Cassazione Civile, Ordinanza n. 06291/2025 del 09/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un preavviso di fermo di beni mobili emesso dall’agente della riscossione nei confronti di una società poi posta in liquidazione. In primo grado il ricorso della società era stato accolto sul presupposto della mancata rituale notifica delle cartelle di pagamento sottostanti. In appello, invece, la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione ritenendo regolarmente notificate le cartelle, consegnate a impiegati addetti alla ricezione degli atti presso la società e comunicate con raccomandata informativa; ha quindi ritenuto che, non essendo state tempestivamente impugnate le cartelle, il preavviso di fermo potesse essere contestato solo per vizi propri. Davanti alla Cassazione la società ha proposto tre motivi: (1) violazione delle norme sulla notifica delle cartelle e sull’onere della prova, sostenendo che l’indirizzo fosse errato o insufficiente, che il consegnatario non fosse legittimato a ricevere gli atti e che mancasse la ricevuta della raccomandata informativa; (2) violazione delle norme sulla notifica alle persone giuridiche, per asserita mancata prova della consegna a soggetto legittimato; (3) omessa pronuncia della CTR su ulteriori censure riproposte in appello, tra cui difetto di motivazione del preavviso ex art. 7 L. 212/2000 e mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., rilevando che la ricorrente non aveva trascritto né prodotto le relate di notifica, né indicato dove reperirle, impedendo così alla Corte il controllo sulla fondatezza delle censure. Il terzo motivo, riqualificato come omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., è stato ritenuto infondato: la Corte ha osservato che la CTR aveva correttamente ritenuto assorbite alcune questioni dalla validità delle notifiche delle cartelle, mentre le residue doglianze sul preavviso di fermo e sul calcolo degli interessi erano manifestamente infondate. In particolare, gli interessi erano determinabili ex lege e, una volta accertata la rituale notifica delle cartelle, il debitore era in grado di conoscere anche la base normativa e di calcolo; quanto alla motivazione del preavviso, l’indicazione del ruolo non era decisiva, essendo le cartelle identificate con il numero e conformi al modello legale. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
Le censure sono state ricondotte ai corretti paradigmi di ricorso; l’omessa pronuncia va qualificata ai sensi del n. 4, non del n. 5.
Il ricorso per cassazione deve contenere un resoconto sintetico ma completo dei documenti rilevanti e l’indicazione specifica della loro sede di produzione; in caso di denuncia di vizi della relata di notifica è necessaria la sua trascrizione integrale se funzionale alla comprensione del motivo.
L’omesso esame di domande o eccezioni ritualmente proposte integra vizio di omessa pronuncia.
art. 111 Cost.
I principi di economia processuale e ragionevole durata consentono alla Cassazione, verificata l’omessa pronuncia su una questione di diritto, di decidere nel merito senza rinvio se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
Letto in modo costituzionalmente orientato, consente alla Corte di decidere la causa nel merito quando la questione sia di puro diritto.
La cartella di pagamento deve essere predisposta secondo il modello ministeriale e, se correttamente notificata, può fondare la riscossione e gli accessori.
art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato come base della notifica degli atti tributari a soggetti diversi dalle persone fisiche, mediante consegna a persona addetta alla ricezione.
La notifica alle persone giuridiche può avvenire, secondo il richiamo operato dalla Corte, tramite consegna a soggetto addetto alla ricezione degli atti.
La doglianza relativa alla motivazione del preavviso di fermo è stata ritenuta infondata poiché l’atto, in presenza di cartelle ritualmente notificate, non richiedeva ulteriori elementi decisivi oltre all’identificazione delle cartelle.
La censura è stata considerata assorbita dalla riforma della sentenza di primo grado.
La doglianza sulle spese è stata ritenuta inconferente poiché la riforma della sentenza di primo grado comportava la regolazione delle spese in favore della parte vittoriosa.
Richiamato in relazione alle spese, ma ritenuto inconducente nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura che investe la validità della notificazione di un atto deve essere autosufficiente: occorre trascrivere o comunque riprodurre i passaggi essenziali delle relate di notifica e indicare specificamente dove gli atti siano stati prodotti, altrimenti il motivo è inammissibile.
- L’omessa pronuncia su un motivo o su un’eccezione ritualmente proposta integra un vizio ex art. 112 c.p.c.; tuttavia, quando la questione è di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può, per economia processuale, decidere direttamente nel merito senza rinvio.
- Nel sistema della riscossione, se le cartelle di pagamento sottostanti al preavviso di fermo risultano ritualmente notificate e non tempestivamente impugnate, il preavviso può essere contestato solo per vizi propri dell’atto successivo.
- Gli interessi richiesti in sede di riscossione sono, di regola, determinabili ex lege sulla base di parametri normativi predeterminati; una contestazione sul loro calcolo richiede una specifica prova dell’errore del debitore che lo deduce.
- La motivazione del preavviso di fermo non è viziata quando l’atto richiami in modo idoneo le cartelle sottostanti, identificandole numericamente e secondo il modello legale, poiché il destinatario è posto in condizione di conoscere la pretesa e i suoi presupposti.
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