Cassazione Penale, Sentenza n. 13655/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari che aveva condannato il ricorrente per detenzione illecita di cocaina (fatti del 26/11/2017). Il ricorrente deduceva: (1) violazione dell'art. 75 TU Stup. e vizio di motivazione per avere i giudici fondato la responsabilità sul mero peso lordo (12,5 g) senza analisi tossicologiche sul principio attivo e senza altri elementi sintomatici di spaccio; contestava inoltre la valutazione dello stato di disoccupazione come indice di impossibilità di acquisto; (2) violazione dell'art. 131-bis c.p. e vizio di motivazione per aver escluso la particolare tenuità del fatto basandosi prevalentemente sul dato ponderale, non avendo considerato l'assoluta incensuratezza e la prima esperienza giudiziaria dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le valutazioni dei giudici di merito (Corte d'Appello e Tribunale) — secondo cui la quantità di 12,5 g di cocaina, la modalità di occultamento in due involucri negli slip e lo stato lavorativo del ricorrente erano elementi idonei ad escludere la destinazione esclusivamente personale — costituiscono apprezzamenti di fatto e valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità se non per manifesta illogicità, che non è stata ravvisata. Anche il diniego della causa di non punibilità dell'art. 131-bis è stato ritenuto coerente con la valutazione complessiva dei parametri di cui all'art. 133 c.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle Ammende per responsabilità nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (TU Stup.)
Riferito al reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti; la Corte di merito ha ritenuto integrata la fattispecie sulla base del dato ponderale non trascurabile (12,5 g), modalità di occultamento e circostanze personali, elementi ritenuti indizianti della destinazione non esclusivamente personale
art. 75, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (TU Stup.)
Richiamato dal ricorrente come norma implicata nella valutazione delle sanzioni/criteri di distinzione tra uso personale e spaccio; la Corte ha ritenuto irrilevante l'assenza di analisi tossicologiche del principio attivo quando la qualità della sostanza è stata accertata con narcotest e la valutazione complessiva supporta la destinazione alla cessione
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha confermato che la sua applicazione richiede una valutazione complessa e congiunta dei criteri di cui all'art. 133 c.p., competenza del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità della motivazione
Criteri per la valutazione della tenuità (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo): la Corte ha ritenuto che il dato ponderale e le modalità di occultamento rientrino legittimamente tra gli elementi considerabili dal giudice di merito
Massime di principio
- La valutazione sulla destinazione della sostanza (uso personale vs spaccio) è essenzialmente un accertamento di fatto del giudice di merito e può fondarsi su una valutazione complessiva di elementi (quantità, modalità di occultamento, circostanze personali e comportamentali); la Cassazione sindaca solo per manifesta illogicità.
- L'assenza di analisi tossicologiche che quantifichino il principio attivo non impedisce automaticamente la condanna se la qualità è accertata (es. narcotest) e la quantità e le modalità di detenzione sono sintomatiche di finalità diverse dall'uso personale.
- Il dato ponderale è un elemento significativo nella valutazione dell'offensività della condotta e nella comparazione prevista dall'art. 133 c.p.; quantità non trascurabili, specie se accompagnate da modalità anomale di occultamento (es. più involucri, nascosti negli indumenti), possono escludere la particolare tenuità.
- Lo stato di disoccupazione del possessore è un elemento concorrente ma non decisivo da solo; va valutato unitamente ad altri elementi economici e probatori prima di concludere per impossibilità di acquisto e quindi per destinazione allo spaccio.
- In sede di ricorso per cassazione occorre contestare vizi di diritto o di motivazione (manifesta illogicità); il mero dissenso sulla valutazione dei fatti o la richiesta di una diversa ponderazione degli elementi non è sufficiente a ottenere l'annullamento.
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