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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13659/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile, in concorso con altro soggetto, del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente (hashish) ai sensi dell'art. 73, comma 5, TU Stup., per fatti del 15/04/2021. Il ricorrente deduceva: 1) insufficienza ed errore di valutazione probatoria sull'identificazione e sulla riconducibilità dei frammenti di stupefacente trovati nei giardini (riconoscimento da parte della teste Scopece, qualità delle riproduzioni fotografiche, possibile effetto suggestivo perché i fermati erano già bloccati); 2) l'attribuzione al ricorrente solo di 0,5 g trovato addosso e non della massa rinvenuta nei giardini; 3) erroneo diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità) per inesistenza di abitualità e per il carattere episodico del fatto; 4) omissione e/o errore nella determinazione della pena con riferimento al minimo edittale e alla continuazione; 5) mancato riconoscimento dell'attenuante speciale (art. 62, n. 4 c.p.) e delle attenuanti generiche, nonché diniego dei benefici (sospensione condizionale, non menzione), per errore nel valutare precedenti e circostanze personali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e, per parti, inammissibile per genericità. Ha confermato la motivazione della Corte d'appello: la testimonianza della signora Scopece, le immagini acquisite, le osservazioni dei Carabinieri (tra cui il gesto di disfarsi degli involucri) e il quantitativo complessivo di hashish (32,2 grammi, corrispondente a circa 469 dosi) giustificavano la conclusione sulla finalità di cessione e la responsabilità del ricorrente anche rispetto allo stupefacente rinvenuto nei giardini, richiamando il principio per cui la 'detenzione' può essere anche disponibilità di fatto. Il rigetto ha riguardato anche le doglianze relative all'art. 131-bis (esclusa la tenuità e l'occasionalità alla luce della consistenza delle dosi), alla determinazione della pena (nessun vizio nel discostamento minimo dal minimo edittale) e al mancato riconoscimento dell'attenuante speciale e delle generiche (motivazione della Corte d'appello coerente e non sindacabile in cassazione). Pertanto è stata confermata, nei termini rideterminati con la diminuzione per il rito abbreviato, la pena in 6 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 73, comma 5

    art. 73, comma 5, TU Stup.

    La Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto configurabile la fattispecie di lieve entità prevista dal comma 5, ma ciò non esclude automaticamente la rilevanza penale: il giudice deve valutare mezzi, modalità, quantità e qualità; nel caso concreto il quantitativo e le modalità hanno giustificato l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità.

  • Codice penale, art. 131-bis

    La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede assenza di abitualità, scarsa offensività, modesto pericolo e limitato grado di colpevolezza; la Corte ha ritenuto che la disponibilità di stupefacente da cui ricavarsi molte dosi esclude l'occasionalità e quindi il beneficio.

  • Codice penale, art. 133

    L'apprezzamento dei criteri per la determinazione della pena è rimesso al giudice di merito; la Cassazione conferma che uno scostamento limitato rispetto al minimo edittale non richiede motivazione aggiuntiva quando la pena è fissata al di sotto del medio edittale.

  • Codice penale, art. 62, n. 4

    L'attenuante speciale per tenuità del lucro e dell'evento non opera automaticamente anche quando la fattispecie è qualificata come lieve; occorre una verifica puntuale dell'entità del lucro e della gravità dell'evento. Nel caso, il rilevante numero di dosi estraibili ha giustificato il diniego.

  • Codice penale, art. 62-bis

    Le attenuanti generiche richiedono elementi positivi valutabili; la Corte d'appello ha ritenuto prevalenti elementi negativi (abitudinarietà, modalità della condotta), motivazione non sindacabile in cassazione.

  • Codice penale, artt. 163, 164, 175

    art. 163, art. 164, art. 175 cod. pen.

    Riguardano i benefici (non menzione, sospensione condizionale, altre misure): la concessione è discrezionale e può essere negata sulla base di una prognosi sfavorevole anche fondandosi su precedenti di polizia.

  • Decreto-Legge n. 137/2020, art. 23 (convertito)

    art. 23, d.l. n. 137 del 2020

    Riferimento procedurale: la trattazione cartolare del ricorso in assenza di discussione orale.

Massime di principio

  • In tema di stupefacenti la nozione di "detenzione" può comprendere la disponibilità di fatto della sostanza anche senza contatto fisico immediato; immagini, dichiarazioni di testimoni e comportamenti osservati dagli operanti (es. disfarsi degli involucri) sono elementi idonei a fondare la responsabilità.
  • La qualificazione della fattispecie come "lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5, TU Stup. non comporta automaticamente il riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; quest'ultima richiede valutazione autonoma di non abitualità, scarsa offensività e limitato pericolo.
  • Per ottenere la cassazione per travisamento probatorio occorre dimostrare che l'errore sia decisivo per il giudizio: mere critiche sulle valutazioni di merito già adeguatamente motivate dai giudici di appello sono spesso ritenute inammissibili o infondate.
  • La determinazione della pena rientra in ampia discrezionalità del giudice di merito; scostamenti lievi dal minimo edittale non comportano automaticamente vizio e non sempre richiedono motivazione dettagliata se la pena resta sotto il medio edittale.
  • Il riconoscimento delle attenuanti (speciale o generiche) e dei benefici legali è soggetto a valutazione di merito basata su elementi positivi a favore: precedenti di polizia possono influire negativamente e giustificare il diniego.
  • In casi di contestazione sull'identificazione tramite testi o immagini, la credibilità e la coerenza delle dichiarazioni, unitamente ad elementi oggettivi (foto, video, rilievi operanti), possono sorreggere la decisione; il dubbio deve essere concreto e decisivo per ribaltare la valutazione di merito.

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