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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13660/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza che aveva rigettato il suo riesame avverso il sequestro probatorio eseguito il 3 maggio 2023, denunciando la nullità del decreto di sequestro per carenza motivazionale: mancata indicazione di un fumus delicti specifico nei suoi confronti e mancata precisazione della finalità probatoria e del rapporto di pertinenzialità fra i beni sequestrati e i reati contestati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha rilevato che l'ordinanza del riesame non aveva adeguatamente spiegato quale fosse il ruolo attribuito a Massaro nella presunta emissione e uso di fatture per operazioni inesistenti e non aveva chiarito il nesso di pertinenzialità fra i beni sequestrati e i reati. Per tali carenze motivazionali la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, perché motivi nuovamente sulla istanza di riesame precisando se e come la condotta fosse stata attribuita al ricorrente o quale fosse il rapporto probatorio fra beni e reati.

Norme richiamate

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge; nella nozione di violazione rientrano errori di giudizio o procedura e vizi motivazionali radicali che rendano il provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Il decreto di sequestro deve essere motivato indicando la condotta ipotizzata, la sua riconduzione a una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e il rapporto tra tali beni e l'ipotesi criminosa; l'assenza di questi elementi essenziali determina la nullità.

  • art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

    Indica la competenza per il giudizio di rinvio e le modalità del riesame; la Corte ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale competente ai sensi di questa norma.

  • Corte di Cassazione, Sez. IV, 17 ottobre 2014, n. 43480

    Corte di cassazione, Sezione IV penale, 17 ottobre 2014, n. 43480

    Richiamata a conferma del principio che l'art. 325 cod. proc. pen. si applica anche al sequestro probatorio.

  • Corte di Cassazione, Sez. II, 14 dicembre 2023, n. 49739

    Corte di cassazione, Sezione II penale, 14 dicembre 2023, n. 49739

    Richiamata per chiarire la nozione di violazione di legge in cui rientrano vizi della motivazione così gravi da rendere il provvedimento incomprensibile.

  • Corte di Cassazione, Sez. VI, 11 settembre 2029, n. 37639

    Corte di cassazione, Sezione VI penale, 11 settembre 2029, n. 37639

    Richiamata per il principio secondo cui la sola indicazione della norma violata non è sufficiente; la motivazione deve descrivere la condotta e il rapporto tra beni e reato.

Massime di principio

  • Il decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione completa: descrizione della condotta ipotizzata, sua riconduzione ad una specifica fattispecie incriminatrice, natura dei beni e rapporto di pertinenzialità con il reato; l'assenza di uno di questi elementi essenziali può determinare la nullità.
  • Quando il collegamento tra indagato, fatti e beni non è immediatamente evidente, è necessario che il provvedimento specifichi il ruolo attribuito al soggetto e come i beni siano funzionali all'accertamento probatorio.
  • Non è sufficiente indicare la sola norma violata: la motivazione deve spiegare il "perché" e il "come" del sequestro in termini di fumus e di necessità probatoria.
  • Alla cassazione è ammesso il controllo solo per violazione di legge o per vizi motivazionali così gravi da rendere il provvedimento incomprensibile; pertanto nel ricorso è fondamentale contestare la motivazione per mostrarne la radicale carenza.
  • Se la Corte annulla per carenza motivazionale, il rimedio tipico è il rinvio al giudice di merito per un nuovo esame (spesso in diversa composizione) con obbligo di motivare adeguatamente.
  • In fase difensiva occorre porre particolare attenzione a dimostrare l'assenza di elementi che colleghino direttamente l'imputato ai fatti contestati e la mancata pertinenzialità dei beni sequestrati rispetto alle esigenze probatorie.

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