro se emergono elementi di coinvolgimento nella frode

  • artt. 1523 e ss. cod. civ. (patto di riservato dominio)

    Il patto di riservato dominio non basta di per sé a preservare l'effettiva tutela del proprietario contro misure cautelari se la sostanza economica dell'operazione mostra trasferimento di valore e partecipazione a operazioni distrattive

  • art. 240 cod. pen. (bancarotta)

    La corte valuta la posizione del terzo rispetto alle attività costituenti bancarotta fraudolenta; l'assenza di prova di estraneità e l'esistenza di elementi indiziari di partecipazione possono legittimare misure cautelari sul bene

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo difensivo relativo alle ragioni di estraneità; la Corte ha ritenuto che non fosse fornita adeguata prova di buona fede/esclusione di partecipazione alle condotte criminose

  • art. 702-bis cod. proc. civ.

    Utilizzato per descrivere la pronuncia che ha accertato la risoluzione contrattuale per inadempimento; la Corte tiene conto degli esiti processuali civili sulla titolarità ma privilegia l'analisi sostanziale dei rapporti per valutare la legittimità delle misure penali

Massime di principio

  • Il titolare di un diritto reale sul bene sequestrato è legittimato a impugnare la misura cautelare, ma la legittimazione formale non esclude che il bene resti sottoposto a sequestro se emergono elementi che collegano il titolare alle condotte distrattive o fraudolente
  • La qualificazione formale dei trasferimenti (es. patto di riservato dominio) può essere superata da una valutazione di sostanza: tempistica delle cessioni, continuità di controllo/amministrazione e trasferimento effettivo di valore sono indici di distrazione
  • Per ottenere il dissequestro, il terzo proprietario deve dimostrare non solo la titolarità giuridica del diritto reale, ma anche la propria estraneità e buona fede concreta rispetto alle operazioni poste in essere
  • Le condotte processuali e la mancata tempestiva azione per tutelare i propri crediti possono essere valutate negativamente dal giudice come elementi di partecipazione o connivenza
  • In casi simili è fondamentale raccogliere e documentare tempestivamente elementi che provino la separazione patrimoniale e l'assenza di controllo o vantaggi derivanti dalle operazioni contestate (es. prove di autonomia gestionale, mancanza di coincidenza degli amministratori, tempestivi atti di tutela del credito)

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