Cassazione Penale, Sentenza n. 13651/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata per il reato previsto dall'art. 95 del d.P.R. n. 115/2002 (dichiarazioni mendaci per ottenere il patrocinio a spese dello Stato) perché, per ottenere il beneficio, aveva dichiarato un reddito familiare nel 2014 pari a euro 6.753,00 mentre il reddito effettivo era pari a euro 9.645,57. La Corte d'appello, in sede di rinvio disposto dalla Cassazione, confermò la condanna riconoscendo il dolo generico e le attenuanti. Con ricorso per cassazione la Valente dedusse violazione e erronea applicazione degli artt. 95 DPR 115/2002 e 627 c.p.p., nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che il giudice del rinvio aveva esaminato questioni non devolute dalla sentenza di annullamento (richiamando l'istituto del "giudicato progressivo").
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello, in sede di rinvio, fosse legittimata ad accertare l'elemento soggettivo (la consapevolezza e volontà di dichiarare il falso) perché tale questione era stata espressamente rimessa dalla sentenza di annullamento. La Corte ha confermato che la valutazione compiuta dai giudici di merito, che ha preso in considerazione il reddito personale integrato dal reddito fondiario e il reddito del convivente, era rimasta entro i limiti del thema devoluto. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. n. 115/2002
La norma sanziona le dichiarazioni mendaci per ottenere il patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha ritenuto necessario accertare il dolo generico, ossia la volontà cosciente e la consapevolezza di agire contro il dovere di dichiarare il vero, e ha considerato prova la discrepanza tra quanto dichiarato e gli elementi di reddito effettivo (reddito fondiario, reddito del convivente).
art. 627 c.p.p.
Richiamata dalla ricorrente in relazione al principio del cosiddetto "giudicato progressivo" (limiti del giudice del rinvio), la Corte ha invece precisato che tale principio non opera quando la Corte di legittimità, con l'annullamento, ha esplicitamente rimesso al giudice del rinvio l'accertamento di una questione (qui, l'elemento soggettivo del reato); pertanto l'esame compiuto dai giudici di merito era consentito e non violava i limiti del rinvio.
art. 616 c.p.p.
Norma invocata per la condanna alle spese di procedimento avanti la Corte di cassazione; la Corte ha applicato la disposizione disponendo la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se la Corte di cassazione, annullando con rinvio, indica esplicitamente quale punto debba essere riesaminato, il giudice del rinvio può valutare pienamente quella questione anche in ordine all'elemento soggettivo (es. dolo), senza che operi il divieto del cosiddetto giudicato progressivo.
- Per i reati basati su dichiarazioni mendaci (es. per ottenere patrocinio a spese dello Stato) non è sufficiente constatare la discrepanza materiale: il giudice deve accertare se la menzogna sia stata posta in essere con consapevolezza e volontà, considerando tutte le circostanze fattuali rilevanti (redditi personali, redditi fondiari, redditi del convivente, ecc.).
- Le doglianze per presunta violazione dei limiti del rinvio devono dimostrare che la Corte di cassazione non aveva devoluto al giudice del rinvio la questione poi esaminata; in mancanza di ciò, l'esame compiuto in sede di rinvio resta legittimo.
- Un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile quando contiene un motivo manifestamente infondato; in tal caso il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende.
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