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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13656/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per due distinte cessioni di cocaina (pena: 1 anno e 6 mesi di reclusione e euro 2334 di multa, con doppi benefici). Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per la valutazione del ritrovamento di stupefacente in una perquisizione del 31.01.2019 (assenza di analisi chimica, distanza temporale dai fatti contestati, quantità irrilevante, compatibilità con consumo e non spaccio); 2) travisamento probatorio e violazione del principio "oltre ogni ragionevole dubbio" circa la prova della cessione al Mangiacotti (contraddizioni nella denuncia, riconoscimento fotografico, valutazione dei tabulati telefonici e della natura dei contatti); 3) violazione dell'art. 521 c.p.p. per mancato rispetto del principio di correlazione imputazione/sentenza sul capo d) (periodo contestato limitato ad aprile 2018 vs valutazione su periodo 2016-aprile 2018) e mancata considerazione delle contraddizioni della dichiarazione della Szarkova; 4) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), subordinato all'accoglimento del motivo 2; 5) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (incensuratezza, lavoro, comportamento processuale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000. Motivazione essenziale: il ricorso ripropone in gran parte censure già svolte in appello e si risolve in una critica di merito alla valutazione probatoria dei giudici di merito, sindacabile solo nei limiti di legittimità. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto non decisivo il ritrovamento del 2019 e quindi priva di pregio la censura sulla mancata analisi chimica; i motivi relativi alla responsabilità (secondo motivo) e alla tenuità (quarto) sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti inammissibili per mancata dimostrazione dell'effetto decisivo del presunto travisamento; il terzo motivo (correlazione periodo contestato) è stato ritenuto privo di pregio perché la Corte d'appello ha valutato il periodo pertinente e ha utilizzato altre dichiarazioni a supporto; il quinto motivo sulle attenuanti generiche è inammissibile perché la valutazione delle attenuanti è giudizio di fatto non sindacabile in cassazione salvo contraddittorietà. Quanto all'art. 131-bis, la Corte ha escluso la particolare tenuità per pluralità e reiterazione delle cessioni (abitualità), richiamando la norma novellata.

Norme richiamate

  • art. 23, d.l. n. 137 del 2020

    Norma richiamata per il trattamento cartolare del ricorso; la Corte ha rilevato l'assenza di istanza di discussione orale nel procedimento trattato per iscritto

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Richiamato come criterio di cassazione: i motivi devono indicare specifici atti processuali decisivi e dimostrare in che modo essi siano incompatibili con la motivazione impugnata; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia soddisfatto tali requisiti

  • art. 546, lett. e), cod. proc. pen.

    Citato dalla difesa in relazione all'obbligo del giudice di appello di confutare le argomentazioni che costituiscono l'ossatura della difesa; la Corte di Cassazione ha però confermato che il giudice d'appello non è tenuto a rispondere punto per punto a tutte le deduzioni difensive, purché confuti l'ossatura difensiva

  • art. 521, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per il principio di correlazione imputazione-sentenza; la Corte ha ritenuto che non sussista violazione perché i giudici di merito hanno effettivamente valutato il periodo contestato e le difese erano state svolte durante il processo

  • art. 131-bis, cod. pen.

    "Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate"

    La Corte ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità in presenza di plurime cessioni nel tempo e di pluralità di cessionari: la condotta è stata ritenuta abituale e quindi ostativa all'art. 131-bis

  • art. 62-bis, cod. pen.

    Rilevato nella discussione sulle attenuanti generiche: la valutazione della loro riconoscibilità è rimessa al giudice di merito e il sindacato in Cassazione è limitato, salvo motivazione contraddittoria

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti se la motivazione dei giudici di merito è logicamente coerente e plausibile: le censure di merito si trasformano in inammissibilità se non dimostrano l'effetto decisivo dell'atto contestato sull'esito della sentenza
  • Per denunciare un travisamento probatorio in cassazione occorre indicare specificamente: l'atto processuale cui si fa riferimento; l'elemento fattuale incompatibile con la sentenza; la prova dell'elemento; e le ragioni per cui esso compromette decisivamente la coerenza motivazionale (criterio a quattro punti richiamato dalla giurisprudenza)
  • Il ritrovamento di stupefacente in una perquisizione successiva ai fatti può essere utilizzato come elemento sintomatico se inserito in un quadro probatorio complessivo; la mancanza di analisi chimica non annulla automaticamente il valore sintomatico se non si dimostra che tale elemento è decisivo per la condanna
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è esclusa quando emergono plurime condotte della stessa indole o reiterazione: anche singoli fatti di lieve entità possono essere complessivamente valutati come abituali
  • Il principio di correlazione imputazione-sentenza richiede una significativa discrepanza che pregiudichi il diritto di difesa per essere rilevante in cassazione; valutazioni diverse sul periodo probatorio non sono di per sé sufficienti se il giudice di merito ha motivato adeguatamente
  • La valutazione delle attenuanti generiche è tipicamente un apprezzamento di fatto del giudice di merito e, se congruamente motivata, non è sindacabile in cassazione salvo contraddittorietà evidente
  • Nel predisporre il ricorso per cassazione è importante rispettare i requisiti procedurali e argomentativi (inclusa la possibilità di istanza di discussione orale quando utile) perché omissioni formali o la mera riproposizione di censure di merito comportano alto rischio di inammissibilità

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